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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 462 del 18/06/2026

Provvedimento del 18 giugno 2026

Garante Privacy462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Cosmint S.p.A. ha aperto in assenza dell’ex lavoratore il suo armadietto personale, ne ha verificato il contenuto con ripresa video, lo ha svuotato e ha distrutto gli effetti rinvenuti, senza aver prima fornito un’adeguata informativa sull’uso degli armadietti e senza una valida base giuridica. È stata inoltre contestata la mancata risposta della società a una richiesta di informazioni dell’Autorità. Il trattamento è stato dichiarato illecito e alla società è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.600 euro, con ordine di pagamento e pubblicazione del provvedimento.

Cosmint S.p.A.: sanzione per apertura e svuotamento dell’armadietto di un ex lavoratore senza adeguata informativa e senza base giuridica, oltre a omesso riscontro al Garante

Cosmint S.p.A. - apertura e svuotamento di un armadietto aziendale senza adeguata informativa

Il provvedimento riguarda Cosmint S.p.A., destinataria di un reclamo presentato da un ex lavoratore in relazione all’apertura del proprio armadietto aziendale dopo la cessazione del rapporto, alla rimozione del contenuto e alla sua distruzione. Il procedimento trae origine anche dal mancato riscontro della società a una richiesta di informazioni dell’Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy.

Fatti e svolgimento dell’istruttoria

Dagli atti risulta che il lavoratore, cessato il rapporto di somministrazione, aveva concordato tramite la società somministratrice diverse date per il ritiro dei propri effetti personali. Prima dell’ultimo appuntamento fissato per il 31 gennaio 2024, Cosmint ha però aperto l’armadietto il 30 gennaio 2024, in assenza dell’interessato, alla presenza di più soggetti interni, ha verificato il contenuto e lo ha rimosso, documentando l’operazione con una ripresa video. La società ha poi dichiarato che alcuni beni erano aziendali e altri erano oggetti di uso strettamente personale/intimo, e che il contenuto è stato distrutto o comunque non conservato.

Il Garante ha inoltre rilevato che Cosmint non aveva risposto alla richiesta di informazioni inviata dall’Ufficio; per questo è stata avviata la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e correttivo, notificata dal Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza.

Qualificazione del trattamento e applicabilità del GDPR

La società ha sostenuto che l’attività non rientrasse nell’ambito applicativo del GDPR, perché manuale e non relativa a dati contenuti in un archivio, e che gli oggetti rinvenuti non fossero dati personali. Il Garante ha respinto tali argomentazioni. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha osservato che l’apertura dell’armadietto, la ricognizione del contenuto, la registrazione video e la successiva distruzione costituiscono un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 2, GDPR.

È stata inoltre valorizzata la funzione dell’armadietto personale, che consente al lavoratore di custodire abbigliamento e oggetti d’uso personale idonei a rivelare informazioni sulla sfera privata e, in alcuni casi, anche sulla salute. Di conseguenza, il contenuto dell’armadietto può integrare dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 1, GDPR.

Violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di correttezza

Il Garante ha ritenuto che la società non avesse fornito un’informativa preventiva adeguata sull’uso degli armadietti aziendali, sulle modalità consentite di utilizzo e sui tempi e modi di liberazione al termine del rapporto. Le indicazioni rese oralmente al personale sono state giudicate insufficienti, anche perché non documentate, e incompatibili con le esigenze di trasparenza richieste dalla disciplina privacy.

In concreto, l’interessato non è stato avvisato che l’armadietto sarebbe stato aperto in sua assenza prima della data concordata per il ritiro degli effetti, né è stato informato tempestivamente dell’avvenuto svuotamento. Il Garante ha quindi ravvisato la violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.

Assenza di base giuridica e violazione dei principi di minimizzazione e proporzionalità

La società ha invocato il legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, sostenendo la necessità di liberare l’armadietto per assegnarlo a nuovi lavoratori. Il Garante ha escluso tale base giuridica, evidenziando che non era stato effettuato un bilanciamento preventivo documentato e che il ricorso al legittimo interesse non può operare come soluzione residuale in assenza di altre basi giuridiche applicabili.

