Sentenza del 04/07/2019 n. 5874 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 85/2019 - TRIBUTI LOCALI - TARSU - Area produttiva di rifiuti speciali - Esclusione dalla imposizione - Condizioni - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento TARSU/TARI relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, sostenendo che il tributo fosse stato calcolato anche su aree improduttive di rifiuti urbani, qualificabili come aree produttive di rifiuti speciali o pericolosi, nonché lamentando una duplicazione parziale della pretesa. In appello ha dedotto che l'impianto fosse un'officina a cielo aperto, con smaltimento autonomo dei rifiuti speciali, e che anche le aree destinate al deposito di carburanti dovessero essere escluse. È stata inoltre esaminata la validità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza della CTP di Napoli è stata confermata. Il giudice ha ritenuto che fossero già state escluse dal calcolo le aree di manovra, per circa 10.250 mq su una superficie complessiva di circa 15.129 mq, mentre le aree di deposito, anche se scoperte, fossero correttamente imponibili. La contribuente non ha fornito prove sufficienti circa l'esistenza e la precisa delimitazione di ulteriori aree produttive di rifiuti speciali, né ha dimostrato di avere osservato le procedure necessarie per ottenere agevolazioni o riduzioni connesse allo smaltimento autonomo. È stata ritenuta regolare la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché la precedente irregolarità difensiva è stata sanata mediante il termine concesso ai sensi dell'art. 182 c.p.c. La D.M.D. è stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali.
L'esclusione dalla superficie tassabile riguarda soltanto le aree che, per caratteristiche strutturali e destinazione, producono ordinariamente rifiuti speciali. Il contribuente deve dimostrare l'esistenza e la precisa delimitazione di tali aree.
Art. 70, d.lgs. n. 507/1993
Oltre alla denuncia, il contribuente deve fornire all'amministrazione comunale le informazioni necessarie per individuare le superfici da escludere dalla tassazione.
Art. 1, commi 1, 2, 5 e 8, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
La soppressione di Equitalia e il subentro universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non interrompono i processi pendenti. Il nuovo ente può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato oppure, in presenza di specifiche condizioni e criteri organizzativi, di avvocati del libero foro.
Art. 43, r.d. n. 1611/1933, come modificato dall'art. 11, legge n. 103/1979
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad avvocati del libero foro richiede, in linea generale, un caso speciale e una deliberazione preventiva, specifica e motivata, soggetta ai controlli previsti.
Art. 182, comma 2, c.p.c.
Nel giudizio di merito il giudice può concedere un termine per regolarizzare la rappresentanza o la difesa tecnica. Nel caso concreto, la regolarizzazione ha reso utilizzabile la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Art. 111 c.p.c.
Il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti processuali di Equitalia è stato qualificato come successione nel rapporto controverso, consentendo la prosecuzione dei giudizi senza interruzione.
Art. 1, comma 3, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia.
Massime di principio
- Chi chiede l'esclusione TARSU/TARI di determinate superfici perché vi si producono rifiuti speciali deve indicare e provare con precisione quali siano le aree interessate, la loro delimitazione, la destinazione produttiva e la tipologia di rifiuti generati.
- La mera qualificazione dell'attività come officina, deposito o area produttiva non è sufficiente: occorrono planimetrie, documentazione tecnica, registri o formulari di smaltimento, contratti con gestori autorizzati e comunicazioni tempestive all'ente impositore.
- Le aree di manovra possono essere escluse se effettivamente non produttive di rifiuti e adeguatamente individuate; le aree di deposito o stoccaggio, anche scoperte, restano invece normalmente imponibili salvo prova specifica della loro esclusione secondo la disciplina applicabile.
- Le riduzioni o agevolazioni per lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali non operano automaticamente: devono essere richieste e documentate nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dal regolamento comunale e dalla normativa vigente.
- L'amministrazione deve provare i presupposti dell'imposizione, ma al contribuente spetta uno specifico onere informativo e probatorio quando invoca un'eccezione alla regola generale della tassabilità delle superfici occupate o detenute.
- Nel processo tributario, la contestazione in appello deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la semplice riproposizione delle doglianze già respinte può condurre al rigetto dell'appello.
- Dopo la soppressione di Equitalia, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra nei processi pendenti senza necessità di interruzione; tuttavia, se si costituisce con un avvocato del libero foro, deve documentare i presupposti legali e organizzativi che legittimano tale scelta, salvo regolarizzazione nei giudizi di merito ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
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