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Sentenza

Sentenza n. 12931/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987.

Giustizia amministrativa202410602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento, nella liquidazione dell’indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della l. n. 232/1990. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per la non omogeneità delle posizioni, l’infondatezza della pretesa e, subordinatamente, la prescrizione del diritto alla riliquidazione. Ha inoltre prospettato in modo generico una questione di costituzionalità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 in relazione agli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo perché i ricorrenti condividono il medesimo interesse all’applicazione del beneficio e si trovano in posizione sostanziale e processuale omogenea, come risultante dalla documentazione prodotta. Nel merito, ha riconosciuto il diritto ai sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del TFS, ritenendo applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresi Carabinieri e Guardia di finanza, che cessi dal servizio a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis non è stato qualificato come perentorio dalla legge e il suo mancato rispetto non comporta decadenza, in assenza di una previsione chiara che la stabilisca. La questione di costituzionalità è stata ritenuta genericamente prospettata e comunque infondata alla luce dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 e dell’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 6-bis continua a trovare applicazione ai fini del trattamento di fine rapporto. È stata respinta anche l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dall’ordinativo di pagamento o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento nel quale l’interessato acquisisce conoscenza dell’eventuale mancato riconoscimento del beneficio, e non dalla cessazione dal servizio. Nel caso concreto la prescrizione non era maturata e, comunque, gli atti di diffida e messa in mora avevano interrotto il termine. L’INPS è stato condannato a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]

    La disposizione attribuisce i sei scatti ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita e si applica anche al personale che chieda il collocamento a riposo dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    È richiamato quale fondamento normativo della domanda di applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali, senza una distinta interpretazione nel provvedimento.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.

    La disposizione conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    In combinato con l’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, giustifica il riconoscimento dei soli interessi legali sulle somme dovute, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    In combinato con l’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rileva anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia a ordinamento militare che cessi dal servizio a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non comporta decadenza quando la legge non qualifichi espressamente il termine come perentorio né preveda in modo chiaro tale conseguenza.
  • La prescrizione del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita per mancato riconoscimento dei sei scatti decorre dall’ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, perché solo da tale momento l’interessato può conoscere l’errore nella quantificazione del TFS.
  • L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto; non è possibile disapplicare tale disciplina legislativa sulla base di esigenze di sostenibilità finanziaria in assenza di una modifica normativa.
  • Un ricorso collettivo è ammissibile quando i ricorrenti condividono il medesimo interesse sostanziale e si trovano in posizioni sostanziali e processuali omogenee, anche se il momento di liquidazione del trattamento spettante può differire tra loro.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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