Direttiva 2006/56
Direttiva 2006/56/CE della Commissione, del 12 giugno 2006 , che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli allegati della direttiva 93/85/CEE sul marciume anulare della patata, introducendo e affinando metodi diagnostici e procedurali per il rilevamento e l’identificazione del patogeno. Vengono recepite tecniche più moderne, tra cui FISH e PCR, e vengono rivisti i protocolli di campionamento, isolamento, conferma e gestione dei campioni e dei controlli. Sono inoltre precisate le misure da adottare in caso di presenza confermata o probabile dell’organismo nocivo, incluse notifiche, delimitazione delle zone contaminate, controlli ufficiali e modalità di eliminazione dei materiali e dei rifiuti.
Modifica tecnica degli allegati della direttiva 93/85/CEE sulla lotta contro il marciume anulare della patata, con aggiornamento dei metodi diagnostici e delle misure di controllo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda la diagnosi, il rilevamento, l’identificazione, il contenimento e l’eradicazione di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, agente del marciume anulare della patata, su tuberi e piante di patata, nonché sulle misure di contenimento, notificazione, isolamento, trattamento e smaltimento dei materiali contaminati o probabilmente contaminati. Le disposizioni tecniche contenute negli allegati incidono anche sui laboratori ufficiali, sui soggetti che coltivano, immagazzinano, manipolano o trasportano patate, e sulle imprese coinvolte nello smaltimento o nella trasformazione industriale dei prodotti e dei rifiuti interessati.
Direttiva 2006/56/CE della Commissione: aggiornamento tecnico della disciplina sul marciume anulare della patata
La direttiva interviene sulla direttiva 93/85/CEE, che disciplina la lotta contro il marciume anulare della patata causato da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e dell’esperienza pratica, la Commissione aggiorna integralmente gli allegati tecnici, rafforzando gli strumenti di diagnosi, conferma e contenimento dell’organismo nocivo.
Finalità e contesto normativo
L’obiettivo dichiarato è migliorare la capacità degli Stati membri di localizzare l’organismo nocivo, determinarne la diffusione, prevenirne l’insorgenza e la propagazione e, se individuato, impedirne la diffusione e combatterlo ai fini dell’eradicazione. I considerando evidenziano che il patogeno è ancora presente in alcune zone della Comunità e che le procedure di rilevamento e identificazione sono state sviluppate, in particolare con tecniche come FISH e PCR.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda:
- i tuberi di patata e le piante di patata, sintomatici e asintomatici;
- i laboratori e i protocolli ufficiali di diagnosi;
- le misure di contenimento, notifica e sorveglianza nei luoghi di produzione;
- il trattamento, l’uso o lo smaltimento dei prodotti e rifiuti contaminati o potenzialmente contaminati;
- i controlli ufficiali sulle imprese che coltivano, immagazzinano, manipolano o trasportano patate.
Recepimento, decorrenza e vincoli per gli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce un obbligo di recepimento entro il 31 marzo 2007, con applicazione dal 1 aprile 2007. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tabella di correlazione. La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi.
Schema diagnostico: principi generali
L’allegato I sostituisce lo schema diagnostico precedente e disciplina l’intera sequenza di analisi per il rilevamento e l’identificazione dell’organismo nocivo. I protocolli devono essere eseguiti in condizioni di quarantena adeguate, con autorizzazioni ufficiali, corretta gestione dei rifiuti, strumenti tarati e misure stringenti contro la contaminazione incrociata.
La direttiva insiste su alcuni principi generali:
- i saggi devono garantire rilevamenti certi e riproducibili alle soglie previste;
- i controlli positivi devono essere preparati con particolare accuratezza;
- i campioni e i controlli positivi devono essere tenuti separati;
- devono essere applicate norme di controllo qualità, soprattutto per etichettatura e documentazione.
Campionamento e preparazione dei campioni
Per i tuberi il campione standard è di 200 tuberi; per le piante asintomatiche è raccomandato un campione composito fino a 200 segmenti di fusto. I campioni vanno trattati mediante estrazione e concentrazione del patogeno, con possibilità di refrigerazione o conservazione con glicerolo per ulteriori saggi. La direttiva descrive in dettaglio le modalità di lavaggio, asportazione dei coni ombelicali, conservazione, omogeneizzazione, chiarificazione e centrifugazione.
Per le piante di patata si prelevano segmenti di fusto basali disinfettati, che possono essere trattati con agitazione o macerazione. L’estratto può essere ulteriormente chiarificato o concentrato, se necessario.
Saggi di selezione preliminare: IF, FISH e PCR
La direttiva prevede tre principali saggi di selezione preliminare:
- colorazione di immunofluorescenza (IF);
- saggio FISH;
- saggio PCR.
