Sentenza n. 690/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale del 9 giugno 2026 che ha istituito un dispensario farmaceutico nel centro storico di Grotteria e ne ha affidato la gestione alla titolare di una farmacia rurale dello stesso comune
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La farmacia ricorrente ha impugnato il decreto nella parte in cui la gestione del dispensario è stata affidata alla titolare della farmacia rurale di Grotteria. Con un unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 362/1991 e dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 18/1990, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità manifesta: la Regione avrebbe dovuto interpellare anche la ricorrente, quale farmacia più vicina al centro storico pur avendo sede nel comune limitrofo, per verificarne l’interesse alla gestione. L’ASP di Reggio Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la cessazione della materia del contendere per una successiva rettifica; la Regione ha eccepito l’improcedibilità, deducendo la sostituzione dell’atto con un successivo decreto. Il TAR ha inoltre sottoposto alle parti la possibile inammissibilità per omessa notifica alla controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ASP: l’Azienda aveva partecipato al procedimento rendendo il parere prescritto e individuando il farmacista rurale disponibile; la notifica nei suoi confronti aveva comunque valore di mera litis denuntiatio. Non ha deciso nel merito il motivo relativo alla mancata consultazione della ricorrente né le eccezioni fondate sulla successiva rettifica o sostituzione dell’atto, perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notificazione alla controinteressata, beneficiaria dell’assegnazione. La PEC utilizzata risultava collegata nei pubblici registri a una farmacia estranea alla destinataria, mentre l’indirizzo riferibile alla controinteressata era diverso. La notifica a un domicilio digitale privo di qualsiasi collegamento con il destinatario è inesistente, e quindi equivale a omessa notificazione; non è stata ammessa la rimessione in termini né la rinnovazione, poiché l’indirizzo corretto era reperibile con un controllo del registro INI-PEC, non erano state documentate difficoltà di reperimento e non risultavano tentativi di verifica presso la Regione o l’ordine professionale. Spese compensate.
Norme richiamate
L’atto introduttivo, quindi, non è stato notificato all’unico controinteressato formale e sostanziale (che, come accennato, va evidentemente individuato nella dott.ssa Elena Maria Cesario che, in caso di accoglimento del gravame, avrebbe potuto perdere l’assegnazione della gestione del neo istituito dispensario farmaceutico), come invece prescritto dall’art. 41, comma 2, c.p.a..
Il ricorso deve essere notificato al controinteressato formale e sostanziale individuabile dall’atto impugnato, il quale subirebbe la perdita del vantaggio attribuito in caso di accoglimento.
Non sussistono i presupposti per rimettere in termini la ricorrente e autorizzare la rinnovazione della notifica per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. in quanto: - da un mero controllo sul Registro INIPEC emerge immediatamente che non risulta associato alla dott.ssa Elena Maria Cesario l’indirizzo 11422@pec.federfarma.it; - non sono state chiarite le eventuali difficoltà di reperimento del corretto indirizzo della controinteressata; - non risulta che parte ricorrente abbia presentato istanze di accesso all’Amministrazione regionale o all’ordine professionale di appartenenza al fine di accertare, anche richiedendo il codice fiscale della controinteressata, l’effettiva riconducibilità alla controinteressata dell’indirizzo pec 11422@pec.federfarma.it e/o quale fosse il corretto indirizzo pec ricollegabile alla stessa e reperibile sul Registro INIPEC.
La rimessione in termini per errore scusabile e la rinnovazione della notifica non sono giustificate quando il domicilio digitale corretto era immediatamente verificabile nei pubblici registri, non sono provate difficoltà di reperimento e non risultano svolte verifiche ragionevoli per identificare l’indirizzo del controinteressato.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso a mezzo PEC presso un domicilio digitale che, secondo i pubblici registri, appartiene a un soggetto estraneo e non presenta alcun collegamento con il destinatario è inesistente e deve considerarsi omessa, non meramente nulla.
- L’omessa notificazione al controinteressato individuabile dall’atto impugnato comporta l’inammissibilità del ricorso quando la notifica sia inesistente e non ricorrano i presupposti per la rimessione in termini o la rinnovazione.
- L’errore nell’individuazione dell’indirizzo PEC non integra errore scusabile quando il domicilio corretto sia agevolmente reperibile nei pubblici registri, non siano documentate difficoltà di ricerca e non siano stati compiuti tentativi di verifica presso l’amministrazione o l’ordine professionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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