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Sentenza

Sentenza del 16/05/2019 n. 3032 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione ha ritenuto conforme all'art. 112 c.p.c. una pronuncia che non esamini singolarmente tutti gli argomenti delle parti, purché la motivazione affronti le questioni decisive e consenta di comprendere il percorso logico seguito. Sono richiamate, a sostegno, le sentenze della Corte di cassazione n. 7663/2012 e n. 3260/1995. Dal testo non risultano indicati né l'esito formale del ricorso né le parti del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c. e, in particolare, se il giudice debba esaminare espressamente ogni argomento prospettato dalle parti. Il Collegio ha ritenuto che, quando le questioni esaminate esauriscono la vicenda e affrontano tutti gli aspetti realmente rilevanti, il giudice possa omettere l'esame esplicito di ulteriori argomenti, qualora questi siano irrilevanti o comunque inidonei a condurre a una decisione diversa.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

    La norma impone al giudice di decidere sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte, senza attribuire rilievo a questioni estranee o pronunciare oltre i limiti della domanda. Tuttavia, non richiede una risposta espressa a ogni singolo argomento, quando le ragioni decisive esaminate rendano irrilevanti le altre deduzioni.

Massime di principio

  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non implica che il giudice debba rispondere analiticamente a ogni argomento, se ha esaminato le questioni decisive della controversia.
  • L'omessa trattazione espressa di una deduzione non costituisce automaticamente ultrapetizione, omessa pronuncia o difetto di motivazione: occorre verificare se tale deduzione fosse realmente decisiva e potesse condurre a un risultato diverso.
  • Una motivazione è normalmente sufficiente quando consente di individuare le ragioni fondamentali della decisione e queste ragioni assorbono o rendono superflui gli ulteriori argomenti.
  • Nel processo tributario è quindi opportuno individuare le questioni autonome e decisive e dimostrare, in caso di impugnazione, perché l'argomento non esaminato avrebbe potuto modificare concretamente l'esito della controversia.

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