Sentenza n. 14738/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento e la disapplicazione in parte qua, - della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, prot. n. 43702 del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 applicativa della modifica alla disposizione vigente in materia di divieto di trasferimento, prevedendo taluni correttivi (forza maggiore, scadenza del contratto di locazione, etc.), di cui all’art. 1,comma 635, lett. c) della l. n. 147 del 2013 –come modificata dall’art. 6, comma 4-bis, del d.-l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 2017; come modificata con legge finanziaria 2024, di cui all’art. 1, comma 90: “a seguito dell’attuale formulazione, fermo il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga, viene consentito ai concessionari del gioco del bingo che si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti a loro non imputabili, previa favorevole valutazione di ADM, di ottenere il trasferimento dei locali in altro immobile di cui dispongono, situato nel medesimo comune ad una distanza minima stradale di 1000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina”; nonché degli atti a essa presupposti connessi e/o consequenziali; - della nota ADM del 30 dicembre 2024, prot. 840262, inerente al limite massimo del montepremi di cui all’art. 1, comma 91: “Tra le novità normative ivi riportate, si segnala la modifica del comma 9-septies dell’articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012: a decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite massimo di montepremi del bingo viene fissato nella misura del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, ferma restando la misura minima pari al 70 per cento”; nonché degli atti a essa presupposti connessi e/o consequenziali; previa rimessione alla Corte Costituzionale per verificare se l’art. 1 comma 636 della legge n. 147 del 2013 e le successive leggi integrative/modificative, solo ed esclusivamente per gli effetti giuridici già esauriti e quali provvedimenti presupposti dell’art. 90 comma 1 della legge n. 207 del 2024, ed in particolare se: l’imposizione di un divieto di trasferimento risulti o meno compatibile con gli artt. 2, 3,41, 42, 97 e 117 c.1 Cost.; nonché per la disapplicazione della normativa in contrasto con l’art. 56 TFUE (libertà di stabilimento) e alla Direttiva 2014/23/UE (concessioni pubbliche).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due note dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relative, rispettivamente, al limite massimo del montepremi del Bingo e alle condizioni per il trasferimento dei locali delle sale Bingo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato cumulativamente due distinte note di ADM adottate in attuazione dei commi 90 e 91 dell’art. 1 della legge n. 207/2024. La prima nota stabiliva, dal 1° gennaio 2025, il limite massimo del montepremi del Bingo nella misura del 71% del prezzo delle cartelle; la seconda disciplinava la possibilità, per cause di forza maggiore, comprovata diseconomia o fatti non imputabili al concessionario, di trasferire la sala Bingo, subordinandola alla valutazione favorevole di ADM e al rispetto di distanze minime di 1.000 metri dalla sala più vicina nello stesso Comune o di 30.000 metri dalla sala più vicina in altro Comune. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando la violazione degli artt. 3, 4, 41, 42, 97 e 117 Cost., dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento, concorrenza, libertà d’impresa e non discriminazione, nonché sviamento. In particolare, ha sostenuto che l’aumento del limite del montepremi favorirebbe i grandi concessionari dotati di maggiori economie di scala e capacità finanziarie, penalizzando le PMI, e che le distanze previste per il trasferimento sarebbero eccessive e sproporzionate. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 56, 101 e 102 TFUE e della direttiva 2014/23/UE, nonché prospettata una questione di legittimità costituzionale della disciplina primaria. Nel corso dell’udienza il Collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità, sia per l’utilizzo di un ricorso cumulativo in assenza dei relativi presupposti, sia per difetto di interesse, poiché la nuova disciplina del trasferimento risultava meno restrittiva del precedente divieto assoluto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure costituzionali, eurounitarie e di legittimità dedotte. In primo luogo, ha rilevato che le due note impugnate davano attuazione a disposizioni diverse della legge n. 207/2024 e riguardavano profili autonomi dell’attività dei concessionari del Bingo. Non sussistevano, pertanto, segmenti procedimentali comuni. Mancava inoltre la necessaria simmetria invalidante: le censure non erano identiche rispetto ai due provvedimenti, poiché, tra l’altro, la violazione degli artt. 4 e 42 Cost. era stata dedotta soltanto con riferimento alla disciplina del trasferimento delle sale. Il ricorso cumulativo non rispettava quindi i requisiti dell’identità della causa petendi, della connessione funzionale o procedimentale, dell’identità delle censure e della riferibilità dei vizi ai diversi atti nella medesima misura. