Sentenza del 22/12/2016 n. 26747 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il curatore ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRAP e IVA per gli anni 2001-2003, sostenendo anzitutto che gli avvisi di accertamento presupposti non gli fossero stati notificati dopo il fallimento e che, quindi, potesse contestarli insieme alla cartella. Ha inoltre dedotto numerosi vizi propri e derivati: inesistenza o invalidità delle notificazioni, carenza di motivazione degli avvisi e violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, assenza di delega dell'agente della riscossione, omessa sottoscrizione della cartella, violazione della par condicio creditorum e illegittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi e del disconoscimento dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che gli avvisi erano stati notificati alla società già il 24 novembre 2005 e che erano divenuti definitivi il 23 gennaio 2006, quindi prima della dichiarazione di fallimento del 23-24 marzo 2006. Il curatore non aveva contestato efficacemente tale autonoma ratio decidendi. La Corte ha inoltre precisato che, quando il fallimento interviene mentre è ancora pendente il termine per impugnare l'avviso, la notificazione al solo contribuente in bonis non fa decorrere il termine nei confronti del curatore; tuttavia tale principio non era applicabile, perché gli avvisi erano già definitivi. La cartella successiva poteva essere contestata soltanto per vizi propri, non per contestare il merito o i vizi degli avvisi presupposti. Nel fallimento, inoltre, il credito tributario deve essere fatto valere mediante insinuazione al passivo e la notificazione della cartella è sostanzialmente superflua ai fini dell'ammissione del credito. Il curatore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri
La cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento notificato e divenuto definitivo può essere impugnata soltanto per vizi propri della cartella; non è possibile utilizzare l'impugnazione della cartella per rimettere in discussione il merito o i vizi dell'avviso presupposto.
Costituzione, art. 24
La tutela del diritto di difesa del curatore richiede, quando il fallimento interviene durante il termine per impugnare l'avviso, una notificazione idonea a consentirgli di esercitare le azioni nell'interesse della massa. Tale esigenza non consente però di riaprire termini relativi ad avvisi già divenuti definitivi prima del fallimento.
Legge fallimentare, artt. 42, 43, 55 e 95
Il fallimento comporta l'inefficacia processuale e patrimoniale del fallito rispetto alle pretese rivolte alla massa e impone che i crediti tributari siano fatti valere nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole dell'accertamento del passivo.
Legge fallimentare, artt. 51 e 92 ss.
Dopo la dichiarazione di fallimento sono vietate le azioni esecutive individuali e i creditori, compreso l'erario, devono seguire il procedimento di insinuazione e verifica del passivo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39
La disposizione disciplina l'accertamento induttivo o analitico-induttivo delle imposte sui redditi; nel caso concreto le relative contestazioni non sono state esaminate perché rivolte contro avvisi ormai definitivi.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54
La disposizione disciplina la rettifica dell'IVA; anche le censure fondate su tale norma non potevano essere esaminate nell'impugnazione della cartella, essendo riferite agli avvisi presupposti.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento è stato validamente notificato al contribuente ed è divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento, il curatore non può normalmente rimetterne in discussione il contenuto impugnando la successiva cartella.
- Se invece il fallimento interviene mentre è ancora pendente il termine per impugnare l'avviso, la notificazione effettuata soltanto al contribuente in bonis non è sufficiente a far decorrere il termine nei confronti del curatore, che deve essere posto in condizione di difendere la massa.
- La cartella di pagamento, quale atto successivo fondato su un avviso definitivo, può essere contestata esclusivamente per vizi propri, come difetti della notificazione, della motivazione o della formazione della cartella, non per contestare la ricostruzione dei ricavi, dei costi o dell'imposta contenuta nell'avviso.
- Dopo il fallimento, il credito tributario deve essere fatto valere principalmente mediante insinuazione al passivo; l'iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella non sono necessariamente condizioni indispensabili per l'ammissione e l'accertamento del credito nella procedura.
- È essenziale individuare la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura è inammissibile se non attacca l'autonoma motivazione che sorregge effettivamente la decisione.
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