Ordinanza n. 128/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento n. 333/SAA/I/98.03.A.A.233° del 12.06.2026, notificato in data 17.06.26, con cui il ricorrente veniva espulso dal 233° Corso di Formazione per allievi Agenti della Polizia di Stato e veniva determinata la conseguente cessazione dal servizio; - della proposta di espulsione formulata dal Direttore della Scuola Allievi Agenti di Trieste; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Espulsione dal 233° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, con conseguente cessazione dal servizio, nonché proposta di espulsione e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, allievo del 233° corso presso la Scuola di Polizia di Trieste, ha impugnato il decreto del 12 giugno 2026, notificato il 17 giugno 2026, che lo ha espulso dal corso e ha disposto la cessazione dal servizio. La misura è seguita all’invio, il 21 febbraio 2026, in una chat WhatsApp di gruppo con altri allievi, di uno sticker esplicitamente pedopornografico; poco dopo, un altro allievo ha inviato un video di contenuto analogo. La vicenda ha determinato l’iscrizione di un procedimento penale per detenzione o accesso a materiale pedopornografico in continuazione e l’avvio del procedimento disciplinare per un’infrazione più grave della deplorazione. Dopo la proposta di espulsione del Direttore della Scuola del 28 aprile 2026 e la comunicazione di avvio del procedimento del 7 maggio, il ricorrente ha presentato memoria il 15 maggio, esaminata dall’Amministrazione. Il ricorso deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, ma l’ordinanza non ne specifica ulteriormente il contenuto: la disamina analitica è rinviata al merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di sufficienti elementi di fumus boni iuris e di periculum in mora, senza definire il merito del ricorso. In via sommaria ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. 335/1982, l’espulsione possa fondarsi su comportamenti per i quali sia astrattamente ipotizzabile una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione, senza necessità che tale sanzione sia stata effettivamente irrogata. Ha inoltre rilevato che l’espulsione dal corso non è ontologicamente una sanzione disciplinare e non è quindi soggetta alla disciplina del d.P.R. 737/1981; il regolamento delle Scuole per Agenti di Polizia disciplina specificamente il procedimento di espulsione senza richiamare quel decreto. Ha reputato rispettato il contraddittorio, poiché il ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio, presentato una memoria e questa è stata esaminata e richiamata negli atti successivi. Quanto al periculum, l’esecuzione non determinerebbe effetti irreversibili: in caso di esito favorevole nel merito, l’Amministrazione potrebbe ricostruire la carriera giuridica dell’interessato. L’udienza pubblica per la trattazione del merito è fissata al 12 gennaio 2027; spese rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 6-ter, comma 3, d.P.R. 335/1982
ai sensi dell’art. 6-ter comma 3 DPR n. 335/1982 per l’espulsione risulta sufficiente l’adozione di comportamenti per i quali sia astrattamente ipotizzabile una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione, prescindendo dall’effettiva irrogazione della stessa;
Per l’espulsione dal corso è sufficiente una condotta per la quale sia astrattamente ipotizzabile una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione; non occorre che la sanzione disciplinare sia stata effettivamente irrogata.
d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
per giurisprudenza consolidata, l’espulsione dell’allievo dal corso tenuto dalla Scuola di Polizia non configura ontologicamente una sanzione disciplinare e in quanto tale non soggiace alla disciplina di cui al DPR 737/1981, né diverse conclusioni paiono poter trovare fondamento nel Regolamento delle Scuole per Agenti di Polizia approvato con DM 9.3.1983 che all’art. 35, nel dettare la disciplina del procedimento relativo all’espulsione dal corso, contempla specifiche regole senza richiamare le norme di cui al DPR 25.10.1981 n. 737, citate invece, in quanto compatibili, in riferimento ad altri istituti;
L’espulsione dal corso è distinta dalla sanzione disciplinare e non è regolata dal d.P.R. 737/1981; il procedimento è disciplinato dalle specifiche disposizioni del regolamento delle Scuole per Agenti di Polizia.
art. 35 d.m. 9 marzo 1983
né diverse conclusioni paiono poter trovare fondamento nel Regolamento delle Scuole per Agenti di Polizia approvato con DM 9.3.1983 che all’art. 35, nel dettare la disciplina del procedimento relativo all’espulsione dal corso, contempla specifiche regole senza richiamare le norme di cui al DPR 25.10.1981 n. 737, citate invece, in quanto compatibili, in riferimento ad altri istituti;
Il regolamento disciplina specificamente il procedimento di espulsione dal corso e, non richiamando il d.P.R. 737/1981 per tale istituto, non rende applicabile a esso la disciplina delle sanzioni disciplinari.
art. 7 l. 241/1990
che il contraddittorio risulta essere stato rispettato, per effetto della comunicazione di avvio del procedimento, a cui ha fatto seguito la produzione di memoria partecipativa, esaminata e richiamata nei provvedimenti successivi;
Ai fini del contraddittorio procedimentale rilevano la comunicazione di avvio e l’effettiva possibilità di presentare osservazioni; nel caso concreto la memoria è stata esaminata e richiamata negli atti successivi.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
La domanda cautelare è trattata nell’ambito del procedimento cautelare previsto dall’art. 55 c.p.a.; l’ordinanza respinge la sospensione dell’efficacia dell’atto.
Massime di principio
- Per l’espulsione di un allievo dal corso di formazione della Polizia di Stato, l’art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. 335/1982 richiede che la condotta sia astrattamente suscettibile di una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione, ma non che tale sanzione sia stata previamente o contestualmente irrogata.
- L’espulsione dal corso di formazione della Polizia di Stato non ha natura ontologica di sanzione disciplinare e, di conseguenza, non è assoggettata alla disciplina del d.P.R. 737/1981; il relativo procedimento segue le regole specifiche del regolamento delle Scuole per Agenti di Polizia.
- Il contraddittorio nel procedimento di espulsione risulta rispettato quando l’interessato riceve la comunicazione di avvio, può presentare una memoria e l’Amministrazione la esamina.
- In sede cautelare, il periculum può essere escluso quando gli effetti dell’atto non siano irreversibili e il pregiudizio possa essere rimediato, in caso di accoglimento nel merito, mediante la ricostruzione della carriera giuridica dell’interessato.
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