Sentenza del 20/04/2016 n. 7915 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato quattro avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 1999-2003, sostenendo principalmente che le aree edificabili contestate fossero pertinenze di un'area sulla quale insistevano impianti produttivi e che, pertanto, non dovessero essere tassate autonomamente ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a). In subordine, ha contestato la determinazione del valore imponibile delle aree e la motivazione della CTR sull'esistenza del vincolo pertinenziale e sulla valorizzazione effettuata dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della contribuente. Tutti e tre i motivi sono stati dichiarati inammissibili, soprattutto perché i quesiti di diritto e gli elementi di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. erano astratti, privi di riferimento alla concreta fattispecie e non correlati alle ragioni della decisione impugnata. Il secondo motivo è stato inoltre ritenuto contraddittorio, poiché denunciava contemporaneamente l'assenza di motivazione e l'omesso accertamento in fatto, sovrapponendo vizi incompatibili. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune le spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
La contribuente invocava la disposizione per sostenere che le aree aventi natura pertinenziale rispetto a un fabbricato o impianto non dovessero essere considerate autonomamente tassabili ai fini ICI. La Corte non ha esaminato nel merito la concreta sussistenza del vincolo pertinenziale, poiché ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso.
Art. 817 c.c.
La norma disciplina la nozione civilistica di pertinenza, richiedendo un rapporto di servizio o ornamento durevole tra una cosa accessoria e una cosa principale. Nel caso concreto, la CTR aveva escluso che la pertinenzialità potesse essere desunta dal solo fatto che alcuni terreni fossero collegati ad altri terreni edificabili.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Prevede il divieto di proporre in appello domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio. Il Comune aveva sostenuto che la tesi della pertinenzialità fosse stata introdotta tardivamente, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta mediante ricorso incidentale.
Art. 366-bis c.p.c.
La norma, applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione di quesiti di diritto e di specifici elementi di sintesi per i motivi fondati su vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto i quesiti formulati dalla contribuente astratti, generici e privi di collegamento con la decisione impugnata, dichiarando inammissibili i motivi.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e i vizi della motivazione come motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che la contribuente aveva sovrapposto censure di violazione di legge e di vizio motivazionale in modo non coerente.
Massime di principio
- La natura pertinenziale di un'area non deriva automaticamente dalla sua vicinanza o dal collegamento materiale con un fabbricato o con altre aree edificabili: occorre dimostrare un vincolo durevole di servizio o ornamento, valutato in concreto.
- In materia tributaria, la qualificazione di un terreno come pertinenza deve essere adeguatamente allegata e provata dal contribuente, indicando le caratteristiche oggettive dell'area e la sua destinazione funzionale rispetto al bene principale.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; quesiti astratti o generici, non riferiti ai fatti e alla ratio decidendi, possono comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- Non è opportuno denunciare contemporaneamente omissione di motivazione e mancato accertamento del fatto senza chiarire la specifica critica: i vizi devono essere distinti e coerenti con il contenuto della sentenza.
- La contestazione del valore attribuito a un'area edificabile deve indicare concretamente quali criteri estimativi siano stati ignorati o applicati erroneamente e perché la motivazione del giudice sia insufficiente, non limitandosi a contestazioni generiche.
- Le eccezioni nuove in appello sono normalmente precluse; inoltre, nel giudizio di cassazione la violazione del divieto di nuove eccezioni deve essere dedotta con il corretto strumento processuale, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
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