Cassazione Penale, Sentenza n. 20382/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Verificare la legittimità del permesso di necessità concesso a Duccillo Vincenzo per motivi familiari: il Procuratore Generale impugnava per errata applicazione di legge ritenendo che la cronicità delle patologie della madre non soddisfacesse il requisito di eccezionalità richiesto dall'art. 30, comma secondo, ord. pen.; inoltre sosteneva che l'aggravamento non configurava un pericolo di vita imminente e che il detenuto era soggetto di elevata pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale (deciso il 20/02/2026). Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva accolto la domanda di permesso: è stato affermato che una condizione patologica cronica del congiunto, se progressivamente strutturata e, per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di mantenere i contatti nelle forme ordinarie, assume rilievo eccezionale nella vicenda umana del detenuto, può legittimare il permesso di necessità. Nel caso concreto sono stati rilevati sia l'aggravamento delle condizioni della madre sia l'impossibilità per lei di viaggiare; la relazione madre/figlio è considerata rilevante in re ipsa. Il provvedimento che aveva concesso il permesso è stato dunque confermato.
Norme richiamate
art. 30, comma secondo, ordinamento penitenziario
L'"evento familiare di particolare gravità" ai fini del permesso di necessità può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto, purché tale situazione, per l'incidenza sulle relazioni affettive e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie, assuma rilievo eccezionale nella vicenda umana del detenuto.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026 (Rv. 289633-01)
Conferma l'orientamento secondo cui la cronica progressione di una malattia di un familiare può integrare l'evento di particolare gravità quando incida significativamente sui rapporti affettivi e sulle possibilità di contatto, giustificando il permesso di necessità.
Massime di principio
- Una malattia cronica del congiunto può giustificare un permesso di necessità se la sua progressione e le conseguenze pratiche (es. impossibilità a viaggiare) incidono in modo eccezionale sulle relazioni affettive del detenuto e impediscono i contatti ordinari.
- L'eccezionalità va valutata in rapporto alla vicenda umana del detenuto: non è esclusa dalla sola cronicità se sussiste un concreto peggioramento e una limitazione dei contatti.
- La qualità del rapporto familiare conta: la relazione con la madre è considerata rilevante di per sé (in re ipsa), ciò facilita il riconoscimento dell'evento famigliare di particolare gravità.
- La pericolosità del detenuto non è automaticamente ostativa: il permesso può essere concesso con prescrizioni e misure di bilanciamento della sicurezza.
- Per aumentare le probabilità di accoglimento è utile documentare l'aggravamento clinico e l'impossibilità concreta del familiare di recarsi presso la struttura detentiva (certificati medici, documentazione di viaggio, ecc.).
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