Sentenza n. 16206/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale dell’accesso documentale relativo agli atti dell’interpello per il conferimento dell’incarico di Capo della 2ª Sezione della 9ª Divisione VDA e ad altra documentazione sugli incarichi incentivati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, funzionaria amministrativa in servizio presso la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, aveva partecipato all’interpello indetto il 25 marzo 2026 per la copertura dell’incarico di Capo della 2ª Sezione della 9ª Divisione VDA, poi conferito a un’altra candidata con ordine di servizio del 22 aprile 2026. Con istanza del 27 aprile 2026 aveva chiesto, oltre alle domande e ai curricula dei partecipanti, il verbale e le schede della valutazione comparativa, le schede di valutazione della performance dell’ultimo triennio, atti sui criteri di professionalità e sulla rotazione degli incarichi incentivati nel periodo 2023-2026, nonché l’elenco di tali incarichi con destinatari, decorrenze, importi e titoli di conferimento. Dopo l’accoglimento limitato alle domande, ai curricula e all’ordine di servizio, ha dedotto violazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990 e dell’art. 3 del d.P.R. 184/2006, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente e generica, sviamento, violazione degli obblighi di trasparenza e leale collaborazione. Ha sostenuto che dovevano esistere atti istruttori di comparazione; che le schede di performance erano utili a contestare la valutazione dei candidati; e che gli atti sugli incarichi incentivati erano necessari a dimostrare l’arbitrarietà dei conferimenti e a sostenere una futura domanda risarcitoria per compensi non percepiti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al verbale comparativo e alle schede dei curricula, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione dell’Amministrazione, resa in sede procedimentale e giudiziale assumendosene la responsabilità, che tali documenti non erano stati formati: il diritto di accesso presuppone l’esistenza e la disponibilità dei documenti, e la ricorrente non ha fornito indizi, neppure presuntivi, della loro esistenza, limitandosi a mere congetture. Quanto alle schede di performance, pur esistenti, esse non erano state acquisite né utilizzate nell’interpello e non vi era obbligo di valutarle; la loro conoscenza non avrebbe quindi offerto utilità per contestare la scelta, sicché la relativa richiesta era esplorativa e priva di un nesso concreto, attuale e specifico con l’interesse difensivo dichiarato. La stessa conclusione vale per gli atti e gli elenchi relativi agli incarichi incentivati del 2023-2026, estranei alla procedura di interpello e non utili a contestare il conferimento dell’incarico oggetto di quella procedura. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso è, infatti, configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’ esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur.
L’accesso documentale può avere a oggetto soltanto documenti già formati e nella disponibilità dell’amministrazione; non è configurabile un obbligo di ostensione di documenti inesistenti.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Da quanto detto discende che, in assenza di un interesse concreto, attuale e specifico, l’istanza in parte qua va qualificata come esplorativa ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1190; invero, per la pacifica giurisprudenza amministrativa, l’istanza di accesso è inaccoglibile quando vi è un generico riferimento a non meglio precisate esigenze difensive, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare e tutelare.
La finalità difensiva non basta da sola a giustificare l’accesso: occorre un interesse concreto, attuale e specifico e un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare.
art. 2697, comma 1, c.c.
L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum è, quindi, un elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma primo, Cod. civ. Ne deriva che tale presupposto si atteggia a fatto generatore della pretesa ostensiva, per cui la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture.
Chi chiede l’accesso deve dimostrare l’esistenza o la detenzione del documento, anche mediante presunzioni o indizi, ma non può fondare la pretesa su mere supposizioni; tale onere riguarda il presupposto costitutivo della pretesa ostensiva.
art. 3 d.P.R. 184/2006
L’Amministrazione, in data 30/04/2026, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, dava notizia ai quattro soggetti che assieme all’istante avevano partecipato all’interpello della richiesta di accesso agli atti, in qualità di controinteressati.
La disposizione è richiamata per la comunicazione della richiesta di accesso ai partecipanti individuati come controinteressati; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone che i documenti richiesti siano già venuti ad esistenza e siano nella disponibilità dell’amministrazione; non può essere ordinata l’ostensione di documenti inesistenti.
- L’esistenza o la detenzione dei documenti richiesti costituisce elemento della pretesa ostensiva e deve essere dimostrata dall’istante, anche mediante presunzioni o indizi, ma non con mere supposizioni o congetture.
- L’accesso difensivo non può fondarsi su un generico richiamo a possibili esigenze di tutela: deve sussistere un interesse concreto, attuale e specifico e un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che si intende tutelare.
- Documenti esistenti ma estranei all’istruttoria e alla decisione amministrativa contestata possono essere negati quando, per la loro estraneità, la loro conoscenza non è idonea a procurare un’utilità concreta all’istante e la richiesta risulta esplorativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →