Cassazione Penale, Sentenza n. 25379/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale censura la decisione per presunta errata applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. c) della legge 22 aprile 2005 n. 69, rilevando che il mandato di arresto europeo maltese non preciserebbe la natura e la finalità dell'ordine di arresto e non indicherebbe l'esistenza di una sentenza esecutiva o di altro provvedimento esecutivo previsto dalla norma; sostiene che tali mancanze non possono essere sanate dal consenso del consegnando. Il Melis deduce violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69/2005, sostenendo che la sua presenza in Malta non è necessaria per il perseguimento delle finalità dell'EAW (rischio di reiterazione e garanzia del risarcimento) e che le finalità possono essere perseguite anche con misure cautelari o con il suo mantenimento agli arresti domiciliari in Italia; inoltre contesta che la Corte abbia dato seguito al mandato senza valutare eventuali motivi di rifiuto facoltativo connessi alla condizione apposta alla consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha disposto la correzione di un errore materiale nella data dell'ordinanza (10/06/2025 anziché 9/06/2025). Ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale perché proposto oltre il termine di tre giorni previsto dall'art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69/2005. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del consegnando (Melis) perché avanzato per ragioni non ammesse quando il consegnando ha espresso consenso alla consegna: in base all'art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69/2005 l'impugnazione in Cassazione è limitata ai motivi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p., e la dedotta violazione dell'art. 18-bis non rientra tra essi. Conseguentemente il ricorrente Melis è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Sono inoltre stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005 n. 69
Normativa di riferimento sull'estradizione e mandato di arresto europeo. La Corte ha applicato i limiti di impugnazione stabiliti dall'art. 22, comma 5-bis, ritenendo inammissibili i ricorsi tardivi o per motivi non consentiti quando il consegnando ha dato il consenso.
art. 6, primo comma, lett. c) legge n. 69/2005
Riguarda le condizioni relative all'esistenza di provvedimenti esecutivi o finalità dell'arresto. Il Procuratore generale lo aveva invocato per contestare l'EAW maltese, ma la Corte non ha deciso nel merito per via di inammissibilità procedurali del suo ricorso.
art. 18-bis legge n. 69/2005
Norma che disciplina profili procedurali collegati alla partecipazione del consegnando; la Corte ha ritenuto che la sua eventuale violazione non costituisca motivo ammissibile di ricorso in Cassazione quando il consegnando ha espresso consenso alla consegna.
art. 22, comma 5-bis, legge n. 69/2005
Stabilisce il termine di tre giorni per proporre ricorso in Cassazione contro l'ordinanza di consegna e limita i motivi di impugnazione quando il consegnando ha espresso consenso; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per tardività e quello del consegnando per motivi non ammessi.
art. 606, comma 1, c.p.p. (lette a), b), c))
Elenca i motivi per i quali è consentito il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia penale; la Corte ha richiamato tale limite per escludere l'ammissibilità del ricorso del consegnando quando questi ha dato il consenso alla consegna.
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione di errori materiali nelle decisioni; la Corte ha corretto la data indicata nell'ordinanza impugnata.
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Prevede adempimenti di cancelleria a seguito dell'ordinanza di consegna; la Corte ha disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Se il consegnando esprime consenso alla consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, i motivi di ricorso in Cassazione sono limitati a quelli indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p.; questioni procedurali diverse non sono ammesse.
- I termini procedurali per proporre ricorso contro ordinanze di consegna sono molto stringenti: il ricorso proposto oltre il termine di tre giorni previsto dall'art. 22, comma 5-bis, legge n. 69/2005 è inammissibile.
- Le censure sostanziali sull'adeguatezza del contenuto del mandato di arresto europeo (es. mancanza di indicazioni sulla natura/finalità o su provvedimenti esecutivi) possono essere rilevanti, ma non superano i limiti di ammissibilità del ricorso quando il consegnando ha dato consenso; inoltre, se il ricorso è tardivo, il giudizio di legittimità non entrerà nel merito.
- La correzione di evidenti errori materiali nelle ordinanze (es. data) è rimessa al giudice e può essere disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
- La previsione di condizioni alla consegna (es. rientro in Italia dopo processo) non elimina automaticamente i limiti procedurali di impugnazione: eventuali questioni circa il rifiuto facoltativo della consegna devono essere sollevate nei termini e con i presupposti previsti dalla legge.
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