Sentenza del 10/12/2018 n. 2819 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - appello - riproposizione degli stessi motivi di primo grado - onere di impugnazione specifica - è assolto - gravame - è ammissibile. Imposte sul reddito - sale and lease back - contratto unitario - è tale - plusvalenze da cessione - non emergono - quote di ammortamento - non sono variate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l'ammissibilità dell'appello, nel quale erano stati riproposti i medesimi motivi già formulati in primo grado, e, dall'altro, il trattamento fiscale di un'operazione di sale and lease back. L'Amministrazione aveva ritenuto applicabile l'art. 86 del d.P.R. 917/1986, con conseguente emersione di plusvalenze derivanti dalla cessione del bene. Il contribuente sosteneva invece che il sale and lease back costituisse un'operazione contrattuale unitaria, non assimilabile a una cessione autonoma del cespite.
La decisione
È stato affermato che la riproposizione in appello dei motivi già esposti in primo grado può assolvere l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 546/1992, rendendo il gravame ammissibile. Nel merito, il sale and lease back è stato qualificato come negozio unitario: non trova quindi applicazione l'art. 86 del d.P.R. 917/1986 e l'operazione non determina né l'emersione di plusvalenze da cessione né una variazione delle quote di ammortamento del bene. La decisione è pertanto favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 546/1992
Onere di "impugnazione specifica"
L'onere di specificità dell'appello può ritenersi assolto anche mediante la riproposizione dei motivi già dedotti in primo grado, purché ciò consenta di individuare le contestazioni rivolte alla decisione impugnata.
Art. 86 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma sulle plusvalenze da cessione di beni d'impresa non si applica automaticamente al sale and lease back, considerato come operazione negoziale unitaria e non come una cessione isolata produttiva di plusvalenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la riproposizione dei motivi di primo grado non rende di per sé inammissibile l'appello: può essere sufficiente a integrare l'impugnazione specifica quando identifica chiaramente le ragioni di contestazione.
- Nelle operazioni di sale and lease back occorre valutare l'intera struttura economica e contrattuale dell'operazione, evitando di isolare la vendita dal successivo leasing.
- Se il sale and lease back è qualificato come negozio unitario, la vendita iniziale non comporta necessariamente l'immediata tassazione di una plusvalenza ai sensi dell'art. 86 TUIR.
- La qualificazione unitaria dell'operazione può comportare il mantenimento delle quote di ammortamento del cespite senza variazioni derivanti dalla mera cessione formale del bene.
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