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Sentenza

Sentenza n. 792/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della determina n. 2619 datata 11.11.2025 a firma del Dirigente del Settore VIII - Area Governo del Territorio - del Comune di Ginosa avente ad oggetto “ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle concessioni demaniali marittime scadute in data 15/09/2025 nel Comune di Ginosa e consegna delle aree”, con la quale la citata Amministrazione Comunale ha invitato la ricorrente a ripristinare lo stato dei luoghi nonché a consegnare al Comune di Ginosa l'area oggetto della concessione demaniale marittima asseritamente scaduta, nonché di ogni altro atto alla predetta Determina presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale che ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e la riconsegna dell'area demaniale marittima entro quindici giorni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, precedente concessionaria demaniale marittima, ha impugnato la determina con cui il Comune le aveva ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi e riconsegnare l'area, deducendo, in via principale, la violazione e omessa applicazione dell'art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, l'erroneità dei presupposti e l'omessa motivazione. Secondo la ricorrente, la norma rende legittima l'occupazione dell'area da parte del concessionario uscente fino alla stipulazione dell'atto regolatorio del rapporto concessorio con il nuovo aggiudicatario, sicché il Comune non avrebbe potuto imporre il rilascio immediato. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, o in subordine dell'art. 35 del medesimo decreto, nonché l'irragionevolezza del termine di quindici giorni assegnato per la rimozione delle opere. Il Comune ha sostenuto che l'art. 4, comma 7, non attribuirebbe un diritto di permanenza, ma impedirebbe soltanto l'applicazione delle sanzioni ex art. 1161 cod. nav. e la richiesta di indennità di occupazione; ha inoltre contestato la qualificazione della ricorrente come concessionaria uscente e l'applicabilità della norma ratione temporis, nonché l'applicabilità del termine previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, riferibile alle opere abusive.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato, nei limiti dell'interesse della ricorrente, la determina impugnata. Ha interpretato l'art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 nel senso che, fino alla stipulazione dell'atto destinato a regolare il rapporto concessorio con il nuovo soggetto individuato mediante gara, l'occupazione dell'area da parte del concessionario uscente è legittima e l'amministrazione non può pretenderne l'immediato rilascio. Il riferimento all'art. 1161 cod. nav. è stato ritenuto esemplificativo e non limitativo dell'effetto generale della norma. La ricorrente è stata qualificata come concessionaria uscente poiché l'area della precedente concessione era stata direttamente interessata dalla gara, benché nel contesto di un ridisegno dei lotti e senza perfetta coincidenza con quelli messi a gara. Inoltre, la concessione risultava prorogata tecnicamente sino al 31 dicembre 2024, sicché era in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche normative rilevanti. Il giudice ha precisato che la norma non proroga il rapporto concessorio né attribuisce un diritto a utilizzare l'area in modo illimitato: tutela soltanto la permanenza nell'occupazione sino alla stipulazione dell'atto regolatorio del nuovo rapporto, lasciando al Comune la possibilità di valutare le modalità di utilizzo dell'area conformi al pubblico interesse nelle more dell'ingresso dei nuovi concessionari. Le ulteriori censure, relative al termine assegnato per il ripristino e alla disciplina edilizia, sono state assorbite perché riguardanti profili esecutivi, successivi alla questione principale sul potere di disporre lo sgombero. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 7, l. 118/2022

    Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

    La disposizione ha effetto automatico e generale: tutela la legittimità dell'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente sino alla stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio con il nuovo aggiudicatario, impedendo all'amministrazione di pretenderne l'immediato rilascio. Non comporta la proroga del rapporto concessorio.

  • art. 1161 cod. nav.

    Il richiamo contenuto nell'art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 è esemplificativo e conferma l'esclusione dell'applicabilità della sanzione prevista per l'occupazione abusiva, senza esaurire la portata della tutela della legittimità dell'occupazione.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La questione relativa al termine di novanta giorni per la demolizione delle opere è stata assorbita e non decisa nel merito.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    La questione sull'applicazione subordinata della disposizione è stata assorbita e non decisa nel merito.

Massime di principio

  • L'art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024 convertito dalla legge n. 166/2024, rende legittima, fino alla stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio con il nuovo aggiudicatario, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e impedisce all'amministrazione di imporne l'immediato rilascio.
  • La tutela prevista per il concessionario uscente opera anche quando la nuova gara abbia comportato un ridisegno dei lotti senza perfetta coincidenza con l'area originariamente concessa, purché quest'ultima sia stata direttamente interessata dalla procedura di gara.
  • La disciplina sulla legittimità temporanea dell'occupazione non proroga la concessione scaduta e non attribuisce un diritto a utilizzare l'area secondo il precedente rapporto concessorio; consente tuttavia la permanenza nell'occupazione fino alla stipulazione dell'atto regolatorio del nuovo rapporto, lasciando all'amministrazione la valutazione delle modalità di utilizzo conformi all'interesse pubblico.
  • Quando l'accoglimento di una censura elimina il potere dell'amministrazione di disporre lo sgombero immediato dell'area, sono assorbibili le ulteriori censure concernenti esclusivamente le modalità esecutive dell'ordine annullato.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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