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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11577/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della lite della società contro il provvedimento sanzionatorio doganale. Le spese sono state compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sul punto.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento sanzionatorio doganale emesso per una presunta importazione irregolare di olio di palma grezzo in regime agevolato. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della società, ritenendo legittime le sanzioni perché la società non avrebbe adempiuto agli obblighi connessi al regime agevolato e perché la presentazione di un’istanza di revisione della dichiarazione doganale non sarebbe stata di per sé prova di buona fede. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 11 del d.lgs. 374/1990, degli artt. 25 e 97 Cost., sostenendo che l’ufficio locale dell’Agenzia che aveva emesso l’atto era territorialmente incompetente; gli altri due motivi riguardavano l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che, per effetto della novella introdotta nel 2012 all’art. 11, comma 9, d.lgs. 374/1990, la competenza alla revisione delle dichiarazioni doganali spetta all’ufficio che effettua le verifiche con accesso presso l’operatore, anche se la merce è stata originariamente accertata presso altro ufficio; poiché nel caso concreto la verifica era stata svolta dall’ufficio di Pescara e l’atto era stato emesso da Napoli, l’atto risultava illegittimo per incompetenza territoriale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ex art. 360, primo comma, n. 3

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 11, d.lgs. 374/1990

    La competenza alla revisione delle dichiarazioni doganali spetta all'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore, anche se gli accertamenti originari sono stati compiuti presso un altro ufficio doganale; la disposizione ha natura procedimentale e non retroattiva, ed è applicabile agli atti sorti dopo il 29 aprile 2012.

  • art. 9, comma 3-decies, d.l. n. 16 del 2012

    aggiunto dall'art. 9, comma 3 - decies, del d.l. n. 16 del 2012

    Ha introdotto la modifica all’art. 11, comma 9, d.lgs. 374/1990 che radica la competenza nell’ufficio che effettua le verifiche.

  • L. n. 44 del 2012

    conv. con modif. del d.l. n. 16 del 2012

    È la legge di conversione della modifica normativa richiamata dalla Corte.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale a sostegno dell’eccezione di incompetenza dell’ufficio procedente.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale a sostegno dell’eccezione di incompetenza dell’ufficio procedente.

Massime di principio

  • In tema di revisione delle dichiarazioni doganali, dopo la modifica dell’art. 11, comma 9, d.lgs. 374/1990, la competenza appartiene all’ufficio doganale che ha eseguito le verifiche con accesso presso l’operatore, anche se il controllo originario o l’importazione siano riferibili ad altro ufficio.
  • La disciplina introdotta nel 2012 ha natura procedimentale e non interpretativa: si applica agli atti di revisione originati dopo la sua entrata in vigore, con irrilevanza, ai fini della competenza territoriale, del luogo di importazione della merce.
  • Un atto impositivo/sanzionatorio doganale emesso da un ufficio territorialmente incompetente è invalido; l’illegittimità dell’atto assorbe le ulteriori censure sulla sussistenza dei presupposti sanzionatori quando la decisione possa essere definita sulla sola questione di competenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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