Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2006/56

Direttiva 2006/56/CE della Commissione, del 12 giugno 2006 , che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

Normativa europea32006L0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna gli allegati della direttiva 93/85/CEE sul marciume anulare della patata, introducendo e affinando metodi diagnostici e procedurali per il rilevamento e l’identificazione del patogeno. Vengono recepite tecniche più moderne, tra cui FISH e PCR, e vengono rivisti i protocolli di campionamento, isolamento, conferma e gestione dei campioni e dei controlli. Sono inoltre precisate le misure da adottare in caso di presenza confermata o probabile dell’organismo nocivo, incluse notifiche, delimitazione delle zone contaminate, controlli ufficiali e modalità di eliminazione dei materiali e dei rifiuti.

Modifica tecnica degli allegati della direttiva 93/85/CEE sulla lotta contro il marciume anulare della patata, con aggiornamento dei metodi diagnostici e delle misure di controllo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda la diagnosi, il rilevamento, l’identificazione, il contenimento e l’eradicazione di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, agente del marciume anulare della patata, su tuberi e piante di patata, nonché sulle misure di contenimento, notificazione, isolamento, trattamento e smaltimento dei materiali contaminati o probabilmente contaminati. Le disposizioni tecniche contenute negli allegati incidono anche sui laboratori ufficiali, sui soggetti che coltivano, immagazzinano, manipolano o trasportano patate, e sulle imprese coinvolte nello smaltimento o nella trasformazione industriale dei prodotti e dei rifiuti interessati.

Direttiva 2006/56/CE della Commissione: aggiornamento tecnico della disciplina sul marciume anulare della patata

La direttiva interviene sulla direttiva 93/85/CEE, che disciplina la lotta contro il marciume anulare della patata causato da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e dell’esperienza pratica, la Commissione aggiorna integralmente gli allegati tecnici, rafforzando gli strumenti di diagnosi, conferma e contenimento dell’organismo nocivo.

Finalità e contesto normativo

L’obiettivo dichiarato è migliorare la capacità degli Stati membri di localizzare l’organismo nocivo, determinarne la diffusione, prevenirne l’insorgenza e la propagazione e, se individuato, impedirne la diffusione e combatterlo ai fini dell’eradicazione. I considerando evidenziano che il patogeno è ancora presente in alcune zone della Comunità e che le procedure di rilevamento e identificazione sono state sviluppate, in particolare con tecniche come FISH e PCR.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • i tuberi di patata e le piante di patata, sintomatici e asintomatici;
  • i laboratori e i protocolli ufficiali di diagnosi;
  • le misure di contenimento, notifica e sorveglianza nei luoghi di produzione;
  • il trattamento, l’uso o lo smaltimento dei prodotti e rifiuti contaminati o potenzialmente contaminati;
  • i controlli ufficiali sulle imprese che coltivano, immagazzinano, manipolano o trasportano patate.

Recepimento, decorrenza e vincoli per gli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce un obbligo di recepimento entro il 31 marzo 2007, con applicazione dal 1 aprile 2007. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tabella di correlazione. La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi.

Schema diagnostico: principi generali

L’allegato I sostituisce lo schema diagnostico precedente e disciplina l’intera sequenza di analisi per il rilevamento e l’identificazione dell’organismo nocivo. I protocolli devono essere eseguiti in condizioni di quarantena adeguate, con autorizzazioni ufficiali, corretta gestione dei rifiuti, strumenti tarati e misure stringenti contro la contaminazione incrociata.

La direttiva insiste su alcuni principi generali:

  • i saggi devono garantire rilevamenti certi e riproducibili alle soglie previste;
  • i controlli positivi devono essere preparati con particolare accuratezza;
  • i campioni e i controlli positivi devono essere tenuti separati;
  • devono essere applicate norme di controllo qualità, soprattutto per etichettatura e documentazione.

Campionamento e preparazione dei campioni

Per i tuberi il campione standard è di 200 tuberi; per le piante asintomatiche è raccomandato un campione composito fino a 200 segmenti di fusto. I campioni vanno trattati mediante estrazione e concentrazione del patogeno, con possibilità di refrigerazione o conservazione con glicerolo per ulteriori saggi. La direttiva descrive in dettaglio le modalità di lavaggio, asportazione dei coni ombelicali, conservazione, omogeneizzazione, chiarificazione e centrifugazione.

Per le piante di patata si prelevano segmenti di fusto basali disinfettati, che possono essere trattati con agitazione o macerazione. L’estratto può essere ulteriormente chiarificato o concentrato, se necessario.

Saggi di selezione preliminare: IF, FISH e PCR

La direttiva prevede tre principali saggi di selezione preliminare:

  • colorazione di immunofluorescenza (IF);
  • saggio FISH;
  • saggio PCR.

