Cassazione Penale, Ordinanza n. 03495/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 16 gennaio 2025. Dal testo dell'ordinanza non emerge il contenuto del fatto storico né il reato contestato; l'unico motivo scrutinato dalla Corte riguarda l'ammissibilità del ricorso, dichiarato inammissibile perché formulato in modo aspecifico, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura e senza congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità, la condanna alla sanzione pecuniaria consegue salvo che l'interessato abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, circostanza non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che non vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per affermare il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso non si applica solo se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure generiche o aspecifiche, prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e del necessario confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- L'ammissibilità del ricorso richiede una critica effettiva e argomentata del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di doglianze non correlate alla motivazione non soddisfa l'onere di specificità.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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