Sentenza del 27/09/2017 n. 3858 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Comunicazione di presa in carico - Impugnabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la comunicazione con cui Equitalia, ai sensi dell'art. 29 del d.l. 78/2010, lo informava di aver preso in carico il credito fiscale per avviare la riscossione. La questione riguardava l'autonoma impugnabilità di tale comunicazione, in particolare in assenza di una regolare notifica del precedente avviso di accertamento esecutivo.
La decisione
La comunicazione di presa in carico non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile, poiché ha natura meramente informativa e non costituisce il titolo della pretesa tributaria. Può diventare impugnabile soltanto se il contribuente dimostra di non aver ricevuto la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo prodromico: in tal caso, la comunicazione può rappresentare il primo atto con cui il contribuente viene effettivamente a conoscenza della pretesa e può contestarne la validità insieme agli eventuali vizi dell'atto presupposto.
Norme richiamate
Art. 29 del decreto-legge n. 78/2010
La norma disciplina l'accertamento esecutivo e la presa in carico del credito da parte dell'agente della riscossione.
La comunicazione prevista dalla norma ha ordinariamente funzione informativa e non introduce una nuova autonoma pretesa tributaria; pertanto, non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente provi l'omessa o irregolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.
Massime di principio
- Gli atti meramente informativi o preparatori della riscossione non sono normalmente impugnabili separatamente se non producono una lesione autonoma e attuale nella sfera giuridica del contribuente.
- La comunicazione di presa in carico non sostituisce l'avviso di accertamento esecutivo e non costituisce, di per sé, il titolo della pretesa fiscale.
- Se l'atto presupposto non è stato notificato regolarmente, il primo atto successivo che porta concretamente a conoscenza del contribuente la pretesa può essere impugnabile, consentendo di contestare anche l'atto presupposto e la relativa pretesa.
- Chi impugna deve dimostrare l'assenza o l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo; in mancanza, l'impugnazione della sola comunicazione di presa in carico tende a essere dichiarata inammissibile.
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