Direttiva 2006/46
Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/46/CE modifica varie direttive contabili per rafforzare trasparenza, governance e responsabilità degli organi societari. Introduce obblighi più ampi di informativa su parti correlate e disposizioni fuori bilancio, nonché la dichiarazione sul governo societario per le società quotate. Stabilisce inoltre una responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo per redazione e pubblicazione dei documenti contabili e prevede sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive. Il recepimento deve avvenire entro il 5 settembre 2008.
Rafforzamento della trasparenza contabile e del governo societario mediante modifiche alle direttive sui conti annuali e consolidati di società, banche e imprese di assicurazione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale, e indirettamente alle società disciplinate dalla direttiva 78/660/CEE, alle imprese che redigono conti consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE, alle banche e agli altri istituti finanziari soggetti alla direttiva 86/635/CEE, nonché alle imprese di assicurazione soggette alla direttiva 91/674/CEE. Alcuni obblighi, in particolare la dichiarazione sul governo societario, riguardano soprattutto le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con possibili esenzioni per le società che emettono solo titoli diversi dalle azioni e, in alcuni casi, per le piccole società. Restano fermi i margini nazionali di attuazione e le esclusioni/deroghe espressamente consentite, soprattutto per piccole imprese e per talune società non quotate.
Direttiva 2006/46/CE: trasparenza contabile, parti correlate e governo societario
La direttiva interviene su quattro direttive contabili settoriali per rafforzare la qualità dell’informativa finanziaria e il governo societario nell’Unione. Il legislatore europeo collega espressamente l’intervento al piano d’azione del 21 maggio 2003 per modernizzare il diritto societario e aumentare la fiducia del mercato mediante più trasparenza, responsabilità degli organi e comparabilità dei bilanci.
Finalità e contesto sistematico
La direttiva persegue tre obiettivi principali:
- rafforzare la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo;
- ampliare la trasparenza su parti correlate e disposizioni fuori bilancio;
- migliorare l’informativa sulle pratiche di governo societario, in particolare per le società quotate.
I considerando precisano che la disciplina non mira a uniformare integralmente il diritto interno sulla responsabilità, ma a imporre uno standard minimo di risultato: gli Stati membri devono assicurare un regime di responsabilità adeguato e non possono limitarsi a un sistema puramente individuale. Resta tuttavia la possibilità di introdurre responsabilità più ampie verso azionisti o altri stakeholder.
Ambito soggettivo di applicazione
Le modifiche incidono su:
- direttiva 78/660/CEE, sui conti annuali di taluni tipi di società;
- direttiva 83/349/CEE, sui conti consolidati;
- direttiva 86/635/CEE, su banche e altri istituti finanziari;
- direttiva 91/674/CEE, su imprese di assicurazione.
Gli obblighi più incisivi riguardano le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Per alcune disposizioni sono previste esenzioni o attenuazioni per:
- piccole società ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 78/660/CEE;
- società che emettono soltanto valori mobiliari diversi dalle azioni ammessi alla negoziazione, salvo casi specifici;
- talune società per le quali gli Stati membri mantengono margini di esenzione espressamente consentiti.
Parti correlate: informativa più ampia
La direttiva estende l’obbligo di disclosure oltre i rapporti con imprese collegate, comprendendo operazioni con parti correlate rilevanti e non effettuate a condizioni di mercato normali.
Per i conti annuali, l’articolo 43 della direttiva 78/660/CEE è integrato con l’obbligo di indicare:
- la natura e l’obiettivo commerciale delle operazioni con parti correlate;
- il loro importo;
- la natura del rapporto con la parte correlata;
- ogni altra informazione necessaria a comprendere lo stato patrimoniale della società.
Le informazioni possono essere aggregate per natura, salvo che la distinzione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni sullo stato patrimoniale. Per le società di cui all’articolo 27, gli Stati membri possono consentire una disclosure più limitata; per le società di tipo indicato nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/91/CEE, la limitazione può essere circoscritta alle operazioni con maggiori azionisti e membri degli organi sociali. Sono possibili deroghe per operazioni tra membri di un gruppo, se le società controllate coinvolte sono interamente possedute dallo stesso membro.
