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Messaggio

Messaggio numero 4516 del 03-12-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce l’applicazione dell’obbligo di certificazione per i cittadini extracomunitari ai fini del Reddito/Pensione di cittadinanza, distinguendo tra Stati inclusi ed esclusi dall’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019. Indica inoltre come trattare le domande presentate da marzo e da aprile 2019, sospensioni, integrazioni documentali, modalità operative e pagamento delle mensilità arretrate.

Istruzioni INPS su certificazione per cittadini non UE per Rdc/Pdc

Certificazione per cittadini non UE ai fini di Reddito e Pensione di cittadinanza

Il documento fornisce le istruzioni operative dell’INPS in merito all’obbligo, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di presentare una certificazione estera in fase istruttoria per l’accoglimento della domanda di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza. Vengono chiariti l’ambito applicativo della norma, le esclusioni, gli effetti sulle domande già presentate e le modalità di integrazione documentale.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, che impone ai cittadini extracomunitari di produrre una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in italiano e legalizzata dall’autorità consolare italiana, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999.

La certificazione deve comprovare:

  • i requisiti reddituali e patrimoniali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del D.L. n. 4/2019;
  • la composizione del nucleo familiare.

Il successivo comma 1-ter individua i casi di esclusione dall’obbligo:

  • cittadini extracomunitari con status di rifugiato politico;
  • ipotesi in cui convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  • cittadini di Stati in cui sia oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni richieste.

Decreto interministeriale del 21 ottobre 2019

Il documento segnala che, nelle more dell’emanazione del decreto attuativo, l’Istituto aveva sospeso l’istruttoria di tutte le domande presentate da aprile 2019 da richiedenti non comunitari.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 19 novembre 2019 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha definito l’ambito di applicazione della norma e le modalità attuative.

In base all’articolo 1, comma 1, del decreto, l’obbligo di produrre la certificazione riguarda soltanto i cittadini degli Stati o territori indicati nell’allegato al decreto stesso.

Domande presentate dal 1° aprile 2019

Per le domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, quindi dal 1° aprile 2019, il trattamento varia in base allo Stato o territorio di cittadinanza del richiedente.

Domande di cittadini extracomunitari di Stati o territori non inclusi nell’allegato

Per le domande già istruite e riferite a cittadini extracomunitari di Stati o territori non compresi nell’allegato al decreto:

  • viene disposto il rilascio della carta Rdc;
  • viene inviato contestualmente il primo pagamento a Poste Italiane S.p.A.;
  • previa verifica della permanenza dei requisiti, le eventuali mensilità arretrate saranno inviate successivamente con cadenza quindicinale.

Domande di cittadini extracomunitari di Stati o territori inclusi nell’allegato

Per le domande presentate da cittadini non UE appartenenti a Stati o territori indicati nell’allegato:

  • la domanda deve essere integrata con la certificazione prevista dall’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019;
  • la certificazione deve essere rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero;
  • deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana;
  • l’obbligo riguarda, limitatamente a quanto previsto dal decreto, l’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero;
  • non devono invece essere oggetto di certificazione integrativa gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, né la composizione del nucleo familiare.

Domande presentate a marzo 2019

Per le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, cioè a marzo 2019, si applicano le istruzioni già richiamate nel messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019: le domande devono essere integrate con le dichiarazioni non rese all’atto della domanda, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019.

Anche in questo caso la posizione del richiedente varia in base all’inclusione o meno nell’allegato al decreto interministeriale.

Cittadini di Stati o territori inclusi nell’allegato

Le domande di marzo 2019 presentate da cittadini extracomunitari di Stati o territori inclusi nell’allegato restano sospese, anche se sia già stata rilasciata la dichiarazione integrativa di responsabilità. Tali soggetti devono infatti produrre alla Struttura INPS territorialmente competente la certificazione prevista dall’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019.

Cittadini di Stati o territori non inclusi nell’allegato

Per le domande di marzo 2019 presentate da cittadini extracomunitari di Stati o territori non inclusi nell’allegato, che abbiano già reso la dichiarazione integrativa di responsabilità prevista dal messaggio n. 3568/2019:

  • i pagamenti proseguono con le consuete modalità;
  • non è richiesto alcun ulteriore adempimento documentale da parte del richiedente.

Indicazioni operative e procedurali

Le domande soggette a integrazione documentale risultano, sulla piattaforma gestionale intranet, nello stato "in evidenza alla sede".

I richiedenti interessati ricevono comunque un sms o una e-mail con l’invito a produrre la certificazione integrativa presso le Strutture territoriali dell’Istituto.

La certificazione può essere presentata:

  • personalmente presso la Struttura INPS territorialmente competente;
  • oppure tramite PEC alla medesima Struttura.

I funzionari incaricati devono verificare la certificazione limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero e dichiarato ai fini ISEE. Se sussistono i presupposti, la prestazione viene erogata, comprensiva delle mensilità arretrate, che sono corrisposte sempre con cadenza quindicinale.

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