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Sentenza

Sentenza del 22/07/2019 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Notifica - PEC - Requisiti informatici - CAD - Conoscibilità - Vizio - Sanatoria - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione dell'intimazione effettuata tramite PEC, lamentando un vizio della notificazione. La questione riguardava, in particolare, la sussistenza dei requisiti informatici dell'atto e la sua idoneità a garantire provenienza, autenticità, immodificabilità e concreta conoscibilità da parte del destinatario.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. L'intimazione è stata ritenuta valida perché notificata tramite PEC con i requisiti previsti dagli artt. 20, comma 1-bis, e 21 del CAD e con caratteristiche informatiche idonee a garantirne provenienza, autenticità e immodificabilità. Inoltre, la prova che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario determina, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la sanatoria dell'eventuale vizio della notificazione.

Norme richiamate

  • Art. 20, comma 1-bis, Codice dell'amministrazione digitale (CAD)

    Requisiti di validità ed efficacia del documento informatico

    Il documento informatico è idoneo a produrre effetti giuridici quando presenta le caratteristiche e i requisiti previsti dalla disciplina digitale, inclusi quelli necessari a garantirne identificabilità, integrità e riferibilità.

  • Art. 21 Codice dell'amministrazione digitale (CAD)

    Validità, efficacia probatoria e sottoscrizione del documento informatico

    La validità e l'efficacia probatoria del documento informatico dipendono dal rispetto dei requisiti tecnici e, quando necessario, dalla sottoscrizione digitale o da strumenti equivalenti idonei a garantirne autenticità e integrità.

  • Art. 156 Codice di procedura civile

    La nullità della notificazione non può essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato. In particolare, l'effettiva entrata dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario può sanare il vizio di notificazione.

Massime di principio

  • Una notificazione via PEC è tendenzialmente valida quando l'atto e le ricevute presentano requisiti idonei a dimostrare provenienza, autenticità, integrità e immodificabilità.
  • L'eventuale irregolarità formale della notificazione può essere sanata se risulta che l'atto è effettivamente entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario e ha raggiunto lo scopo previsto.
  • La contestazione di una notificazione PEC deve indicare uno specifico difetto tecnico o giuridico; la mera contestazione generica della validità della PEC non è normalmente sufficiente.
  • La sanatoria non elimina necessariamente ogni possibile contestazione: restano rilevanti la prova dell'invio e della consegna, l'identificazione del destinatario, l'integrità dell'atto e il rispetto dei termini per esercitare la difesa.

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