Decreto dirigenziale n. 136 del 21/04/2020
Individuata la seconda fase di attuazione della riforma recata dal decreto legislativo n.98/2017. Dal 4 Maggio 2020 sarà possibile il rilascio del documento unico di circolazione di proprietà in caso di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà delle autovetture e dei motocicli, nonchè il rilascio del duplicato in caso di furto, smarrimento, o deterioramento dell'originale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina la seconda fase di messa in esercizio delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 98/2017. L'intervento, adottato nel contesto dell'emergenza COVID-19, rende obbligatorio l'uso delle procedure CED/ACI per alcuni duplicati del DU su motocicli e autovetture in uso proprio iscritti al PRA, con una disciplina transitoria fino al 31 ottobre 2020 e con regole sui soggetti abilitati, sul monitoraggio e sulle istruzioni operative successive.
Seconda fase di attuazione del documento unico di circolazione e di proprietà, con obbligo di utilizzo delle procedure telematiche per il rilascio di alcuni duplicati
Seconda fase di attuazione del documento unico di circolazione e di proprietà
Il decreto definisce la seconda fase di graduale messa in esercizio delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, in attuazione dell'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 98/2017. L'intervento si colloca nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e mira a garantire continuità operativa ai procedimenti di rilascio dei duplicati, con una gestione telematica obbligatoria per specifiche fattispecie.
Base normativa e contesto applicativo
Il provvedimento richiama la disciplina originaria del PRA, il codice della strada, il regolamento di esecuzione, la normativa sullo sportello telematico dell'automobilista e, in particolare, il d.lgs. n. 98/2017 sulla razionalizzazione dei dati di circolazione e proprietà finalizzata al documento unico. Viene richiamato anche il differimento al 1° gennaio 2020 disposto dalla legge n. 145/2018 e la successiva previsione dell'art. 1, comma 4-bis, introdotta dalla legge n. 160/2019, che impone di scandire in fasi la messa in esercizio delle procedure, con termine finale non oltre il 31 ottobre 2020.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano esclusivamente le operazioni aventi ad oggetto:
- motocicli di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), c.d.s.;
- autovetture di cui all'art. 54, comma 1, lett. a), c.d.s. in uso proprio;
- veicoli iscritti al PRA.
L'ambito è quindi circoscritto a categorie specifiche di veicoli e non si estende a ogni procedura relativa al documento unico.
Operazioni soggette a utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure telematiche rilasciate dal CED e predisposte in cooperazione applicativa con ACI devono essere utilizzate obbligatoriamente per il rilascio:
- del duplicato del DU in caso di cancellazione dei dati inerenti l'intestazione temporanea di veicoli a nome di soggetto diverso dall'intestatario;
- del duplicato del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento dell'originale.
Il decreto ribadisce che il sistema si fonda sul principio della totale digitalizzazione delle istanze e della documentazione a corredo, coerentemente con le finalità di semplificazione del d.lgs. n. 98/2017.
Regime transitorio fino al 31 ottobre 2020
Per la fase di avvio, il decreto prevede una disciplina transitoria: dal 4 maggio 2020 e sino al 31 ottobre 2020 le procedure telematiche consentono anche la stampa del DU nei procedimenti che non siano ancora gestibili con le nuove modalità obbligatorie o facoltative. L'allegato 1 riassume il quadro aggiornato delle operazioni da gestire in via obbligatoria o facoltativa a decorrere dal 4 maggio 2020.
È inoltre stabilito che, in presenza di problemi tecnici del sistema informativo della motorizzazione o di quello di ACI, i documenti di cui ai commi 1 e 2 sono emessi al momento della riattivazione delle funzionalità.
Soggetti autorizzati all'utilizzo delle procedure
Il decreto distingue i soggetti abilitati in relazione alle diverse operazioni:
- per il duplicato del DU in caso di cancellazione dell'intestazione temporanea, l'utilizzo è consentito esclusivamente agli UMC;
- per il duplicato del DU nei casi di sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento, l'utilizzo è consentito esclusivamente agli UMC e agli studi di consulenza, secondo le disposizioni del d.m. 5 agosto 2011;
- per le procedure di cui al comma 2, relative alla stampa del DU nel periodo transitorio, l'utilizzo è consentito a UMC, uffici PRA e studi di consulenza.
In caso di inosservanza delle disposizioni del decreto da parte degli studi di consulenza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del d.P.R. n. 358/2000.
Monitoraggio, ulteriori fasi e istruzioni operative
La Direzione Generale per la Motorizzazione è individuata come centro unico di servizio competente a vigilare sulla corretta applicazione del decreto. Essa svolge un monitoraggio costante sulla funzionalità delle procedure, anche tramite le segnalazioni di DGT, ACI e associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della consulenza automobilistica, e può apportare i necessari correttivi in cooperazione applicativa con ACI.
Sulla base degli esiti del monitoraggio, un successivo decreto individuerà le ulteriori fasi di verifica delle funzionalità e di graduale messa in esercizio delle altre procedure telematiche per il rilascio del documento unico, con avvio dal 1° giugno 2020 e completamento entro il 31 ottobre 2020. Le istruzioni operative di dettaglio saranno impartite con circolare congiunta della Direzione Generale per la Motorizzazione e di ACI.
Entrata in vigore
Il decreto è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Automobile Club d'Italia ed entra in vigore il 4 maggio 2020.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto attua l'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 98/2017, che demanda a decreti MIT la graduale messa in esercizio delle procedure telematiche per il documento unico. La seconda fase è definita tenendo conto anche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con l'obiettivo di garantire la circolazione dei veicoli e la continuità delle attività indifferibili.
Ambito oggettivo di applicazione
Le disposizioni si applicano alle operazioni relative a motocicli ex art. 53, comma 1, lett. a), c.d.s. e autovetture ex art. 54, comma 1, lett. a), c.d.s. in uso proprio, iscritti al PRA. Il decreto interviene quindi su una platea circoscritta di veicoli e non sull'intero sistema del documento unico.
Operazioni per cui le procedure telematiche sono obbligatorie
Dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure telematiche predisposte dal CED in cooperazione applicativa con ACI sono obbligatorie per il rilascio del duplicato del DU nei casi di cancellazione dei dati relativi all'intestazione temporanea del veicolo a nome di soggetto diverso dall'intestatario, nonché nei casi di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale.
Regime transitorio e stampa del DU
In via transitoria, dal 4 maggio 2020 al 31 ottobre 2020, le procedure telematiche consentono anche la stampa del DU per i procedimenti non ancora gestibili mediante l'utilizzo obbligatorio o facoltativo delle nuove procedure. È inoltre previsto che, in caso di problemi tecnici del sistema informativo della motorizzazione o di ACI, i documenti siano emessi al momento della riattivazione delle funzionalità.
Soggetti autorizzati e regime sanzionatorio
L'utilizzo delle procedure per i duplicati legati alla cancellazione dell'intestazione temporanea è riservato agli UMC; per i duplicati in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento è consentito a UMC e studi di consulenza secondo il d.m. 5 agosto 2011. Per la stampa transitoria del DU sono abilitati UMC, uffici PRA e studi di consulenza. In caso di inosservanza da parte degli studi di consulenza si applicano le disposizioni dell'art. 6 del d.P.R. n. 358/2000.
Monitoraggio, correttivi e istruzioni operative
La Direzione Generale per la Motorizzazione è incaricata del monitoraggio continuo sull'applicazione del decreto, anche tramite le segnalazioni di DGT, ACI e associazioni di categoria. In base agli esiti del monitoraggio, un successivo decreto individuerà le ulteriori fasi di verifica e messa in esercizio delle procedure telematiche, che prenderanno avvio dal 1° giugno 2020 e dovranno comunque completarsi entro il 31 ottobre 2020. Le istruzioni operative saranno emanate con circolare congiunta MIT-ACI.
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