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Sentenza

Sentenza n. 4622/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4914/2024, depositata il 06.11.2024

Giustizia amministrativa202505041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4914/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023, per complessivi 2.000 euro oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4914/2024, depositata il 6 novembre 2024, passata in giudicato e ritualmente notificata. Il titolo aveva accertato il diritto alla Carta del docente, o a un beneficio equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di 500 euro per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero ad accreditare 2.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti indicati dal titolo. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della condanna e ha chiesto anche una penalità di mora. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato il credito né fornito indicazioni sull'esecuzione. L'ottemperanza non ha avuto ad oggetto le spese liquidate nel giudizio di cognizione, distratte in favore del difensore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza: era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle condanne pecuniarie e non risultava effettuato alcun pagamento, neppure parziale; il Ministero non aveva contestato il credito nell'an o nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, da attivare entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della ricorrente. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione avuto riguardo al tempo trascorso e all'entità delle somme pretese. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle condanne pecuniarie era decorso; pertanto, la persistente mancata esecuzione del titolo integrava inottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Quindi ha condannato il Ministero resistente “a riconoscere in favore dell’istante il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e ad accreditare sulla carta in questione l’importo di Euro 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.

    Il titolo da eseguire comprendeva gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nei limiti previsti dalla disposizione, dalla data in cui sorgeva il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata esecuzione, anche parziale, consentono di accertare l'inottemperanza quando l'amministrazione non contesti il credito nell'an e nel quantum.
  • Accertata l'inottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento, definendo i termini per l'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora richiesta in sede di ottemperanza può essere negata quando, considerate le circostanze concrete, tra cui il tempo trascorso e l'entità delle somme pretese, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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