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, in parte qua, anche per difetto di interesse, poiché la disciplina impugnata aveva superato il precedente divieto assoluto di trasferimento dei locali durante la proroga delle concessioni, risultando dunque meno restrittiva rispetto al regime previgente. L’accertata inammissibilità ha precluso l’esame del merito e reso irrilevanti sia la questione di legittimità costituzionale sia la richiesta di disapplicazione per contrasto con il diritto dell’Unione europea. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 1, commi 90 e 91, l. 30 dicembre 2024, n. 207
a decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite massimo di montepremi del bingo viene fissato nella misura del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle
Le disposizioni hanno modificato, rispettivamente, il regime del trasferimento dei locali delle sale Bingo e il limite massimo del montepremi; la loro distinta oggettualità ha contribuito a escludere la connessione necessaria per il ricorso cumulativo.
art. 10, comma 9-septies, d.-l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla l. 26 aprile 2012, n. 44
È la disposizione modificata dalla legge n. 207/2024 quanto al limite massimo del montepremi del Bingo.
art. 1, comma 636, l. 27 dicembre 2013, n. 147
La ricorrente ne ha contestato, insieme alle successive modifiche, la compatibilità costituzionale relativamente al divieto di trasferimento; il TAR non ha esaminato la questione per l’inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della qualificazione dell’inammissibilità o improcedibilità come conseguenza della presenza di ragioni ostative alla decisione di merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di rilevare d’ufficio, sottoponendoli al contraddittorio, i possibili profili di inammissibilità del ricorso.
art. 76, comma 4, c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo l’art. 276, comma 2, c.p.c., in base al quale, una volta decisa una questione idonea a definire la controversia, non è necessario esaminare il merito.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Consente di arrestare la decisione alla questione preliminare che definisce l’intera controversia, senza esaminare le ulteriori questioni di merito.
art. 56 TFUE
La richiesta di disapplicazione per contrasto con il diritto dell’Unione è stata ritenuta priva di interesse in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
direttiva 2014/23/UE
La prospettata incompatibilità della disciplina nazionale in materia di concessioni non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la regola generale è che ciascun ricorso impugnatorio abbia a oggetto un solo provvedimento; la deroga del ricorso cumulativo richiede una connessione procedimentale o funzionale rigorosa tra gli atti impugnati.
- Il ricorso cumulativo è ammissibile soltanto quando le plurime domande di annullamento siano sorrette dalla medesima causa petendi, abbiano oggetto e situazioni sostanziali e processuali omogenei e siano accompagnate da censure identiche o comunque simmetricamente invalidanti rispetto a tutti gli atti impugnati.
- La connessione necessaria per il ricorso cumulativo non sussiste quando gli atti impugnati attuano disposizioni normative diverse e autonome e riguardano distinti profili dell’attività amministrativa, anche se inseriti nel medesimo settore.
- La mancanza di simmetria invalidante ricorre quando una censura è riferibile esclusivamente a uno degli atti impugnati e non incide, nella medesima misura, sulla legittimità degli altri provvedimenti cumulativamente gravati.
- Quando la disciplina impugnata è meno restrittiva del regime previgente e amplia, anziché comprimere, le possibilità operative del destinatario, può difettare l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto.
- L’accertata inammissibilità del ricorso, quale questione idonea a definire il giudizio, preclude l’esame del merito e rende irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale e le richieste di disapplicazione della normativa interna per contrasto con il diritto dell’Unione europea.
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