Per ciascun metodo sono definiti i criteri tecnici, i controlli positivi e negativi, le soglie di sensibilità e le modalità di interpretazione. In generale, un risultato positivo in un primo saggio deve essere confermato da un secondo saggio basato su principio biologico diverso; se il secondo saggio è negativo, il campione è considerato negativo. Quando invece due saggi preliminari risultano positivi, si procede all’isolamento e alla conferma.
Colorazione di immunofluorescenza (IF)
Il saggio IF è raccomandato come principale metodo di selezione preliminare. La direttiva richiede l’uso di anticorpi convalidati, preferibilmente policlonali, e definisce titolo, diluizioni di lavoro, modalità di preparazione del vetrino, incubazione, lavaggio e lettura al microscopio a epifluorescenza.
La lettura è positiva quando si osservano cellule fluorescenti brillanti con morfologia tipica e in numero almeno pari a 5 × 10^3 cellule tipiche per ml di sedimento centrifugato risospeso. Al di sotto di tale soglia il campione è considerato negativo.
Saggio FISH
Il saggio FISH utilizza oligosonde specifiche convalidate per il patogeno e una sonda eubatterica come controllo del processo di ibridizzazione. Sono disciplinate fissazione, preibridazione, ibridazione, lavaggi e lettura con microscopio a epifluorescenza.
Anche qui il risultato è positivo se si osservano cellule tipiche brillanti e, ai fini della valutazione quantitativa, la soglia di 5 × 10^3 cellule per ml di sedimento risospeso determina la qualificazione del campione come potenzialmente contaminato. Il testo segnala possibili problemi di specificità dovuti a cellule fluorescenti atipiche o batteri saprofiti con reazione crociata.
Saggio PCR
Il saggio PCR richiede protocolli e reagenti convalidati e dovrebbe essere usato come metodo principale solo da tecnici esperti. La direttiva include controlli negativi e positivi, istruzioni per la purificazione del DNA e un protocollo multiplex con controllo interno.
L’interpretazione è positiva quando compare l’amplicone specifico per C. m. subsp. sepedonicus delle dimensioni previste, eventualmente accompagnato dal modello di restrizione caratteristico. È prevista anche la verifica dell’autenticità dell’amplicone mediante digestione con Bgl II. Il testo segnala il rischio di inibizione della PCR e di contaminazione del DNA bersaglio.
Saggio biologico su melanzana
Il saggio biologico serve a confermare la presenza del patogeno e a rilevarne infezioni latenti. Si inoculano melanzane in specifiche condizioni di quarantena, con controllo positivo e negativo separati e rigorose precauzioni contro la contaminazione incrociata. Le piante devono essere esaminate periodicamente per la comparsa di sintomi e, se necessario, il patogeno va reisolato e identificato.
Se dopo 4 settimane non si osservano sintomi, la direttiva impone comunque un saggio IF/PCR su sezioni di fusto delle piante inoculate; in caso di positività si procede al reisolamento. Il saggio è considerato valido solo se i controlli positivi mostrano i sintomi attesi e i controlli negativi restano sani.
Isolamento, identificazione e prova di patogenicità
La diagnosi completa richiede l’isolamento del patogeno, la sua identificazione e la conferma mediante prova di patogenicità. L’isolamento avviene su terreni selettivi e non selettivi, in particolare MTNA o NCP-88, con controlli di crescita e letture a intervalli definiti.
L’identificazione delle colture pure può essere effettuata con almeno due saggi basati su principi biologici diversi, tra cui:
- saggi nutrizionali ed enzimatici;
- IF;
- PCR;
- FISH;
- profilo degli acidi grassi (FAP);
- BOX-PCR.
La prova di patogenicità su melanzana costituisce la conferma finale della diagnosi e serve anche a valutare la virulenza dell’isolato.
Conservazione dei campioni e documentazione
L’allegato II impone, nei casi sospetti, la conservazione di tutti i tuberi e, ove possibile, di tutti i campioni di piante, oltre agli estratti residui, ai materiali supplementari e alla documentazione pertinente fino alla conclusione delle prove. In caso di conferma, il materiale va mantenuto per almeno un mese dalla notifica, insieme alla coltura isolata e al materiale di melanzana infetto inoculato.
Contaminazione probabile, disseminazione e notifica
L’allegato III elenca i criteri per identificare:
- l’entità della contaminazione probabile;
- la potenziale disseminazione del patogeno.
