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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7276/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2003 (maggior IRPEG e IRAP) per il disconoscimento di deducibilità di costi di acquisto merci e spese promozionali. Questione processuale principale: la CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché mai notificato all'Ufficio; la contribuente sosteneva di avere consegnato all'Agenzia il ricorso (unitamente a un'istanza di autotutela) il 18/10/2006 e eccepiva la sospensione dei termini per accertamento con adesione (istanza depositata 10/05/2006) e il presunto giudicato esterno derivante dalla sentenza CTP n. 527/2/2010 che avrebbe attestato la notifica del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della MARO s.r.l. Ha confermato che non può operare un giudicato esterno preclusivo sulla questione di ammissibilità dell'impugnazione (art. 2909 c.c.), ha affermato che la prova della perfezione della notifica diretta all'Ufficio richiede la copia del ricorso munita della sottoscrizione per ricevuta dell'impiegato addetto (art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e art. 22 d.lgs. n. 546/1992). La ricevuta prodotta indicava l'oggetto come istanza di annullamento e non dimostrava la consegna di una copia del ricorso firmata dall'impiegato; pertanto la CTR ha logicamente ritenuto che il ricorso non fosse stato notificato e/o fosse tardivo. Conseguenza: inammissibilità del ricorso e conferma della decisione di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Norma richiamata come fondamento dell'avviso di accertamento notificato; disciplina le rettifiche e gli accertamenti fiscali oggetto del contendere.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3

    Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

    Stabilisce le modalità ammesse per la notifica diretta all'Ufficio: la consegna produce effetto solo se sulla copia consegnata è apposta la ricevuta firmata dall'impiegato addetto; in mancanza la notifica è inesistente.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

    Impone l'obbligo di deposito dell'originale o della copia munita della ricevuta della notifica entro 30 giorni; senza tale deposito il ricorso è inammissibile.

  • cod. civ., art. 2909

    Disciplina gli effetti del giudicato; la Corte ricorda che una statuizione di rito può formare giudicato formale solo nel rapporto processuale in cui è emessa e non può costituire giudicato esterno preclusivo in altro procedimento.

  • cod. proc. civ., art. 360 (criteri di cassazione)

    Norma richiamata per i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto ecc.).

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3

    Riferimento normativo utilizzato dalla ricorrente per sostenere la sospensione dei termini; la Corte valuta e ricorda che le sospensioni devono risultare adeguatamente provate e non esonerano dagli obblighi di prova della notifica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15

    Norma richiamata nel merito della CTP che aveva ridotto l'importo iscritto a ruolo in ragione della pendenza del giudizio; citata nel ricorso come fatto collegato ma non idonea a costituire giudicato esterno sull'ammissibilità della notifica.

  • Cost., art. 111, comma 2

    Richiamato per giustificare la decisione nel rispetto della ragionevole durata del processo; la Corte ha deciso anche in assenza di trasmissione completa del fascicolo d'ufficio.

Massime di principio

  • Una sentenza che decide questioni di rito in un procedimento (es. cartella di pagamento) non produce giudicato esterno che vincoli un diverso procedimento (es. impugnazione dell'avviso di accertamento): il giudicato formale ha efficacia solo nel medesimo rapporto processuale.
  • La notifica diretta di un ricorso all'Ufficio mediante consegna ha efficacia probatoria solo se sulla copia del ricorso è apposta la ricevuta sottoscritta dall'impiegato addetto; documenti esterni (es. ricevute separate) non sostituiscono la sottoscrizione sulla copia stessa.
  • Ove si consegnino più atti (ad es. istanza di autotutela e ricorso) è essenziale che la documentazione indichi chiaramente e separatamente la consegna di ciascun atto; l'oggetto della ricevuta deve corrispondere al ricorso per valere come prova della notifica.
  • Il deposit0 dell'originale o della copia del ricorso munita della relativa ricevuta presso la segreteria della Commissione entro 30 giorni è obbligatorio a pena di inammissibilità: conservare e produrre tale copia è cruciale.
  • La deduzione di sospensioni dei termini (es. per accertamento con adesione o periodi feriali) deve essere calcolata e provata con precisione; tuttavia, anche se fosse tardivo un atto consegnato, la mancanza della prova formale di notifica resta decisiva.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile un atto, le eventuali considerazioni sul merito compiute oltre la dichiarazione di inammissibilità sono prive di efficacia decidente e non costituiscono motivo utile di impugnazione separata.

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