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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 1658 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - Enunciazione - Identità delle parti - Cessione del contratto - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il cessionario del contratto di finanziamento deve essere considerato parte del contratto agli effetti dell'art. 22 TUR. Di conseguenza, quando il contratto di finanziamento viene richiamato nel decreto ingiuntivo emesso a seguito del procedimento monitorio promosso dal cessionario contro il debitore ceduto, sussiste l'enunciazione del contratto e può trovare applicazione la relativa imposta di registro.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 22 del Testo unico dell'imposta di registro (TUR) nel caso in cui un contratto di finanziamento venga richiamato, cioè enunciato, in un decreto ingiuntivo. Il problema era stabilire se il cessionario del contratto di finanziamento potesse essere considerato parte del contratto originario e, quindi, se il richiamo al finanziamento contenuto nel decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario contro il debitore ceduto integrasse un'enunciazione fiscalmente rilevante.

Norme richiamate

  • Art. 22 del Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

    Enunciazione di atti non registrati

    La norma si applica quando un atto o contratto non registrato viene enunciato in un altro atto soggetto a registrazione, purché l'enunciazione provenga dalle parti dell'atto enunciato. Il cessionario subentra nella posizione contrattuale rilevante e, ai fini fiscali, è considerato parte del contratto ceduto.

Massime di principio

  • La cessione di un contratto non impedisce, di per sé, che il cessionario sia considerato parte del contratto originario ai fini dell'imposta di registro.
  • Se un contratto non registrato viene richiamato in un decreto ingiuntivo o in altro atto soggetto a registrazione, il richiamo può integrare enunciazione e rendere dovuta l'imposta prevista dall'art. 22 TUR.
  • Nel valutare l'enunciazione occorre verificare sia il contenuto del richiamo contrattuale sia l'identità delle parti: il subentro del cessionario può soddisfare il requisito della provenienza dell'enunciazione da una parte del contratto.
  • La presentazione del ricorso monitorio da parte del cessionario, con indicazione del contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa, può avere rilevanza fiscale oltre che processuale.

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