Sentenza del 21/09/2016 n. 18464 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.A. ha impugnato una cartella di pagamento relativa ai contributi di bonifica per l'anno 2008, sostenendo che mancasse il presupposto impositivo perché i suoi immobili non avevano ricevuto alcun beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica. Dopo l'accoglimento dell'appello da parte della Commissione Tributaria Regionale, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme sui contributi consortili e sull'onere della prova. In particolare, ha sostenuto che l'inclusione degli immobili nel perimetro consortile e nel piano di classifica approvato fosse sufficiente a presumere il beneficio fondiario, senza necessità di provare concretamente l'esecuzione delle opere o il vantaggio conseguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Consorzio, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione in un piano di classifica approvato fanno presumere il vantaggio diretto e immediato derivante dalla bonifica. Il Consorzio, pertanto, non deve fornire ulteriori prove, salvo che il contribuente contesti in modo specifico la legittimità o l'inesattezza del piano di classifica, del provvedimento di perimetrazione o la corrispondenza tra tali atti e la pretesa contributiva. La generica contestazione dell'assenza di benefici o della cattiva manutenzione delle opere non è sufficiente.
Norme richiamate
Regio decreto n. 215 del 1933, artt. 10, 11, 21 e 59
Norme sulla bonifica fondiaria e sull'organizzazione e contribuzione nell'ambito dei consorzi di bonifica; sono richiamate a sostegno della natura obbligatoria dei contributi consortili.
Codice civile, artt. 860, 862 e 864
Disposizioni relative ai contributi dei proprietari per le opere di bonifica e alle obbligazioni connesse all'inclusione degli immobili nel comprensorio consortile.
Decreto-legge n. 953 del 1982, art. 5, convertito dalla legge n. 53 del 1983
Richiamato tra le norme che disciplinano il presupposto e la debenza dei contributi consortili.
Decreto-legge n. 90 del 1990, art. 8, comma 1-bis, convertito dalla legge n. 165 del 1990
Richiamato nel quadro normativo relativo alla contribuenza consortile.
Legge regionale Basilicata n. 33 del 2001, artt. 3, 6 e 9
Norme regionali sull'organizzazione dei consorzi di bonifica e sui criteri della contribuenza nel territorio lucano.
Codice civile, art. 2697
Regola generale sull'onere della prova: chi fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi. Nel caso esaminato, tale regola opera a carico del Consorzio solo quando il contribuente contesti specificamente la legittimità o l'inesattezza degli atti presupposti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Norma processuale in base alla quale il Consorzio ha denunciato la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.
Massime di principio
- L'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio e nel piano di classifica approvato genera, di regola, una presunzione di beneficio fondiario e rende il contributo esigibile.
- Il contribuente non può limitarsi ad affermare genericamente che non ha ricevuto alcun beneficio: deve contestare specificamente la legittimità, l'inesattezza o l'applicazione del piano di classifica e indicare le prove necessarie.
- Se il contribuente contesta soltanto l'assenza concreta di opere, la mancata manutenzione o la mancanza generica di vantaggi, il Consorzio normalmente non è tenuto a dimostrare ulteriormente il beneficio.
- La presunzione può essere superata provando uno specifico fatto contrario, anche mediante presunzioni, dal quale risulti l'assenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico per l'immobile.
- La corrispondenza tra piano di classifica, provvedimento di perimetrazione e cartella di pagamento è centrale: una contestazione puntuale di tale corrispondenza può far ricadere sul Consorzio l'onere ordinario di provare i fatti costitutivi della pretesa.
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