Per i conti consolidati, l’articolo 34 della direttiva 83/349/CEE prevede un’informativa analoga, ma con esclusione delle operazioni infragruppo. Anche qui la nozione di parte correlata è ricondotta ai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Disposizioni fuori bilancio
La direttiva impone una maggiore trasparenza su accordi e impegni non iscritti a bilancio, definiti come disposizioni fuori bilancio. La disclosure è richiesta quando:
- i rischi o i benefici sono significativi;
- la loro indicazione è necessaria per valutare lo stato patrimoniale.
Tra gli esempi menzionati nei considerando figurano:
- special purpose entities (SPE);
- attività offshore;
- debt factoring;
- accordi di vendita e riacquisto;
- deposito di merci;
- contratti take or pay;
- cartolarizzazioni tramite entità distinte;
- beni impegnati;
- leasing operativo;
- outsourcing.
Per talune società di cui all’articolo 27, gli Stati membri possono limitare l’informativa alla sola natura e all’obiettivo commerciale delle disposizioni.
Dichiarazione sul governo societario
L’articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE introduce un obbligo centrale per le società quotate: la dichiarazione sul governo societario deve essere inserita nella relazione sulla gestione come sezione specifica.
La dichiarazione deve contenere almeno:
- riferimento al codice di governo societario applicabile o adottato volontariamente, oppure alle pratiche di governance applicate oltre la legge nazionale;
- indicazione delle parti del codice da cui la società si discosta e relativa motivazione, oppure ragioni della mancata applicazione;
- descrizione dei sistemi interni di controllo e gestione dei rischi connessi all’informativa patrimoniale;
- informazioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE, se la società vi è soggetta;
- descrizione del funzionamento dell’assemblea degli azionisti, dei suoi poteri e dei diritti degli azionisti, salvo che tali elementi risultino già integralmente dalle norme nazionali;
- descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, gestione e controllo e dei loro comitati.
Gli Stati membri possono consentire che queste informazioni siano rese in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante rinvio al sito internet della società. Il revisore legale verifica comunque, per le informazioni non espressamente escluse, che sia stata predisposta la dichiarazione sul governo societario. Sono inoltre previste esenzioni per le società che emettono solo titoli diversi dalle azioni ammessi alla negoziazione, salvo il caso in cui abbiano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione.
Obblighi e responsabilità degli organi sociali
La direttiva introduce una sezione specifica sugli obblighi e sulle responsabilità.
Per i conti annuali, l’articolo 50 ter stabilisce che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo devono avere un obbligo collettivo di garantire che:
- i conti annuali;
- la relazione sulla gestione;
- se separata, la dichiarazione sul governo societario siano redatti e pubblicati in conformità alla direttiva e, se del caso, ai principi contabili internazionali applicabili.
L’articolo 50 quater impone agli Stati membri di assicurare che le proprie norme sulla responsabilità si applichino almeno nei confronti della società in caso di violazione di tale obbligo.
Un meccanismo analogo è previsto per i conti consolidati: l’articolo 36 bis della direttiva 83/349/CEE impone la responsabilità collettiva degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese che redigono conti consolidati e relazione consolidata sulla gestione; l’articolo 36 ter richiede che le norme nazionali sulla responsabilità si applichino almeno nei confronti dell’impresa che redige i conti consolidati.
Sanzioni
Sia la direttiva 78/660/CEE sia la 83/349/CEE sono integrate con norme che obbligano gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento. Le sanzioni devono essere:
- effettive;
- proporzionate;
- dissuasive.
La direttiva non armonizza il tipo di sanzione, lasciando agli Stati membri la scelta degli strumenti, ma imponendo un risultato minimo di efficacia applicativa.
Soglie dimensionali e valutazione degli strumenti finanziari
La direttiva aggiorna le soglie quantitative della direttiva 78/660/CEE:
- articolo 11: totale dello stato patrimoniale da 3.650.000 EUR a 4.400.000 EUR; volume d’affari netto da 7.300.000 EUR a 8.800.000 EUR;
- articolo 27: totale dello stato patrimoniale da 14.600.000 EUR a 17.500.000 EUR; volume d’affari netto da 29.200.000 EUR a 35.000.000 EUR.
Tali soglie possono essere ulteriormente oggetto di future revisioni, ma gli Stati membri non sono obbligati a utilizzare gli importi maggiorati.
Inoltre, con l’articolo 42 bis, paragrafo 5 bis, gli Stati membri possono, nel rispetto dei principi contabili internazionali, consentire o imporre la valutazione degli strumenti finanziari e i relativi obblighi informativi secondo gli IAS adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Rapporti con altri atti UE e clausole di coordinamento
La direttiva coordina le modifiche con:
- regolamento (CE) n. 1606/2002 sui principi contabili internazionali;
- direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari;
- direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto.
La nozione di parte correlata è espressamente allineata agli IAS adottati a livello UE, così da favorire coerenza tra bilanci redatti secondo norme nazionali e bilanci consolidati IAS/IFRS.
Trasposizione, entrata in vigore e obblighi procedurali
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 settembre 2008. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nel settore disciplinato.
Riesame da parte della Commissione
L’articolo 61 bis della direttiva 78/660/CEE impone alla Commissione un riesame, entro il 1º luglio 2007, di una serie di disposizioni relative alla valutazione al valore equo e ad altri profili contabili, alla luce dell’esperienza applicativa e degli sviluppi internazionali. Se del caso, la Commissione deve presentare una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Disposizioni principali
Obiettivi di modernizzazione e trasparenza
La direttiva si inserisce nel piano d’azione della Commissione del 21 maggio 2003 per modernizzare il diritto societario e rafforzare il governo societario. Mira a migliorare la comparabilità dei bilanci, la fiducia del pubblico e l’informativa su operazioni con parti correlate, disposizioni fuori bilancio e pratiche di governo societario.
Partecipazioni, parti correlate e operazioni rilevanti
Le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE sono modificate per imporre l’informativa su operazioni con parti correlate quando presentano una certa importanza e non sono concluse a normali condizioni di mercato. È prevista l’adozione della definizione di "parte correlata" dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per i conti consolidati sono escluse le operazioni infragruppo.
Disposizioni fuori bilancio
È introdotto l’obbligo di indicare natura, obiettivo commerciale e impatto finanziario delle disposizioni fuori bilancio, se i rischi o benefici sono significativi e la divulgazione è necessaria per valutare lo stato patrimoniale. Le disposizioni fuori bilancio comprendono impegni o accordi non iscritti a bilancio, anche tramite SPE e strutture offshore.
Dichiarazione sul governo societario
Le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato devono inserire nella relazione sulla gestione una dichiarazione sul governo societario come sezione specifica. La dichiarazione deve contenere almeno il riferimento al codice di governo societario applicato, le eventuali deroghe o motivi del mancato rispetto, la descrizione dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, talune informazioni della direttiva 2004/25/CE, la descrizione del funzionamento dell’assemblea e dei diritti degli azionisti, nonché la composizione e il funzionamento degli organi e dei loro comitati.
Responsabilità collettiva degli organi societari
Sono introdotti gli articoli 50 ter e 50 quater nella direttiva 78/660/CEE, e gli articoli 36 bis e 36 ter nella direttiva 83/349/CEE: i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo hanno l’obbligo collettivo di garantire la redazione e pubblicazione conformi dei conti annuali, dei conti consolidati, delle relazioni sulla gestione e, se separata, della dichiarazione sul governo societario. Le norme nazionali sulla responsabilità devono applicarsi almeno nei confronti della società o dell’impresa che redige i conti, in caso di violazione.
Esenzioni e limiti
Gli Stati membri possono esentare le piccole società dagli obblighi relativi a parti correlate e disposizioni fuori bilancio. Sono previste esenzioni limitate per talune società che emettono solo titoli diversi dalle azioni ammessi a negoziazione in mercato regolamentato. Le società quotate non possono beneficiare di varie esenzioni previste dalle direttive contabili, come stabilito dall’articolo 53 bis.
Sanzioni e attuazione
Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il recepimento deve avvenire entro il 5 settembre 2008, con obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali.
Adeguamenti di soglie e valutazione al fair value
La direttiva aumenta le soglie della direttiva 78/660/CEE relative a totale dello stato patrimoniale e importo netto del volume d’affari: articolo 11 da 3.650.000 EUR a 4.400.000 EUR e da 7.300.000 EUR a 8.800.000 EUR; articolo 27 da 14.600.000 EUR a 17.500.000 EUR e da 29.200.000 EUR a 35.000.000 EUR. È inoltre previsto che gli Stati membri possano consentire o imporre, nel rispetto dei principi contabili internazionali, la valutazione degli strumenti finanziari secondo il regolamento (CE) n. 1606/2002.
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