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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09239/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione notificava a una società una cartella di pagamento per IRES relativa all'anno d'imposta 2004, comprensiva anche del compenso della riscossione ex art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, calcolato in percentuale sul debito iscritto a ruolo. La società impugnava la cartella solo quanto all'aggio, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato tale compenso come voce retributiva e non sanzionatoria, con conseguente illegittima applicazione retroattiva della disciplina introdotta nel 2006 a fatti imponibili del 2004. In subordine, prospettava l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 citato per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost., poiché l'aggio si applicherebbe in modo dipendente dal momento di notifica della cartella, non sarebbe parametrato alla capacità contributiva e non retribuirebbe un servizio aggiuntivo idoneo a migliorare l'efficienza amministrativa. Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando che sulla questione si era consolidato un orientamento giurisprudenziale contrario alla propria tesi e chiedendo la compensazione delle spese; l'agente della riscossione non aderiva alla rinuncia e si opponeva alla compensazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza necessità di accettazione della controparte. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando il fatto che la questione era stata definita dalla giurisprudenza della Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso, in un orientamento ormai pacifico e anche alla luce della successiva pronuncia della Corte costituzionale richiamata dalla ricorrente. Non risulta una decisione nel merito dei motivi di ricorso, che sono rimasti assorbiti dalla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    compenso della riscossione; percentuali del 4,65% e del 9%

    norma oggetto di contestazione sulla natura e sul regime applicabile dell'aggio della riscossione, richiamata dalla ricorrente per sostenere l'errore di diritto e la questione di legittimità costituzionale

  • art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con L. 24 novembre 2006, n. 286

    norma modificativa dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999 richiamata per sostenere l'asserita applicazione retroattiva

  • art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con L. 28 gennaio 2009, n. 2

    ulteriore modifica della disciplina del compenso della riscossione richiamata nel ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di illegittimità costituzionale per difetto di collegamento con la capacità contributiva

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di illegittimità costituzionale per asserito difetto di buon andamento ed efficienza amministrativa

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel prospettare disparità di trattamento in ragione del momento di notifica della cartella

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per la procura a depositare la rinuncia al ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia ha determinato l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte; la Corte ha ritenuto discrezionale la statuizione sulle spese

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio e non richiede l'accettazione della controparte per produrre tale effetto.
  • La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • In assenza di accettazione della rinuncia, la regola sulle spese non opera automaticamente in favore del rinunciante; il giudice può comunque valutare discrezionalmente la compensazione delle spese.
  • Quando la questione oggetto del ricorso sia stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità in senso consolidato solo in epoca successiva alla proposizione dell'impugnazione, ciò può giustificare la compensazione delle spese.
  • Le censure di legittimità costituzionale e di violazione di legge restano assorbite se il ricorso viene dichiarato estinto per rinuncia prima della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizione

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