Ordinanza n. 247/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore e successivo diniego di annullamento d’ufficio
Esito
La controversia
La cooperativa ha impugnato il decreto ministeriale del 16 maggio 2025, con cui è stato disposto lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di numerose cooperative, inclusa la ricorrente, sul presupposto del mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre cinque anni e dell’assenza di valori patrimoniali immobiliari. È stato inoltre impugnato il diniego del 22 luglio 2025 sull’istanza di annullamento d’ufficio proposta ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Tra i motivi è stata dedotta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per contrasto con gli artt. 3, 45 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 3 CEDU e al Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., richiamato dall’art. 79 c.p.a., in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità già sollevato dal TAR Toscana con ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026 sulla medesima disposizione normativa, applicabile anche alla controversia in esame. Il Collegio ha ritenuto ammissibile la sospensione impropria del giudizio amministrativo principale per la pendenza, in altra causa, di una questione di legittimità costituzionale rilevante e comune. Ha precisato che, per la prosecuzione del giudizio sospeso, dovrà essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 223-septiesdecies disposizioni di attuazione del Codice civile
gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese
La disposizione costituisce la base normativa del decreto di scioglimento impugnato ed è oggetto della questione di legittimità costituzionale pendente davanti alla Corte costituzionale.
art. 21-nonies l. 241/1990
Disciplina l’annullamento d’ufficio richiesto dalla cooperativa e negato dall’amministrazione; il giudizio non è stato definito nel merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per dare alle parti avviso dell’intenzione del Tribunale di sospendere il giudizio; le parti costituite non si sono opposte.
art. 79 c.p.a.
Richiama l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile sulla sospensione del processo.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decadenziale di novanta giorni per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza ai fini della prosecuzione del giudizio sospeso, decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale.
art. 295 c.p.c.
Costituisce la base processuale della sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione della questione pregiudiziale di costituzionalità rilevante per la decisione.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale indicato nella questione di legittimità costituzionale sollevata sulla disciplina dello scioglimento delle cooperative.
art. 45 Cost.
Parametro costituzionale indicato nella questione di legittimità costituzionale.
art. 117, comma 1, Cost.
Parametro costituzionale interposto, in relazione agli obblighi derivanti dalla CEDU, indicato nella questione sollevata.
art. 3 CEDU
Parametro convenzionale richiamato in relazione all’art. 117, comma 1, Cost.
Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU
Parametro convenzionale richiamato nella questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo è ammissibile la sospensione impropria del giudizio principale quando, in un diverso processo, pende davanti alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale relativa a una norma applicabile anche alla causa da sospendere e la decisione della Corte è rilevante per la definizione di quest’ultima.
- La sospensione impropria disposta per la pendenza di una questione di costituzionalità in altra causa trova fondamento nell’art. 295 c.p.c., applicabile tramite l’art. 79 c.p.a.
- Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale, la parte interessata alla prosecuzione del giudizio sospeso deve presentare istanza di fissazione dell’udienza entro il termine decadenziale di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a.
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