Sentenza del 05/10/2016 n. 19877 - Corte di Cassazione
ICI - Dichiarazione (o denuncia di variazione) ex art. 10, comma 4, del d.lgs. 504 del 1992 - Obbligo - Permanenza sino alla presentazione - Autonome violazioni per ciascun anno di imposta - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva emesso dodici avvisi di accertamento ICI, contestando l'omessa dichiarazione o denuncia di variazione relativa al maggior valore venale del terreno edificabile e irrogando sanzioni per ciascuna annualità. I contribuenti sostenevano di non essere obbligati a presentare annualmente una nuova dichiarazione per l'incremento del valore dell'area e contestavano inoltre la tempestività degli accertamenti. Le Commissioni tributarie avevano escluso l'obbligo di denuncia annuale, applicato il termine decadenziale triennale e annullato le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. Ha stabilito che l'obbligo di dichiarare le variazioni incidenti sull'imposta permane fino alla presentazione della dichiarazione e che l'omissione integra una violazione autonoma per ciascun anno d'imposta, sanzionabile ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992. Ha inoltre affermato che, in caso di omessa denuncia di variazione, si applica il termine quinquennale di accertamento e non quello triennale. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia anche alla luce della validità della stima comunale, fondata su compravendite comparabili, dati pubblici e listini della Camera di commercio.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.
L'obbligo di presentare la dichiarazione o denuncia di variazione non si esaurisce con la scadenza del primo termine, ma permane fino alla presentazione dell'atto. L'omissione produce una violazione autonoma per ciascun anno d'imposta. L'effetto ultrattivo della dichiarazione opera soltanto se una dichiarazione è stata effettivamente presentata e non sono intervenute variazioni rilevanti.
D.lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1
La mancata presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione è sanzionabile e, in assenza di dichiarazione, la sanzione può essere applicata distintamente per ogni annualità interessata.
D.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 1 e 5
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione.
La base imponibile dell'area edificabile deve essere determinata annualmente in base al valore venale al 1 gennaio, considerando ubicazione, edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di aree analoghe.
D.lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
In caso di omessa denuncia di variazione si applica il termine quinquennale per l'accertamento; il termine triennale riguarda invece le dichiarazioni presentate ma infedeli, incomplete o inesatte.
Art. 324 c.p.c.
Il giudicato interno impedisce di rimettere in discussione in appello una questione non specificamente impugnata. Nel caso concreto, la stima del valore dell'area era divenuta non contestabile nella fase di appello.
Massime di principio
- Per i tributi periodici, quando una dichiarazione già presentata non copre una variazione rilevante ai fini dell'imposta, il contribuente deve presentare una denuncia di variazione; l'obbligo permane fino all'adempimento.
- L'omessa dichiarazione o denuncia non costituisce necessariamente una sola violazione riferita al primo anno: può determinare una sanzione autonoma per ciascuna annualità in cui l'adempimento è rimasto omesso.
- L'effetto di validità della dichiarazione per gli anni successivi presuppone che una dichiarazione iniziale sia stata presentata e che non siano intervenute modificazioni capaci di modificare l'imposta.
- Per la determinazione del valore di un'area edificabile possono essere utilizzati elementi oggettivi e accessibili, come compravendite comparabili, atti pubblici, listini camerali e dati di mercato.
- In caso di omessa dichiarazione, occorre verificare il termine di accertamento specificamente previsto per l'omissione, che può essere più lungo rispetto a quello applicabile alle dichiarazioni infedeli o incomplete.
- Una questione non adeguatamente impugnata nella fase precedente può formare giudicato interno e non essere più riesaminabile nei successivi gradi di giudizio.
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