Sentenza del 25/07/2016 n. 4890 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Bollo auto - Prescrizione - Triennale - Decorrenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che, per il bollo auto, il termine triennale di prescrizione della pretesa tributaria decorre dalla scadenza dei singoli mancati pagamenti. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo concreto, né precisa se l'atto impugnato sia stato annullato; il principio, tuttavia, è favorevole al contribuente quando tra la scadenza del pagamento e il primo atto interruttivo sia trascorso più di un triennio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria relativa al bollo auto, sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito. La questione riguardava l'individuazione del momento iniziale da cui decorre il termine triennale di prescrizione: secondo il principio affermato, tale termine decorre dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo non versato.
Norme richiamate
Disciplina della prescrizione del bollo auto
termine triennale di prescrizione
La pretesa relativa al bollo auto si prescrive in tre anni, decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento del tributo, salvo validi atti interruttivi notificati entro tale periodo.
Massime di principio
- Per verificare la prescrizione del bollo auto occorre partire dalla data di scadenza del pagamento dovuto, non dalla data di emissione o notificazione successiva dell'atto di accertamento o della cartella.
- Il termine è normalmente triennale e deve essere calcolato per ciascuna annualità d'imposta separatamente.
- Un atto validamente notificato e idoneo a interrompere la prescrizione può far decorrere un nuovo termine; è quindi necessario ricostruire integralmente la sequenza delle notifiche.
- Se nessun atto interruttivo è stato notificato entro tre anni dalla scadenza, il contribuente può eccepire la prescrizione della relativa pretesa.
- La verifica concreta richiede l'esame delle date di scadenza, degli atti notificati, della loro regolarità e dell'eventuale applicazione di norme speciali di sospensione o proroga.
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