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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44126/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza cautelare per mancanza assoluta di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.: il GIP avrebbe motivato le esigenze cautelari richiamando fatti e ruoli riconducibili a coindagati per associazione e furto, mentre Sgarra è indagato esclusivamente per porto, detenzione e cessione di una pistola (contestato sub 43). Mancano nella motivazione riferimenti allo stato di incensuratezza, alla revoca dell'autorizzazione a detenere armi e una specifica disamina dell'adeguatezza di misure meno afflittive. La difesa ha inoltre prospettato, successivamente, sopravvenuta carenza di interesse per sostituzione della misura carceraria con una non detentiva, deduzione ritenuta non provata e non efficace.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse (mancanza di prova e di valida rinuncia sottoscritta dall'interessato; inoltre la misura non detentiva risultava comunque in vigore impedendo la perdita di interesse). Accertata la totale carenza motivazionale, il ricorso immediato ex art. 311 co. 2 c.p.p. è stato ritenuto ammissibile e la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarandone la cessazione della misura cautelare in esecuzione e disponendo la comunicazione al Procuratore generale in sede per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p. (pronuncia del 31/10/2024).

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che indica le esigenze cautelari rilevanti per l'applicazione della misura; la Corte ha rilevato che il GIP non ha motivato tali esigenze in rapporto alla posizione specifica del ricorrente.

  • art. 292 comma 2 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.

    Prevedono i requisiti formali che deve contenere l'ordinanza cautelare; la sentenza rileva la carenza degli elementi motivazionali richiesti rispetto al singolo indagato.

  • art. 606 comma 1 lett. c), lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la difesa ha invocato queste previsioni per censurare la mancanza di motivazione e la Corte ha ricondotto la doglianza a vizio di legge ammissibile in cassazione.

  • art. 697 cod. pen.

    Norma penale contestata (contravvenzione connessa al porto/detenzione di armi in luogo pubblico); è il nucleo del reato contestato a Sgarra sub 43.

  • legge 02/10/1967 n. 895 artt. 2, 4 e 7

    Norme richiamate fra le imputazioni generali relative alle armi; inserite nella rubrica dei reati contestati nell'ordinanza.

  • art. 311 comma 2 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso immediato per cassazione per vizio di legge; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio alla mancanza assoluta di motivazione.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione al Procuratore generale in caso di cessazione della misura; la Corte ha disposto tale comunicazione per i provvedimenti di competenza.

Massime di principio

  • L'ordinanza cautelare deve motivare in modo specifico le esigenze cautelari con riferimento al singolo indagato: non è ammesso il richiamo generico a fatti o ruoli attribuiti a coindagati che siano diversi dalla posizione processuale del destinatario della misura.
  • La mancanza assoluta di motivazione integra un vizio di legge che rende ammissibile il ricorso immediato in Cassazione ex art. 311 co. 2 c.p.p.; in presenza di totale carenza motivazionale la Corte può annullare senza rinvio.
  • Per ritenere inammissibile un ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse è necessario che tale circostanza sia provata e, se si allega rinuncia, la rinuncia stessa deve essere manifestata dall'interessato personalmente o tramite procura speciale; la sola dichiarazione del difensore privo di procura speciale è inefficace.
  • La sostituzione di una misura detentiva con una non detentiva non determina automaticamente la perdita d'interesse all'impugnazione: se permane qualsiasi misura cautelare la parte conserva interesse al giudizio.
  • Il GIP, qualora ritenga inadequate misure meno afflittive, deve motivare espressamente la ragione di tale inadeguatezza e valutare elementi come lo stato di incensuratezza o la revoca dell'autorizzazione a detenere armi; l'omissione di tali valutazioni può portare alla nullità del provvedimento.
  • Errori grafici o l'inclusione impropria di ragioni riferite ad altri coindagati nella parte motivazionale possono costituire indice di mancata valutazione del profilo personale e giustificare l'annullamento.

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