Messaggio numero 4477 del 02-12-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando può essere ripristinato l’assegno ordinario di invalidità (AOI) sospeso perché l’interessato ha optato per la NASpI, distinguendo tra NASpI sospesa per nuova occupazione subordinata fino a 6 mesi e NASpI anticipata. Viene ribadito che la rinuncia alla NASpI consente il rientro nell’AOI ma comporta la perdita definitiva della quota residua di NASpI, e che il ripristino dell’AOI è possibile solo se permane il diritto alla prestazione.
Chiarimenti sul ripristino dell’AOI sospeso per opzione NASpI
Chiarimenti sul ripristino dell’assegno ordinario di invalidità sospeso per opzione NASpI
Il documento fornisce precisazioni operative in merito ai titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI) che abbiano sospeso la prestazione per aver optato per l’indennità NASpI. L’obiettivo è chiarire se e quando sia possibile ripristinare il pagamento dell’AOI in due ipotesi specifiche: sospensione della NASpI per nuova occupazione subordinata di durata non superiore a sei mesi e erogazione anticipata della NASpI.
Quadro normativo di riferimento
La trattazione richiama anzitutto la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui non riconosce ai lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità, in caso di diritto ai trattamenti di disoccupazione, la facoltà di optare tra prestazione di disoccupazione e prestazione di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 138 del 2011, con cui l’Istituto ha precisato che:
- i lavoratori che abbiano esercitato l’opzione per l’indennità di disoccupazione possono rinunciarvi in qualsiasi momento;
- la rinuncia produce il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità;
- la rinuncia ha effetto dalla data in cui viene effettuata;
- la rinuncia ha carattere definitivo e preclude l’accesso alla parte residua di disoccupazione.
Ipotesi di NASpI sospesa per rioccupazione subordinata fino a sei mesi
Con riferimento alla sospensione della NASpI per rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il documento richiama l’articolo 9, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22. Tale norma prevede che la prestazione venga sospesa d’ufficio per la durata del contratto a termine e poi ripristinata alla scadenza dello stesso.
In questo caso l’Istituto chiarisce che:
- durante il periodo di durata del contratto a tempo determinato il soggetto rimane titolare della NASpI, anche se sospesa;
- per il periodo di sospensione non può percepire l’AOI, salvo rinuncia alla prestazione NASpI;
- se l’interessato chiede il ripristino dell’AOI mentre la NASpI è sospesa, tale richiesta equivale a rinuncia alla NASpI inizialmente scelta;
- la rinuncia comporta l’impossibilità di rientrare nel godimento della NASpI residua.
Il ripristino dell’AOI sospeso per opzione NASpI è quindi ammesso solo se permane la titolarità dell’assegno stesso. In tale contesto continua ad applicarsi la disciplina dell’incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro, richiamata dalla circolare n. 197 del 2003, paragrafi 4.1 e 4.3.
Ipotesi di NASpI erogata in forma anticipata
Per l’ipotesi in cui la NASpI sia stata erogata in forma anticipata, il documento stabilisce che l’AOI rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
Il ripristino dell’assegno di invalidità sospeso potrà avvenire soltanto al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempre che permanga la titolarità dell’assegno.
La ragione di tale disciplina è individuata nel fatto che, anche quando l’AOI risulta sospeso per effetto dell’opzione per la NASpI, continua ad applicarsi la disciplina sulla conferma e revisione della prestazione di invalidità. Conseguentemente, in caso di mancata conferma o di revoca della prestazione, l’interessato riassume la posizione di assicurato.
Principi conclusivi
Dal documento emergono alcuni principi operativi essenziali:
- l’opzione per la NASpI comporta la sospensione dell’AOI;
- la rinuncia alla NASpI consente il ripristino dell’AOI, ma con perdita definitiva della NASpI residua;
- nel caso di NASpI sospesa per nuova occupazione subordinata fino a sei mesi, il ripristino dell’AOI nel periodo di sospensione equivale a rinuncia alla NASpI;
- nel caso di NASpI anticipata, l’AOI resta sospeso fino alla fine del periodo teorico di spettanza della NASpI;
- il ripristino dell’AOI è sempre subordinato alla permanenza della titolarità della prestazione.
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