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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10378/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta alcuna modifica della decisione di merito, che restava quindi confermata quanto al diniego delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania dell'11/03/2025 deducendo due censure: con il primo motivo ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo motivo ha contestato il riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che la motivazione del giudice di merito era immune da evidenti illogicità e che, nel diniego, non è necessario esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente dare conto di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Quanto alla recidiva, ha osservato che la Corte di appello aveva correttamente valutato in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, ritenendo che il reato in giudizio evidenziasse una progressione criminosa e quindi una maggiore pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È il parametro che il giudice di merito deve utilizzare per valutare in concreto la rilevanza della recidiva, considerando il rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne e verificando se la pregressa condotta indichi una perdurante inclinazione al delitto.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti; è sufficiente che prenda in considerazione quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, poiché gli altri risultano implicitamente disattesi.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se presenta manifeste illogicità o carenze decisive; non basta una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • La recidiva non può essere riconosciuta in base alla sola gravità astratta dei fatti o alla mera distanza temporale tra i reati: occorre una valutazione concreta ex art. 133 c.p. del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa attività delittuosa denoti una stabile inclinazione criminosa o maggiore pericolosità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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