Per ciascun metodo sono definiti i criteri tecnici, i controlli positivi e negativi, le soglie di sensibilità e le modalità di interpretazione. In generale, un risultato positivo in un primo saggio deve essere confermato da un secondo saggio basato su principio biologico diverso; se il secondo saggio è negativo, il campione è considerato negativo. Quando invece due saggi preliminari risultano positivi, si procede all’isolamento e alla conferma.

Colorazione di immunofluorescenza (IF)

Il saggio IF è raccomandato come principale metodo di selezione preliminare. La direttiva richiede l’uso di anticorpi convalidati, preferibilmente policlonali, e definisce titolo, diluizioni di lavoro, modalità di preparazione del vetrino, incubazione, lavaggio e lettura al microscopio a epifluorescenza.

La lettura è positiva quando si osservano cellule fluorescenti brillanti con morfologia tipica e in numero almeno pari a 5 × 10^3 cellule tipiche per ml di sedimento centrifugato risospeso. Al di sotto di tale soglia il campione è considerato negativo.

Saggio FISH

Il saggio FISH utilizza oligosonde specifiche convalidate per il patogeno e una sonda eubatterica come controllo del processo di ibridizzazione. Sono disciplinate fissazione, preibridazione, ibridazione, lavaggi e lettura con microscopio a epifluorescenza.

Anche qui il risultato è positivo se si osservano cellule tipiche brillanti e, ai fini della valutazione quantitativa, la soglia di 5 × 10^3 cellule per ml di sedimento risospeso determina la qualificazione del campione come potenzialmente contaminato. Il testo segnala possibili problemi di specificità dovuti a cellule fluorescenti atipiche o batteri saprofiti con reazione crociata.

Saggio PCR

Il saggio PCR richiede protocolli e reagenti convalidati e dovrebbe essere usato come metodo principale solo da tecnici esperti. La direttiva include controlli negativi e positivi, istruzioni per la purificazione del DNA e un protocollo multiplex con controllo interno.

L’interpretazione è positiva quando compare l’amplicone specifico per C. m. subsp. sepedonicus delle dimensioni previste, eventualmente accompagnato dal modello di restrizione caratteristico. È prevista anche la verifica dell’autenticità dell’amplicone mediante digestione con Bgl II. Il testo segnala il rischio di inibizione della PCR e di contaminazione del DNA bersaglio.

Saggio biologico su melanzana

Il saggio biologico serve a confermare la presenza del patogeno e a rilevarne infezioni latenti. Si inoculano melanzane in specifiche condizioni di quarantena, con controllo positivo e negativo separati e rigorose precauzioni contro la contaminazione incrociata. Le piante devono essere esaminate periodicamente per la comparsa di sintomi e, se necessario, il patogeno va reisolato e identificato.

Se dopo 4 settimane non si osservano sintomi, la direttiva impone comunque un saggio IF/PCR su sezioni di fusto delle piante inoculate; in caso di positività si procede al reisolamento. Il saggio è considerato valido solo se i controlli positivi mostrano i sintomi attesi e i controlli negativi restano sani.

Isolamento, identificazione e prova di patogenicità

La diagnosi completa richiede l’isolamento del patogeno, la sua identificazione e la conferma mediante prova di patogenicità. L’isolamento avviene su terreni selettivi e non selettivi, in particolare MTNA o NCP-88, con controlli di crescita e letture a intervalli definiti.

L’identificazione delle colture pure può essere effettuata con almeno due saggi basati su principi biologici diversi, tra cui:

  • saggi nutrizionali ed enzimatici;
  • IF;
  • PCR;
  • FISH;
  • profilo degli acidi grassi (FAP);
  • BOX-PCR.

La prova di patogenicità su melanzana costituisce la conferma finale della diagnosi e serve anche a valutare la virulenza dell’isolato.

Conservazione dei campioni e documentazione

L’allegato II impone, nei casi sospetti, la conservazione di tutti i tuberi e, ove possibile, di tutti i campioni di piante, oltre agli estratti residui, ai materiali supplementari e alla documentazione pertinente fino alla conclusione delle prove. In caso di conferma, il materiale va mantenuto per almeno un mese dalla notifica, insieme alla coltura isolata e al materiale di melanzana infetto inoculato.

Contaminazione probabile, disseminazione e notifica

L’allegato III elenca i criteri per identificare:

  • l’entità della contaminazione probabile;
  • la potenziale disseminazione del patogeno.

