Cassazione Civile, Ordinanza n. 06619/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due società avevano impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto imposte di donazione, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di "apporto di beni immobili in società a responsabilità limitata" stipulato nel 2018 e registrato. In primo grado il ricorso era stato respinto e l'appello confermato dalla CTR. In cassazione le società hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse escluso l'applicazione dell'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 346/1990 e dell'art. 56, comma 5, d.lgs. 346/1990 senza adeguata esplicazione; 2) e 3) violazione delle norme sull'imposta di registro, sull'IVA e sull'imposta di donazione, sostenendo che l'operazione non fosse assoggettabile a imposta di donazione perché collegata a un trasferimento immobiliare soggetto a IVA; 4) violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per il diniego della detrazione dell'IVA dall'imposta di donazione; 5) violazione delle norme che individuano i soggetti passivi dell'imposta, contestando che anche la società apportante fosse considerata obbligata al tributo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo, rilevando che l'imposta di donazione non era dovuta perché l'operazione risultava assoggettata a IVA mediante reverse charge e quindi ricadeva nell'esclusione prevista dall'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 346/1990; restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso introduttivo delle contribuenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo sul vizio di motivazione apparente, ha accolto il secondo e il terzo motivo per erronea applicazione del regime fiscale dell'operazione, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario delle società contro l'avviso di liquidazione. Le spese di tutti i gradi sono state poste a carico dell'Amministrazione finanziaria secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione della CTR, pur sintetica, è ritenuta percepibile.
art. 61 d.lgs. 546/1992
richiamato in combinazione con le norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
norma sulla motivazione della sentenza; la Corte richiama il concetto di motivazione apparente elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato tra le norme sul contenuto della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, n. 4, c.p.c.
censura dedotta per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972
richiamato dalle ricorrenti nel contestare la corretta imposizione dell'operazione.
art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972
richiamato dalle ricorrenti in relazione al regime IVA applicabile agli immobili.
art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 346/1990
la Corte lo qualifica come norma di esclusione dall'imposta, non come agevolazione; richiede un collegamento oggettivo tra liberalità e trasferimento immobiliare/azienda soggetto a IVA o registro proporzionale.
art. 2, commi 47 ss., d.l. 262/2006
richiamato come base della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
art. 56, comma 5, d.lgs. 346/1990
richiamato dalle ricorrenti e dalla CTR sul tema della detrazione dell'IVA; la Corte non accoglie la tesi del diniego di detrazione poiché l'IVA risulta assolta in reverse charge.
art. 3 Cost.
dedotto come parametro costituzionale per censurare la diversa imposizione dell'operazione.
art. 53 Cost.
dedotto come parametro costituzionale in relazione alla capacità contributiva e alla duplicazione d'imposta.
art. 5 d.lgs. 346/1990
richiamato nel quinto motivo per contestare la soggettività passiva dell'imposta.
art. 60 d.lgs. 346/1990
richiamato nel quinto motivo in tema di soggetti obbligati al pagamento.
art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972
richiamato per affermare che l'IVA era stata assolta mediante inversione contabile.
art. 17, comma 6, lett. a-bis, d.P.R. 633/1972
richiamato quale base del meccanismo di reverse charge applicato all'operazione.
art. 384 c.p.c.
utilizzato per la cassazione senza rinvio con decisione nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di percepire il ragionamento decisorio; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
- L'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 346/1990 opera come esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni: se la liberalità, diretta o indiretta, è collegata a un trasferimento immobiliare o d'azienda soggetto a IVA o a registro proporzionale, si applica solo il regime fiscale del negozio-mezzo per evitare duplicazioni di prelievo.
- Per l'esclusione prevista dall'art. 1, comma 4-bis, non è necessario che il contribuente dichiari espressamente nell'atto la finalità liberale o il collegamento tra liberalità e trasferimento; ciò che conta è l'effettivo collegamento oggettivo, da provarsi in concreto.
- Quando l'IVA sull'operazione risulta effettivamente assolta, anche tramite reverse charge, non può ritenersi legittima la pretesa dell'imposta di donazione se questa determinerebbe una doppia imposizione su un'unica capacità contributiva.
- Se l'accoglimento dei motivi di diritto consente la decisione nel merito, la Corte può cassare senza rinvio e definire direttamente la controversia ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06512/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06514/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06517/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06530/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06534/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06536/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →