Ordinanza n. 166/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 53590 del 14.10.2025; - nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024 non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno, unitamente al parere ministeriale presupposto non conosciuto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo rigettando l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania con riferimento alla specializzazione sul sostegno. Ha contestato anche il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, non notificato né allegato al provvedimento e quindi non conosciuto. In sede cautelare il TAR ha rilevato, a un primo sommario esame, che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché l'esperienza professionale maturata nel settore. Il giudice ha inoltre considerato non dirimente l'argomento relativo all'assenza di natura abilitante del titolo, già risolto dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22 del 2022, e ha ritenuto che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi debba essere rigorosa, in ragione della disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori. Le eventuali differenze formative, secondo il TAR, possono essere superate mediante adeguate misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, anche ai fini del riesame dell'istanza. La misura cautelare è stata ritenuta giustificata perché, allo stato del sommario esame, emergevano carenze nella valutazione della documentazione formativa estera e dell'esperienza professionale, nonché l'esigenza di una motivazione rigorosa sulle differenze tra i percorsi formativi, tenendo conto del diritto europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il periculum è stato ravvisato anche in relazione al contratto di insegnamento sul sostegno della ricorrente, efficace fino al 30 giugno 2026. È stata disposta la fissazione dell'udienza di merito con separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR lo ha applicato ritenendo sussistenti le esigenze cautelari e sospendendo il provvedimento impugnato anche ai fini del riesame.
diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali
Le divergenze tra i percorsi formativi devono essere valutate e motivate rigorosamente, considerando gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori; le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all'iter formativo, incluso il piano analitico del corso di studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può costituire, di per sé, una ragione ostativa quando la relativa questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
- La motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi nazionale ed estero deve essere rigorosa e coerente con il diritto europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali e con la libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere colmate attraverso l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché determinare automaticamente il diniego del riconoscimento.
- Ai fini della tutela cautelare, la pendenza di un rapporto di insegnamento sul sostegno con scadenza prossima può concorrere a dimostrare il periculum in mora connesso al diniego del riconoscimento professionale.
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