La notifica deve contenere, al minimo, dati sulla varietà del lotto, il tipo di patate e la categoria, i riferimenti dell’esportatore e del destinatario, la data di consegna, le dimensioni del lotto e gli estremi del passaporto delle piante o equivalenti. A chiusura delle indagini vanno inoltre indicati la data di conferma, il percorso dell’indagine, le fonti presunte o identificate, l’estensione della contaminazione e altri elementi eventualmente richiesti dalla Commissione.

Misure ufficiali nei luoghi contaminati e nella zona delimitata

L’allegato IV disciplina le misure da applicare a prodotti, oggetti, magazzini e aree contaminate o probabilmente contaminate. Le autorità competenti possono autorizzare:

  • uso come patate da consumo con trattamento o confezionamento idoneo;
  • smaltimento in siti approvati;
  • incenerimento;
  • trasformazione industriale con strutture autorizzate;
  • altri impieghi solo se è escluso ogni rischio di disseminazione.

Nei luoghi di produzione contaminati e nella zona delimitata sono previsti, a seconda dei casi, divieti di coltivazione, rotazioni obbligatorie, maggese o pascolo, pulizia e disinfezione di macchinari e magazzini, controlli ufficiali sui tuberi raccolti e uso esclusivo di tuberi-seme certificati o ufficialmente controllati per diversi anni vegetativi.

Smaltimento dei rifiuti

L’allegato V stabilisce che i rifiuti solidi di patata, inclusi terra e detriti associati, devono essere smaltiti in siti approvati, inceneriti o eliminati con altri metodi autorizzati senza rischio di disseminazione. I rifiuti liquidi devono essere prima filtrati o decantati se contengono materiale solido; poi possono essere riscaldati almeno a 60 °C per 30 minuti oppure eliminati con altri metodi ufficialmente approvati. Le medesime regole valgono per i rifiuti associati alla manipolazione, allo smaltimento e alla lavorazione dei lotti contaminati.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati della direttiva 93/85/CEE

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati della direttiva 93/85/CEE con il testo contenuto nell’allegato della direttiva 2006/56/CE. L’aggiornamento riguarda in particolare lo schema diagnostico, i protocolli di campionamento, i saggi IF, FISH e PCR, il saggio biologico, l’isolamento, l’identificazione e il saggio di conferma, nonché le misure di contenimento e smaltimento.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di correlazione. Le misure devono essere applicate dal 1 aprile 2007. Gli Stati membri devono inoltre inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali di recepimento e comunicare senza indugio alla Commissione tutte le norme interne adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Aggiornamento dei metodi diagnostici

L’allegato I sostituisce lo schema per la diagnosi, il rilevamento e l’identificazione di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Sono disciplinati i saggi per tuberi sintomatici, tuberi asintomatici e piante asintomatiche, con uso di tecniche IF, FISH e PCR, criteri di positività/negatività, soglie di rilevamento e condizioni di validità dei risultati. La direttiva richiede protocolli convalidati, controlli positivi e negativi, e impone la conferma dell’isolato mediante identificazione e prova di patogenicità.

Misure di conservazione dei campioni e tracciabilità

L’allegato II impone di conservare campioni, estratti residui, materiali supplementari e documentazione per tutti i casi sospetti fino al termine delle prove; in caso di conferma, tali materiali, la coltura isolata e un campione di melanzana infetta devono essere conservati per almeno un mese dalla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 93/85/CEE.

Criteri per contaminazione probabile e notifica

L’allegato III specifica gli elementi da considerare per determinare l’entità della contaminazione probabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e della potenziale disseminazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Stabilisce inoltre il contenuto minimo della notifica alla Commissione e agli Stati membri, inclusi varietà, tipo di patata, estremi dell’esportatore e del destinatario, data di consegna, dimensioni del lotto e riferimenti al passaporto delle piante o ai dati equivalenti.

Interventi obbligatori nelle zone contaminate

L’allegato IV descrive le misure ufficiali da adottare per tuberi, piante, materiali e aree contaminate o probabilmente contaminate. Prevede opzioni per l’impiego, la trasformazione industriale o l’eliminazione dei prodotti, oltre a specifiche misure agronomiche nei luoghi di produzione contaminati e nella zona delimitata, compresi divieti di messa a dimora, rotazioni colturali, maggese, pascolo, controlli ufficiali post-raccolta, pulizia e disinfezione di macchinari e magazzini.

Metodi ufficiali di eliminazione dei rifiuti

L’allegato V definisce i metodi ufficialmente approvati per l’eliminazione dei rifiuti solidi e liquidi, imponendo che non vi sia rischio identificabile di disseminazione dell’organismo nocivo. Sono ammessi, tra l’altro, smaltimento in siti approvati, incenerimento, trattamento termico e altri metodi autorizzati e notificati alla Commissione e agli altri Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturafitosanitariosicurezza alimentarecontrolli ufficialismaltimento rifiuti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.