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Sentenza

Sentenza n. 722/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” prot. n. AGEA.AGA.2022.35385 Comunicazione: CP700-4485404-P notificata all'azienda agricola in data 07 ottobre 2022, con la quale l’Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002 e 2002/03, nonché di ogni altro atto comunque connesso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99.

Giustizia amministrativa202201093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per i periodi 2001/2002 e 2002/2003, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha chiesto l’annullamento della comunicazione AGEA con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare relativo al regime delle quote latte per i periodi 2001/2002 e 2002/2003, nonché degli atti connessi, incluso l’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti. Il ricorso riguardava un provvedimento adottato da AGEA in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Il provvedimento impugnato aveva infatti perso efficacia ex lege in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, secondo cui tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. AGEA aveva confermato tale circostanza nella propria costituzione. Venuto meno l’effetto del provvedimento impugnato, non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento. Le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione normativa applicabile alla fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023

    tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione ha determinato ex lege la perdita di efficacia delle comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate e la loro sostituzione con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta; tale sopravvenienza elimina l’interesse attuale all’annullamento della comunicazione originaria.

  • art. 8-ter l. n. 33/1999

    Richiamato in relazione all’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA, quale atto connesso a quello impugnato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza in relazione alla trattazione del giudizio nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta privi ex lege di efficacia il provvedimento impugnato e ne preveda la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
  • La perdita di efficacia del provvedimento impugnato può essere rilevata dal giudice anche sulla base della disciplina normativa sopravvenuta e della conferma resa dall’amministrazione resistente.
  • La compensazione delle spese è giustificata quando l’improcedibilità dipende dall’evoluzione normativa successiva all’adozione e all’impugnazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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