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Sentenza

Sentenza del 14/01/2020 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2000 per box destinati alla vendita; la società sosteneva che i box erano non utilizzabili e quindi esenti dalla tassa

La decisione

L'appello del Comune è stato accolto: la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso della società. È stato affermato che l'esenzione per impossibilità di produrre rifiuti richiede prova di fattori oggettivi e permanenti; la mera destinazione dei box alla vendita o la loro ubicazione non giustificano automaticamente l'esenzione. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (primo grado €500, secondo grado €600, oltre oneri e spese).

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU)

    art. 62, comma 3; artt. 65 e 66

    La tariffa si applica a chiunque occupi o conduca locali o aree; le deroghe e le riduzioni non operano automaticamente: il contribuente deve dedurre e provare i presupposti per beneficiare di esenzioni o riduzioni. Gli artt. 65 e 66 prevedono modalità di commisurazione della tassa e non impediscono la prova contraria.

  • Principio comunitario "chi inquina paga"

    Non impedisce l'applicazione della TARSU secondo criteri legati alla superficie e ad altri presupposti variabili; la disciplina nazionale è compatibile purché consenta prova contraria e correlazione con i costi di smaltimento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n.18054/2016; Cass. n.9731/2015; Cass. n.19720/2010; Cass. n.22124/2017; Cass. n.2202/2011; Cass. n.11351/2012; Cass. n.14770/2000; Cass. n.5047/2015

    Costante orientamento secondo cui l'onere della prova dell'esenzione grava sul contribuente; l'impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere dalla natura stessa o dalla materiale e oggettiva inutilizzabilità del locale, in modo stabile e non modificabile; i box sotterranei o destinati alla vendita non sono automaticamente esenti.

Massime di principio

  • L'onere di provare l'esistenza dei presupposti per esenzioni o riduzioni TARSU grava sul contribuente: senza prova oggettiva l'agevolazione non opera.
  • Per ottenere l'esenzione per impossibilità di produzione di rifiuti è necessario dimostrare che tale impossibilità dipende da fattori oggettivi, permanenti e inerenti alla natura o condizione materiale del locale.
  • La destinazione dei locali (es. in vendita) o l'uso momentaneo non sono di per sé causa di esenzione: luoghi accessibili e frequentabili sono presuntivamente produttivi di rifiuti.
  • I box/garage, anche se sotterranei o non utilizzati dall'intestatario, sono generalmente tassabili a meno che non sia provata l'effettiva e permanente insuscettibilità a produrre rifiuti.
  • Nei casi dubbi il contribuente deve fornire prove concrete (documentazione tecnica, vincoli strutturali, impossibilità funzionale durevole) per superare la presunzione di producibilità di rifiuti.

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