Cassazione Penale, Sentenza n. 10930/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società Allservice ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti del legale rappresentante (Vici Sergio) e da eseguirsi anche nei confronti della società. Il sequestro era collegato al reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 e all'illecito amministrativo ex art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001. Il Tribunale di Ancona aveva ritenuto inammissibile la richiesta perché il difensore che aveva proposto il riesame era stato nominato dallo stesso legale rappresentante che risultava indagato per il reato presupposto, con conseguente conflitto di interessi e divieto di rappresentanza ex art. 39 d.lgs. 231/2001. La società ha censurato la decisione sostenendo che il termine ristretto per l'impugnazione avrebbe dovuto consentire al difensore nominato dal legale rappresentante di proporre il riesame, salvo che all'ente non fosse stata preventivamente comunicata l'informazione di garanzia ex art. 57 d.lgs. 231/2001; ha altresì invocato una diversa valutazione per le società unipersonali e contestato la logica del Tribunale nel ritenere che Vici conoscesse l'indagine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio per cui il rappresentante legale indagato o imputato per il reato presupposto non può nominare il difensore dell'ente né agire in nome e per conto dell'ente (divieto assoluto ex art. 39 d.lgs. 231/2001), con richiamo alla giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 33041/2015). Ha rilevato l'insufficiente allegazione circa la mancata comunicazione dell'informazione di garanzia e ha escluso una deroga per la società unipersonale, ricordando che la s.r.l. unipersonale è soggetto giuridico autonomo soggetto al d.lgs. 231/2001. Ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui l'indagato era a conoscenza del procedimento (essendo destinatario del sequestro). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese, con versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 39
Stabilisce il divieto di rappresentanza dell'ente da parte del rappresentante legale indagato o imputato; la Corte interpreta la norma come assoluta preclusione alla nomina del difensore dell'ente da parte di chi sia coinvolto nel reato presupposto.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 57
Prevede l'informazione di garanzia all'ente; la difesa aveva invocato l'assenza di tale comunicazione come motivo di ammissibilità del riesame, ma la Corte ha rilevato che la mancata comunicazione non era adeguatamente allegata nel ricorso.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 25-quinquiesdecies
Indica l'illecito amministrativo contestato alla società, connesso al reato presupposto; la sentenza conferma che la responsabilità dell'ente può dar luogo a misure cautelari patrimoniali.
Indica il reato presupposto contestato al legale rappresentante (reato tributario); la decisione ribadisce che la posizione penalmente rilevante del rappresentante incide sulla legittimazione a rappresentare l'ente.
Norma sulle impugnazioni (istanza di riesame); la Corte valuta che l'invocato rimedio non può essere esercitato validamente se il difensore è stato nominato dall'indagato che rappresenta l'ente.
Richiamato nel ricorso; attiene alle impugnazioni in materia cautelare, ma la sentenza conferma che le regole di legittimazione sostanziale (art. 39 d.lgs. 231/2001) prevalgono.
cod. proc. pen., art. 591, comma 1, lett. a)
Norma che consente l'esame d'ufficio della legittimazione; la Corte l'ha applicata per rilevare il difetto di legittimazione e dichiarare l'inammissibilità.
Prevede l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria a carico della parte che propone un ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Sent. Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015 (giurisprudenza)
Precedente consolidato che afferma l'inammissibilità della richiesta di riesame presentata da difensore nominato dal rappresentante indagato; la Corte di Cassazione vi si è richiamata come principio applicabile al caso.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'onere delle spese e alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità della parte.
Massime di principio
- Se il legale rappresentante di un ente è indagato o imputato per il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, egli non può nominare il difensore dell'ente né agire in sua vece: la nomina è invalida e ogni atto di impugnazione così compiuto è inammissibile per difetto di legittimazione.
- La sola circostanza della ristrettezza dei termini per impugnare non legittima la deroga al divieto di rappresentanza: la tutela dell'ente non può prevalere sulla necessità di evitare conflitti d'interesse quando il rappresentante è coinvolto penalmente.
- La situazione della società unipersonale non esclude l'applicazione del d.lgs. 231/2001: la s.r.l. unipersonale è soggetto giuridico distinto e resta soggetta alle norme sulla responsabilità degli enti.
- Per far valere eccezioni procedurali fondate sull'assenza di comunicazioni (es. informazione di garanzia), è necessario allegare specificamente e con elementi di fatto tale mancata comunicazione; una mera enunciazione è insufficiente.
- Il giudice può e deve rilevare d'ufficio la mancanza di legittimazione (art. 591 c.p.p.) e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e, se del caso, sanzione alla Cassa delle ammende.
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