È stato ritenuto altresì violato il principio di minimizzazione, poiché la finalità organizzativa perseguita poteva essere raggiunta con misure meno invasive, ad esempio mediante una diversa gestione dei tempi di svuotamento e la conservazione temporanea degli effetti personali invece della loro distruzione. Il Garante ha sottolineato che il lavoratore non poteva ragionevolmente attendersi l’apertura anticipata dell’armadietto prima dell’appuntamento concordato.

Esito del procedimento, violazioni accertate e sanzione

Il provvedimento conclude per l’illiceità del trattamento svolto da Cosmint S.p.A. in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. b) e c), par. 2, e 13 GDPR. È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 157 del Codice privacy, in relazione all’art. 166, comma 2, per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante.

La contestazione relativa all’art. 9, par. 2, lett. b), GDPR è stata invece archiviata, poiché non è stato possibile accertare con precisione la presenza di dati particolari tra gli effetti contenuti nell’armadietto.

Ai fini della quantificazione, l’Autorità ha valorizzato la gravità delle violazioni, il carattere non occasionale del trattamento ai fini dell’istruttoria, la natura del contenuto sottratto alla disponibilità dell’interessato, la condotta della società e le sue condizioni economiche, tenendo conto anche della successiva cooperazione e dell’adozione di una regolamentazione interna sugli armadietti. È stata quindi irrogata a Cosmint S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.600, con ordine di pagamento entro 30 giorni dalla notifica e con previsione della possibilità di definizione agevolata nei termini di legge.

Misure accessorie e mezzi di impugnazione

Il Garante ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale, nonché la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento nasce da un reclamo di un ex lavoratore, che lamentava l’apertura del proprio armadietto aziendale dopo la cessazione del rapporto, l’asportazione e la distruzione del contenuto. Dagli atti è emerso che l’armadietto, chiuso con lucchetto nella disponibilità esclusiva del lavoratore, è stato aperto il 30 gennaio 2024 da personale della società alla presenza di più soggetti interni e che il contenuto è stato rimosso e successivamente eliminato.

Applicabilità del GDPR e qualifica di titolare

Cosmint S.p.A. è stata qualificata come titolare del trattamento, perché ha messo a disposizione l’armadietto, ne ha deciso l’apertura e ha determinato finalità e mezzi del trattamento. Il Garante ha escluso la tesi della società secondo cui si sarebbe trattato di un’attività manuale non rientrante nell’art. 2, par. 1, GDPR: l’apertura, la ricognizione, la ripresa video e la distruzione degli effetti personali costituiscono trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 2, GDPR.

Violazione dell’art. 13 GDPR e principio di correttezza

È stata accertata l’assenza di un’informativa idonea sull’uso degli armadietti, sulle modalità di svuotamento e sui tempi di liberazione a cessazione del rapporto. Le informazioni rese oralmente sono state considerate insufficienti e non documentate. Il Garante ha rilevato anche la violazione del principio di correttezza e trasparenza, poiché la società non ha avvisato preventivamente l’interessato dell’apertura dell’armadietto né ha informato tempestivamente dell’avvenuto svuotamento.

Assenza di base giuridica e violazione dei principi di minimizzazione e proporzionalità

Il trattamento è stato ritenuto privo di base giuridica: non risultava applicabile né l’esecuzione del rapporto di lavoro né un obbligo legale, e il richiamo al legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f), GDPR è stato respinto perché la società non aveva effettuato un bilanciamento preventivo documentato. Il Garante ha inoltre ritenuto che l’apertura e lo svuotamento dell’armadietto, con distruzione degli effetti personali, non fossero necessari né proporzionati rispetto alla finalità organizzativa di liberare spazio per nuovi lavoratori.

Esito sanzionatorio e criteri di quantificazione

È stata accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. b) e c), par. 2, e 13 GDPR, oltre all’art. 157 Codice privacy in relazione all’art. 166, comma 2, Codice per omesso riscontro al Garante. Considerati natura, gravità, responsabilità, mancata cooperazione iniziale e successiva collaborazione, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.600 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.

Come è indicizzato

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