Regolamento (UE) 2020/2131
Regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua, nel quadro delle relazioni commerciali UE-USA, la soppressione dei dazi doganali all’importazione per un numero limitato di merci individuate nell’allegato. La misura è temporanea, vale su base erga omnes ed è subordinata al rispetto di condizioni da parte degli Stati Uniti relative alla riduzione dei propri dazi e all’astensione da nuove misure lesive degli obiettivi dell’intesa tariffaria del 21 agosto 2020. È prevista una clausola di sospensione, un meccanismo di comitato e il rimborso dei dazi eventualmente pagati in eccesso in un periodo retroattivo determinato.
Soppressione temporanea dei dazi doganali all’importazione, su base erga omnes, per specifiche merci della pesca e dell’industria dei beni di consumo, connessa a un accordo tariffario UE-USA.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell’allegato, per le quali i dazi doganali della tariffa doganale comune sono portati allo 0% su base erga omnes. La misura opera in tutta l’Unione, è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 1º agosto 2020 al 31 luglio 2025, salvo sospensione anticipata ai sensi dell’articolo 3. L’allegato collega la misura a specifiche controparti tariffarie statunitensi indicate nella sezione II; il regolamento prevede inoltre il rimborso, su richiesta degli operatori economici interessati, dei dazi pagati in eccesso per importazioni dagli Stati Uniti effettuate tra il 1º agosto 2020 e il 18 dicembre 2020.
Soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti
Il regolamento introduce una sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione per una serie limitata di merci, in un contesto di rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento tra Unione europea e Stati Uniti. La misura è concepita come risposta coordinata alla dichiarazione congiunta UE-USA del 21 agosto 2020 su un accordo tariffario, con l’obiettivo di evitare ulteriori perturbazioni degli scambi bilaterali.
Finalità e contesto politico-commerciale
Nei considerando si evidenzia che le relazioni commerciali e di investimento tra Unione e Stati Uniti sono le più ampie e profonde al mondo, con scambi annui superiori a 1 000 miliardi di EUR. L’Unione dichiara di voler migliorare tali relazioni, affrontare gli ostacoli agli scambi e risolvere le controversie commerciali in corso; per questo, decide di sopprimere i dazi su un numero limitato di merci per cinque anni, su base erga omnes.
La soppressione è però espressamente condizionata all’attuazione effettiva, da parte degli Stati Uniti, della riduzione dei propri dazi su un determinato numero di merci e all’astensione dall’introdurre nuove misure che compromettano gli obiettivi dell’intesa tariffaria del 21 agosto 2020. Il regolamento indica inoltre che la misura europea dovrebbe decorrere dalla stessa data dell’annuncio statunitense di riduzione dei dazi, ossia dal 1º agosto 2020.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione di merci specificamente elencate nella sezione I dell’allegato, che comprende in particolare alcune tipologie di aragoste e astici classificati in determinati codici della nomenclatura combinata. Per tali merci, i dazi della tariffa doganale comune sono fissati allo 0%.
La misura opera su base erga omnes, quindi non è limitata alle sole importazioni provenienti dagli Stati Uniti. Tuttavia, l’allegato collega l’intervento europeo a controparti tariffarie statunitensi individuate nella sezione II, al fine di assicurare la reciprocità dell’intesa commerciale.
Condizioni di mantenimento della soppressione dei dazi
L’articolo 2 prevede due condizioni cumulative per il mantenimento della soppressione dei dazi:
- la riduzione, da parte degli Stati Uniti, dei propri dazi su base erga omnes per le merci indicate nella sezione II dell’allegato;
- l’astensione degli Stati Uniti dall’introdurre nuove misure contro l’Unione che compromettano gli obiettivi della dichiarazione congiunta.
La misura europea, quindi, non è incondizionata, ma dipende dalla persistente osservanza degli impegni assunti dagli Stati Uniti nel quadro dell’intesa tariffaria.