La notifica deve contenere, al minimo, dati sulla varietà del lotto, il tipo di patate e la categoria, i riferimenti dell’esportatore e del destinatario, la data di consegna, le dimensioni del lotto e gli estremi del passaporto delle piante o equivalenti. A chiusura delle indagini vanno inoltre indicati la data di conferma, il percorso dell’indagine, le fonti presunte o identificate, l’estensione della contaminazione e altri elementi eventualmente richiesti dalla Commissione.
Misure ufficiali nei luoghi contaminati e nella zona delimitata
L’allegato IV disciplina le misure da applicare a prodotti, oggetti, magazzini e aree contaminate o probabilmente contaminate. Le autorità competenti possono autorizzare:
- uso come patate da consumo con trattamento o confezionamento idoneo;
- smaltimento in siti approvati;
- incenerimento;
- trasformazione industriale con strutture autorizzate;
- altri impieghi solo se è escluso ogni rischio di disseminazione.
Nei luoghi di produzione contaminati e nella zona delimitata sono previsti, a seconda dei casi, divieti di coltivazione, rotazioni obbligatorie, maggese o pascolo, pulizia e disinfezione di macchinari e magazzini, controlli ufficiali sui tuberi raccolti e uso esclusivo di tuberi-seme certificati o ufficialmente controllati per diversi anni vegetativi.
Smaltimento dei rifiuti
L’allegato V stabilisce che i rifiuti solidi di patata, inclusi terra e detriti associati, devono essere smaltiti in siti approvati, inceneriti o eliminati con altri metodi autorizzati senza rischio di disseminazione. I rifiuti liquidi devono essere prima filtrati o decantati se contengono materiale solido; poi possono essere riscaldati almeno a 60 °C per 30 minuti oppure eliminati con altri metodi ufficialmente approvati. Le medesime regole valgono per i rifiuti associati alla manipolazione, allo smaltimento e alla lavorazione dei lotti contaminati.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati della direttiva 93/85/CEE
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati della direttiva 93/85/CEE con il testo contenuto nell’allegato della direttiva 2006/56/CE. L’aggiornamento riguarda in particolare lo schema diagnostico, i protocolli di campionamento, i saggi IF, FISH e PCR, il saggio biologico, l’isolamento, l’identificazione e il saggio di conferma, nonché le misure di contenimento e smaltimento.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di correlazione. Le misure devono essere applicate dal 1 aprile 2007. Gli Stati membri devono inoltre inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali di recepimento e comunicare senza indugio alla Commissione tutte le norme interne adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Aggiornamento dei metodi diagnostici
L’allegato I sostituisce lo schema per la diagnosi, il rilevamento e l’identificazione di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Sono disciplinati i saggi per tuberi sintomatici, tuberi asintomatici e piante asintomatiche, con uso di tecniche IF, FISH e PCR, criteri di positività/negatività, soglie di rilevamento e condizioni di validità dei risultati. La direttiva richiede protocolli convalidati, controlli positivi e negativi, e impone la conferma dell’isolato mediante identificazione e prova di patogenicità.
Misure di conservazione dei campioni e tracciabilità
L’allegato II impone di conservare campioni, estratti residui, materiali supplementari e documentazione per tutti i casi sospetti fino al termine delle prove; in caso di conferma, tali materiali, la coltura isolata e un campione di melanzana infetta devono essere conservati per almeno un mese dalla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 93/85/CEE.
Criteri per contaminazione probabile e notifica
L’allegato III specifica gli elementi da considerare per determinare l’entità della contaminazione probabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e della potenziale disseminazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Stabilisce inoltre il contenuto minimo della notifica alla Commissione e agli Stati membri, inclusi varietà, tipo di patata, estremi dell’esportatore e del destinatario, data di consegna, dimensioni del lotto e riferimenti al passaporto delle piante o ai dati equivalenti.
Interventi obbligatori nelle zone contaminate
L’allegato IV descrive le misure ufficiali da adottare per tuberi, piante, materiali e aree contaminate o probabilmente contaminate. Prevede opzioni per l’impiego, la trasformazione industriale o l’eliminazione dei prodotti, oltre a specifiche misure agronomiche nei luoghi di produzione contaminati e nella zona delimitata, compresi divieti di messa a dimora, rotazioni colturali, maggese, pascolo, controlli ufficiali post-raccolta, pulizia e disinfezione di macchinari e magazzini.
Metodi ufficiali di eliminazione dei rifiuti
L’allegato V definisce i metodi ufficialmente approvati per l’eliminazione dei rifiuti solidi e liquidi, imponendo che non vi sia rischio identificabile di disseminazione dell’organismo nocivo. Sono ammessi, tra l’altro, smaltimento in siti approvati, incenerimento, trattamento termico e altri metodi autorizzati e notificati alla Commissione e agli altri Stati membri.
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