Cassazione Penale, Sentenza n. 16694/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che, in sede di reclamo proposto dal DAP avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, aveva accolto il reclamo ritenendo che il Magistrato di Sorveglianza non avesse acquisito il parere della Procura DDA previsto dalla Circolare DAP del 2 ottobre 2017 in occasione dell'autorizzazione di un colloquio (in presenza, con temporaneo trasferimento) tra due detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il colloquio era giustificato dal diritto alla affettività familiare e dalle condizioni di salute del fratello e che il parere della Procura non vincola il giudice e poteva essere acquisito e valutato anche in sede di reclamo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'acquisizione e la valutazione del parere della Procura DDA, pur non vincolante, costituiscono contenuto necessario della decisione sull'autorizzazione al colloquio nei casi di detenuti in 41-bis (richiamando precedenti, tra cui sent. n.31634/2022 e n.49279/2023). Tuttavia la mancata acquisizione del parere non è vizio di forma insanabile: il giudice del reclamo ha il potere/dovere di colmare la lacuna istruttoria disponendo l'acquisizione del parere e valutandone i contenuti. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, affinché venga acquisito e valutato il parere della Procura DDA.
Norme richiamate
Circolare DAP del 2 ottobre 2017
Prevede l'acquisizione del parere della Direzione Distrettuale Antimafia in relazione all'autorizzazione di colloqui tra ristretti in regime 41-bis; il parere rappresenta elemento da valutare (contenuto necessario) ma non è vincolante per il giudice.
art. 41-bis ord.pen.
Disciplina il regime differenziato per detenuti sottoposti a particolari misure di sicurezza e controllo; rilevanza per l'esame delle autorizzazioni a colloqui, che richiedono valutazioni specifiche di sicurezza.
art. 35-bis ord.pen.
Norma sul reclamo in materia di misure detentive (richiamata come riferimento procedurale per il reclamo cui è stata sottoposta la decisione); il giudice del reclamo è giudice della impugnazione di merito e può colmare lacune istruttorie.
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, n. 31634/2022
Conferma la possibilità di ammettere colloqui tra congiunti ristretti in regime 41-bis e afferma la necessità di tenere conto del parere della Procura DDA (sebbene non vincolante) nella decisione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, n. 49279/2023 e n. 7654/2014 (dep.2015)
Ulteriori precedenti che consolidano l'orientamento secondo cui il parere della Procura DDA integra il contenuto necessario della decisione sull'autorizzazione al colloquio tra detenuti in 41-bis.
Massime di principio
- Il parere della Procura DDA sull'ammissione a colloqui tra detenuti in regime 41-bis è non vincolante ma costituisce un elemento necessario da acquisire e valutare nella motivazione della decisione.
- La mancata acquisizione del parere non determina automaticamente l'invalidità insanabile del provvedimento: il giudice del reclamo può e deve colmare la lacuna istruttoria ordinando l'acquisizione e valutazione del parere.
- Nelle istanze di colloquio tra ristretti in istituti diversi e in regime 41-bis occorre bilanciare il diritto alla affettività familiare (anche per motivi di salute) con esigenze di sicurezza, documentando le ragioni nella motivazione.
- Il reclamo ai sensi dell'art. 35-bis ord.pen. consente al giudice che lo esamina di integrare l'istruttoria e riesaminare il merito della decisione impugnata.
- Se si autorizza un colloquio (in presenza o in videoconferenza) tra detenuti 41-bis, è buona prassi acquisire preliminarmente il parere della Procura DDA; in mancanza, il procedimento è sanabile con acquisizione successiva in sede di reclamo.
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