Clausola di sospensione e ruolo della Commissione
L’articolo 3 attribuisce alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione per sospendere la soppressione dei dazi se gli Stati Uniti non rispettano le condizioni dell’articolo 2, oppure se esistono prove sufficienti di una futura inosservanza. La sospensione resta in vigore fino a quando le condizioni non risultino nuovamente rispettate.
L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 4, paragrafo 2, quindi con il coinvolgimento del comitato competente.
Procedura di comitato
L’articolo 4 stabilisce che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il comitato è qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, e nei casi richiamati si applica la procedura di cui all’articolo 5 di tale regolamento.
Entrata in vigore, durata e rimborso dei dazi pagati in eccesso
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1º agosto 2020 e termina il 31 luglio 2025.
È previsto che la Commissione pubblichi un avviso nella Gazzetta ufficiale se l’applicazione viene sospesa ai sensi dell’articolo 3 o se il regolamento cessa di applicarsi prima del 31 luglio 2025. Inoltre, su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri devono rimborsare i dazi versati in eccesso rispetto a quelli applicabili per le importazioni dagli Stati Uniti effettuate tra il 1º agosto 2020 e il 18 dicembre 2020.
Allegato: merci interessate e corrispondenza con i dazi USA
La sezione I dell’allegato individua le merci oggetto di esenzione dai dazi nell’Unione, con specifici codici NC relativi ad aragoste e astici, congelati o vivi. La sezione II, invece, elenca alcuni codici tariffari statunitensi e indica la tariffa MFN esistente e il nuovo contingente tariffario MFN, documentando la dimensione di reciprocità dell’accordo tariffario cui il regolamento si collega.
Disposizioni principali
Soppressione dei dazi all’importazione
L’articolo 1 stabilisce che i dazi doganali all’importazione della tariffa doganale comune sono pari allo 0% per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell’allegato, su base erga omnes.
Condizioni per l’applicazione della misura
L’articolo 2 subordina la soppressione dei dazi a due condizioni cumulative: la riduzione, da parte degli Stati Uniti, dei propri dazi su base erga omnes per le merci indicate nella sezione II dell’allegato; e l’astensione degli Stati Uniti dall’introdurre nuove misure contro l’Unione che compromettano gli obiettivi della dichiarazione congiunta del 21 agosto 2020.
Sospensione temporanea da parte della Commissione
L’articolo 3 consente alla Commissione di adottare un atto di esecuzione per sospendere la soppressione dei dazi qualora gli Stati Uniti non rispettino le condizioni dell’articolo 2 o vi siano prove sufficienti di una futura inosservanza. La sospensione dura finché le condizioni non siano rispettate e l’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
Procedura di comitato
L’articolo 4 prevede l’assistenza del comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il comitato opera quale comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e, nei casi richiamati, si applica l’articolo 5 di tale regolamento.
Entrata in vigore, periodo di applicazione e rimborsi
L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1º agosto 2020 al 31 luglio 2025. La Commissione deve pubblicare un avviso di sospensione se l’applicazione è sospesa ex articolo 3 o se il regolamento cessa di applicarsi prima del 31 luglio 2025. Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri devono rimborsare i dazi pagati in eccesso per importazioni dagli Stati Uniti effettuate tra il 1º agosto 2020 e il 18 dicembre 2020.
Allegato: merci interessate e controparti tariffarie USA
La sezione I dell’allegato elenca le merci UE ammesse all’esenzione, tra cui aragoste e astici congelati o vivi classificati in specifici codici NC. La sezione II indica i corrispondenti codici tariffari statunitensi e la riduzione dei relativi dazi MFN, rilevante quale condizione dell’intervento europeo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2092
- Regolamento · 16 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2235
- Regolamento · 16 dic 2020Regolamento (UE) 2021/23
- Regolamento · 16 dic 2020Regolamento (UE) 2021/277
- Regolamento · 16 dic 2020Regolamento (UE) 2021/528
- Regolamento · 16 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2108
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →