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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16343/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna del Tribunale di Bergamo per i reati ascritti ai capi 1) (artt. 110, 81, 640-bis c.p.) e 2) (artt. 81, 110, 603-bis, comma 1, n.1 e 2 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano: omessa/insufficiente motivazione per non avere considerato la documentazione difensiva (contratti di lavoro, ruolo di educatrice), errata qualificazione di una condotta omissiva come contributo causale in assenza di posizione di garanzia, contraddittorietà nella ricostruzione tra condotta omissiva e azioni positive (falsificazione firme), inutilizzabilità delle dichiarazioni di testi per vizi procedurali e necessità di interprete, mancata distinzione tra reclutamento e mera agevolazione ai fini dell'art. 603-bis, mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), e omissioni nella motivazione in relazione alle circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, reiterativi e in pratica volti a ottenere una nuova valutazione del merito, cosa preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato la regola della "doppia conforme" (sentenza di appello che si uniforma a quella di primo grado) e ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione logica e sufficiente, avendo esaminato e respinto le tesi difensive (ruolo marginale, mancata posizione di garanzia, presunta inutilizzabilità dei testi). Quanto all'art. 131-bis c.p. la Corte ha considerato le condotte sufficientemente gravi da escluderne l'applicabilità. Dichiarato inammissibile il ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione concorrente della ricorrente alle condotte ascritte

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per la determinazione della responsabilità concorrente e delle circostanze comuni ai reati contestati

  • art. 640-bis cod. pen.

    Articolo relativo alla fattispecie aggravata di truffa; la Corte di merito ha ritenuto provata la condotta truffaldina anche mediante omissioni e falsificazioni

  • art. 603-bis cod. pen.

    Norma che disciplina forme aggravate di sfruttamento e reclutamento illecito di manodopera; la Corte ha ritenuto integrata la condotta nei termini contestati, escludendo che si trattasse solo di mera agevolazione

  • artt. 192, 530, 533 e 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Rinvio a norme sul vizio della motivazione e sui limiti del sindacato di legittimità; la Cassazione ha ritenuto le censure di motivazione generiche e comunque non idonee a produrre la rinnovazione del giudizio di merito

  • art. 143 e 143-bis cod. proc. pen.

    Norme relative all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali e alle eventuali nullità; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure circa l'inutilizzabilità dei testi, non dimostrando l'incidenza dell'eventuale esclusione sulla decisione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto tale causa inapplicabile per la gravità oggettiva e soggettiva delle condotte contestate

  • art. 114 e art. 163 cod. pen.

    Richiamate in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che la valutazione del merito sul punto non fosse suscettibile di revisione in Cassazione data la motivazione del giudice di appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato; la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di euro 3.000

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    Richiamata in ordine al divieto di divulgazione di dati personali: la sentenza ordina di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione globale del merito: i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove sono, di regola, inammissibili se si limitano a proporre una versione alternativa dei fatti
  • La "doppia conforme" (congruenza tra primo e secondo grado) rafforza la motivazione complessiva e rende più difficile il sindacato di legittimità, purché la Corte d'appello abbia comunque dato spiegazioni adeguate
  • Le censure generiche su omissione della motivazione o su "copia e incolla" sono inefficaci se la motivazione complessiva dimostra che il giudice ha esaminato le ragioni decisive e motivato il rifiuto delle tesi difensive
  • Per ottenere l'esclusione di singole prove (es. dichiarazioni testimoniali) in sede di legittimità è necessario dimostrare l'incidenza dell'esclusione sull'esito del giudizio; la mera asserzione di inutilizzabilità è insufficiente
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) richiede una valutazione complessiva e specifica: condotte caratterizzate da rilevante gravità oggettiva o da motivazioni abiette difficilmente rientrano nella tenuità
  • Nel contestare una qualificazione giuridica (es. reclutamento vs agevolazione ai sensi dell'art. 603-bis) la difesa deve puntualizzare le ragioni giuridiche e fattuali che rendono la lettura del giudice di merito manifestamente illogica o contraddittoria

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