Cassazione Penale, Sentenza n. 23388/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari). Il ricorrente contestava l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi all'aggravante per uso di arma nella rapina impropria (art. 110, 628 c.2 n.3, n.1 c.p.), deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale del riesame e contrasto tra la testimonianza della persona offesa e i fotogrammi di un video che, a suo dire, dimostravano l'impossibilità che la vittima avesse visto la pistola mostrata dai rapinatori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame e perché l'accoglimento non avrebbe prodotto un esito più favorevole per il ricorrente (la sussistenza del reato di rapina impropria non era contestata). La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente risposto alle censure (osservando, tra l'altro, che il video non riprendeva tutta la scena e che non era rilevabile motivo per cui la parte offesa avrebbe mentito). Per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata quale norma sul concorso di persone nel reato: utilizzata per qualificare la partecipazione dell'indagato al reato contestato.
art. 628 comma 2 n.3, n.1 cod. pen.
Norma che disciplina la rapina impropria con le aggravanti contestate; è la fattispecie materiale per cui è stata adottata la misura cautelare.
art. 61 n.7 cod. pen.
Aggravante relativa all'uso di arma: il Tribunale di riesame aveva escluso tale aggravante, ma la Corte ha ritenuto che l'eliminazione non avrebbe comunque mutato la legittimità della misura cautelare adottata.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza del ricorrente come parametro procedurale; la Corte ha ritenuto le censure reiterative e già affrontate dal giudice del riesame.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma processuale menzionata nel motivo di ricorso (probabilmente in riferimento ai mezzi di prova); la Corte non ha ritenuto sussistenti profili tali da invalidare la valutazione probatoria del riesame.
art. 292 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri valutativi dei gravi indizi; la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la valutazione degli indizi.
art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso (attinente a misure cautelari); la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della rimessione della misura l'assenza dell'aggravante impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Articolo che autorizza la condanna per spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: applicato dalla Corte per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e € 3.000,00 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se un ricorso in Cassazione ripropone censure già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice del riesame, è probabile che venga dichiarato inammissibile per carenza di novità o per natura reiterativa.
- L'eliminazione di una specifica aggravante non sempre produce un vantaggio processuale significativo: se la permanenza del nucleo del reato (es. rapina) è incontestata e legittima la misura cautelare, la modifica della qualificazione non necessariamente comporta la revoca della misura.
- Per contestare con successo la sussistenza dei gravi indizi è importante dimostrare elementi nuovi o errori procedurali/valutativi non già affrontati dal giudice di merito; semplici deduzioni sulla contraddittorietà delle prove, già valutate, sono spesso insufficienti.
- Materiali probatori parziali (es. un video che non riprende l'intera scena) possono essere ritenuti non decisivi se il giudice ritiene plausibile che l'evento contestato sia avvenuto in una porzione non ripresa; la ricostruzione complessiva dei fatti è determinante.
- Ricorsi manifestamente reiterativi o privi di prospettive concrete di successo espongono il ricorrente al rischio di condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende.
- Nelle impugnazioni cautelari, l'interesse a ottenere l'eliminazione di una aggravante deve tradursi in un vantaggio processuale effettivo (es. revoca della misura); altrimenti il vizio di interesse può costituire motivo per l'inammissibilità del ricorso.
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