Ordinanza n. 131/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione dell’esito dello scrutinio finale del 16 giugno 2026 e verbale dello scrutinio del 15 giugno 2026, nella parte in cui hanno disposto la non ammissione dell’alunna alla classe successiva per il superamento del limite massimo di assenze
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori dell’alunna minorenne hanno impugnato la comunicazione della non ammissione alla classe successiva del primo ciclo di istruzione e il verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, chiedendone la sospensione cautelare. La non ammissione era motivata dal superamento del limite massimo di assenze consentite. Il testo non specifica i singoli motivi di ricorso; dalla valutazione cautelare emerge la contestazione della ricostruzione o del computo delle assenze.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. In sede di sommaria valutazione ha rilevato che l’Amministrazione aveva documentato il superamento del limite massimo di assenze, considerando nel computo non soltanto i giorni ma anche le ore di assenza non giustificate. Ha inoltre osservato che l’alunna aveva ottenuto una media generale di 5,82, con insufficienze in 8 discipline su 11, dato indicativo di un livello di apprendimento non pienamente sufficiente. Ha infine ritenuto provati i tempestivi contatti con la famiglia e rilevato che i genitori potevano monitorare assenze e andamento scolastico tramite il registro elettronico. La domanda cautelare è stata quindi respinta; spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, ad un sommario esame, che il ricorso appare sprovvisto di fumus boni iuris, tenuto conto che l’impugnato provvedimento di non ammissione dell’alunna alla classe successiva è affidato ad una causale (l’avvenuto superamento del limite massimo di assenze consentite durante l’anno scolastico) che si presenta documentalmente provata dall’Amministrazione (dovendo considerarsi, nel computo, non solo i giorni ma anche le ore di assenza non giustificate);
La domanda cautelare è valutata secondo il criterio del fumus boni iuris; nel caso concreto, la documentazione delle assenze e il computo anche delle ore di assenza non giustificate hanno condotto a una valutazione sommaria negativa.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare della non ammissione scolastica motivata dal superamento del limite massimo di assenze, il computo può comprendere, oltre ai giorni, anche le ore di assenza non giustificate, quando tale superamento risulti documentalmente provato dall’Amministrazione.
- Ai fini della valutazione cautelare della non ammissione alla classe successiva, il giudice può considerare anche il rendimento scolastico complessivo e le insufficienze nelle discipline quale elemento ulteriore rilevante nella verifica sommaria della fondatezza della pretesa.
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