Ordinanza n. 760/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche previa rimessione alla Corte costituzionale e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 266/2022/R/eel, adottata in data 21 giugno 2022 e pubblicata in data 23 giugno 2022, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi: (i) il documento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; (ii) le Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, pubblicate sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.; (iii) la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. prot. n. P20220373782 del 8 luglio 2022, recante “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter', intestati a SUN FORL LIFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF: 02503040426, P.IVA: 02503040426”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, delibera ARERA n. 266/2022/R/eel, atti applicativi e comunicazione del GSE di inclusione degli impianti nel perimetro della disciplina di compensazione sull’elettricità prodotta da fonti rinnovabili
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare e prospettando la rimessione alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, l’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, la delibera ARERA n. 266/2022/R/eel e gli ulteriori atti applicativi, comprese le regole tecniche del GSE e la comunicazione di inclusione degli impianti nel perimetro della disciplina. In sede cautelare ha contestato anche diffide, fatture e avvisi di pagamento adottati dal GSE, sostenendo che le compensazioni e le richieste restitutorie avrebbero inciso sulla gestione finanziaria dell’impresa, sugli investimenti e sulla copertura dei costi di esercizio. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, riservandone l’esame al merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a. La valutazione approfondita delle eccezioni pregiudiziali, compresi i profili di giurisdizione, è stata riservata al merito. Il Collegio ha rilevato, anzitutto, che è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa delle diffide, fatture e avvisi di pagamento del GSE, contestati autonomamente in sede cautelare. Ha poi ritenuto non provato il periculum in mora: la ricorrente si è limitata a riferire delle proprie esposizioni debitorie senza documentare una situazione finanziaria e patrimoniale tale da compromettere la prosecuzione dell’attività d’impresa, né ha dimostrato che le richieste fossero tanto onerose da ostacolare la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio. Il danno è stato inoltre ritenuto reversibile, poiché le somme eventualmente riscosse potrebbero essere recuperate in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Il TAR ha infine osservato che, considerato il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, l’operatore qualificato era tenuto ad adottare le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare una situazione prevedibile, inclusi gli effetti degli investimenti effettuati. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori in favore di ARERA e in euro 1.000,00 oltre accessori in favore del GSE.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. n. 4/2022
È la disposizione legislativa oggetto di impugnazione e costituisce il fondamento della disciplina relativa agli interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili; la sua legittimità non è stata esaminata in via definitiva nella fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l’insussistenza dei relativi presupposti, in particolare per la mancata dimostrazione di un pregiudizio grave e irreversibile o comunque concretamente idoneo a compromettere l’attività d’impresa.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede che il ricorrente dimostri concretamente, mediante elementi documentali riferiti alla propria situazione finanziaria e patrimoniale, che l’esecuzione dell’atto impugnato provochi un pregiudizio grave e attuale all’attività d’impresa; la mera allegazione di esposizioni debitorie non è sufficiente.
- Il danno derivante dal pagamento di somme non presenta, di regola, carattere irreversibile quando le somme siano recuperabili in caso di accoglimento della domanda di merito; in assenza di prova di un’impossibilità o di una seria difficoltà di restituzione, il periculum in mora non è integrato.
- La diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa di diffide, fatture e avvisi di pagamento possono essere riservate alla fase di merito quando risultino dubbie e la domanda cautelare li contesti autonomamente rispetto agli atti regolatori presupposti.
- La prevedibilità degli effetti economici di un quadro normativo e regolatorio noto impone all’operatore economico qualificato di adottare tempestivamente adeguate misure gestionali e organizzative; gli investimenti compiuti a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili non dimostrano, da soli, il periculum cautelare.
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