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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19708/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 40 c.p. e carenza della motivazione rafforzata a fronte della riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe confutato adeguatamente gli argomenti che avevano portato all'assoluzione per difetto di dolo; (2) e (3) censura del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e della diminuente per minima partecipazione ex art. 114 c.p., per la presunta marginalità dell'apporto dell'imputato (accettazione formale della carica senza contributo sostanziale alla frode); (4) censura della mancata applicazione di una sanzione sostitutiva (richiesta ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e della legge n. 689/1981), sostenendo che la pena detentiva breve avrebbe potuto essere sostituita per ragioni di reinserimento sociale e condizioni personali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, giudicando corretta e sufficientemente motivata la decisione della Corte di appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado e dichiarato Boccarossa responsabile del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato infliggendo la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e € 500,00 di multa. La Cassazione ha confermato che la Corte territoriale ha svolto la cosiddetta motivazione rafforzata confrontandosi con le ragioni dell'assoluzione e valorizzando elementi (accettazione della carica dietro corrispettivo, tenore della conversazione intercettata, permanenza del rapporto di lavoro con la società dei Russo) idonei a dimostrare la consapevolezza e l'apporto causale dell'imputato. I motivi relativi alle attenuanti e alla sostituzione della pena sono stati ritenuti generici e non idonei a scalfire la valutazione di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per questo grado e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 40 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma riferendola alla responsabilità dell'amministratore di diritto per omesso controllo: la consapevolezza dell'illecito dell'amministratore di fatto e l'omissione dei poteri di controllo possono integrare concorso per omessa vigilanza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di norme): la Corte osserva che i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferimento alla formula di assoluzione in primo grado per difetto di dolo; la Corte ricorda che l'appello che ribalta un'assoluzione deve essere sorretto da adeguata motivazione rafforzata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in rapporto alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che, alla luce dei precedenti e del ruolo svolto dall'imputato, non sussistessero i presupposti per le attenuanti generiche.

  • art. 114 cod. pen.

    Applicata in ordine alla diminuente per minima partecipazione: la Corte ha ribadito che la diminuente richiede un apporto causale marginale e trascurabile, non meramente minore; nel caso il contributo dell'imputato è stato ritenuto non marginale.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla richiesta di sanzione sostitutiva; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sostituibilità della pena è discrezionale e va motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 53 e ss. legge n. 689 del 1981

    Norme richiamate in relazione alle possibili misure sanzionatorie alternative; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice nel valutare la sostituibilità della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale criterio per valutare la sostituzione della pena detentiva breve: il giudice deve considerare, fra l'altro, modalità del fatto e personalità del condannato; decisione motivata in senso negativo è insindacabile in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la determinazione delle conseguenze della inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 24, comma 2 e art. 111 Cost.

    Richiamati come fondamento costituzionale del principio della motivazione rafforzata e delle garanzie difensive; la Corte ne trae l'obbligo di confutare specificamente la motivazione assolutoria quando la sentenza viene riformata.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello ribalta un'assoluzione di primo grado il giudice d'appello è tenuto a fornire una motivazione 'rafforzata': deve confutare specificamente i punti principali della decisione assolutoria e spiegare perché quella valutazione non è più sostenibile.
  • La sola carica formale di amministratore non esclude responsabilità: se emerge consapevolezza dell'illecito o la funzione di 'prestanome' e vi è omissione dei poteri di controllo, può integrarsi il concorso colposo/omissivo ex art. 40 c.p. e la responsabilità per la frode.
  • Per ottenere il riconoscimento della diminuente per minima partecipazione ai sensi dell'art. 114 c.p. è necessario dimostrare che il contributo dell'imputato sia effettivamente marginale e trascurabile nella causalità del reato; una minore efficacia rispetto ad altri non è sufficiente.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione di merito: la Corte di legittimità non sindaca la discrezionalità del giudice di merito quando la motivazione è adeguata e fa riferimento a elementi ritenuti decisivi.
  • La sostituzione delle pene detentive brevi con misure alternative è rimessa a un apprezzamento discrezionale fondato sui criteri dell'art. 133 c.p.; l'insussistenza della sostituibilità, se adeguatamente motivata con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del condannato, è difficilmente censurabile in cassazione.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata: censure generiche o non direttamente riferite alle ragioni addotte dalla sentenza di merito sono generalmente inammissibili o infondate.

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