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Sentenza

Sentenza n. 15175/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento – previa tutela cautelare - DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL VISTO D'INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO.

Giustizia amministrativa202514877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato dalla sede diplomatica italiana in Ghana

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente il visto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato e ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti e subendi. Ha dedotto omesso soccorso istruttorio, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, carenze istruttorie e difetto di motivazione. Il diniego era fondato sul dubbio circa l'identità dell'istante, poiché la registrazione della nascita era avvenuta oltre un anno dopo l'evento, e sul rischio migratorio desunto dalla conoscenza ritenuta sommaria delle condizioni di lavoro reperibili in Italia, emersa nel colloquio consolare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di annullamento: la sede diplomatica aveva omesso gli adempimenti istruttori e interlocutori necessari, in particolare l'accertamento d'ufficio della situazione di fatto e l'interlocuzione con l'interessata ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 241/1990. La violazione del soccorso istruttorio ha leso il contraddittorio, anche perché non risulta rilasciato un verbale del colloquio consolare, e ha determinato carenze istruttorie e una motivazione non congrua. La sede di Accra non può reiterare il diniego sulla base delle risultanze istruttorie finora acquisite. È stata invece respinta la domanda risarcitoria: la ricorrente non ha allegato e provato puntualmente gli elementi costitutivi della responsabilità del MAECI e le conseguenze pregiudizievoli; la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può supplire alla mancata prova dell'esistenza di un danno risarcibile. Spese liquidate in € 1.500, oltre accessori, a carico del MAECI e a favore della ricorrente; compensate nei confronti del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 6, lett. b), l. 241/1990

    Il Collegio ravvisa nella condotta della Sede di Accra l’inosservanza degli oneri procedimentali che, in particolare, le competono, a norma dell’art. 6, lett. b) L241/1990, per accertare d’ufficio l’effettiva situazione di fatto, interloquendo con l’interessata.

    L'amministrazione procedente deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti e interloquire con l'interessata; l'omissione di tali adempimenti integra violazione degli oneri istruttori e partecipativi.

  • art. 1226 c.c.

    In difetto della necessaria prova non è possibile sopperire con la valutazione equitativa ex art. 1226 cc, atteso che l’applicazione della relativa norma implica, comunque, l'esistenza di un danno risarcibile che “non può essere provato nel suo preciso ammontare”.

    La liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza di un danno risarcibile e opera soltanto quando non sia possibile determinarne con precisione l'ammontare; non supplisce alla mancata prova del danno.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio di un visto, l'amministrazione deve svolgere gli accertamenti d'ufficio necessari e consentire un'effettiva interlocuzione con l'interessato sui fatti rilevanti; l'omissione di tali attività può determinare violazione del contraddittorio, incompletezza dell'istruttoria e difetto di motivazione del diniego.
  • Quando il diniego è fondato anche sugli esiti di un colloquio, la mancata documentazione del colloquio può concorrere a rendere inadeguati il contraddittorio procedimentale e la base istruttoria della decisione.
  • Il risarcimento del danno da attività amministrativa richiede che il ricorrente alleghi e provi gli elementi costitutivi della responsabilità e le conseguenze pregiudizievoli concretamente subite; la liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova dell'esistenza del danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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