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Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26747 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il curatore ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRAP e IVA per gli anni 2001-2003, sostenendo anzitutto che gli avvisi di accertamento presupposti non gli fossero stati notificati dopo il fallimento e che, quindi, potesse contestarli insieme alla cartella. Ha inoltre dedotto numerosi vizi propri e derivati: inesistenza o invalidità delle notificazioni, carenza di motivazione degli avvisi e violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, assenza di delega dell'agente della riscossione, omessa sottoscrizione della cartella, violazione della par condicio creditorum e illegittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi e del disconoscimento dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che gli avvisi erano stati notificati alla società già il 24 novembre 2005 e che erano divenuti definitivi il 23 gennaio 2006, quindi prima della dichiarazione di fallimento del 23-24 marzo 2006. Il curatore non aveva contestato efficacemente tale autonoma ratio decidendi. La Corte ha inoltre precisato che, quando il fallimento interviene mentre è ancora pendente il termine per impugnare l'avviso, la notificazione al solo contribuente in bonis non fa decorrere il termine nei confronti del curatore; tuttavia tale principio non era applicabile, perché gli avvisi erano già definitivi. La cartella successiva poteva essere contestata soltanto per vizi propri, non per contestare il merito o i vizi degli avvisi presupposti. Nel fallimento, inoltre, il credito tributario deve essere fatto valere mediante insinuazione al passivo e la notificazione della cartella è sostanzialmente superflua ai fini dell'ammissione del credito. Il curatore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3

    ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri

    La cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento notificato e divenuto definitivo può essere impugnata soltanto per vizi propri della cartella; non è possibile utilizzare l'impugnazione della cartella per rimettere in discussione il merito o i vizi dell'avviso presupposto.

  • Costituzione, art. 24

    La tutela del diritto di difesa del curatore richiede, quando il fallimento interviene durante il termine per impugnare l'avviso, una notificazione idonea a consentirgli di esercitare le azioni nell'interesse della massa. Tale esigenza non consente però di riaprire termini relativi ad avvisi già divenuti definitivi prima del fallimento.

  • Legge fallimentare, artt. 42, 43, 55 e 95

    Il fallimento comporta l'inefficacia processuale e patrimoniale del fallito rispetto alle pretese rivolte alla massa e impone che i crediti tributari siano fatti valere nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole dell'accertamento del passivo.

  • Legge fallimentare, artt. 51 e 92 ss.

    Dopo la dichiarazione di fallimento sono vietate le azioni esecutive individuali e i creditori, compreso l'erario, devono seguire il procedimento di insinuazione e verifica del passivo.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    La disposizione disciplina l'accertamento induttivo o analitico-induttivo delle imposte sui redditi; nel caso concreto le relative contestazioni non sono state esaminate perché rivolte contro avvisi ormai definitivi.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    La disposizione disciplina la rettifica dell'IVA; anche le censure fondate su tale norma non potevano essere esaminate nell'impugnazione della cartella, essendo riferite agli avvisi presupposti.

Massime di principio

  • Se un avviso di accertamento è stato validamente notificato al contribuente ed è divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento, il curatore non può normalmente rimetterne in discussione il contenuto impugnando la successiva cartella.
  • Se invece il fallimento interviene mentre è ancora pendente il termine per impugnare l'avviso, la notificazione effettuata soltanto al contribuente in bonis non è sufficiente a far decorrere il termine nei confronti del curatore, che deve essere posto in condizione di difendere la massa.
  • La cartella di pagamento, quale atto successivo fondato su un avviso definitivo, può essere contestata esclusivamente per vizi propri, come difetti della notificazione, della motivazione o della formazione della cartella, non per contestare la ricostruzione dei ricavi, dei costi o dell'imposta contenuta nell'avviso.
  • Dopo il fallimento, il credito tributario deve essere fatto valere principalmente mediante insinuazione al passivo; l'iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella non sono necessariamente condizioni indispensabili per l'ammissione e l'accertamento del credito nella procedura.
  • È essenziale individuare la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura è inammissibile se non attacca l'autonoma motivazione che sorregge effettivamente la decisione.

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