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direttiva

Direttiva 2006/55

Direttiva 2006/55/CE della Commissione, del 12 giugno 2006 , che modifica l’allegato III della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso massimo di lotti di sementi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/55/CE della Commissione modifica la direttiva 66/402/CEE sulla commercializzazione delle sementi di cereali, aggiornando il parametro del peso massimo dei lotti di sementi. L’intervento recepisce l’evoluzione delle norme internazionali per alcune specie di cereali e adegua conseguentemente la disciplina unionale. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 31 dicembre 2006 e comunicare alla Commissione le misure adottate.

Modifica del peso massimo dei lotti di sementi di cereali previsto dall’allegato III della direttiva 66/402/CEE, con aumento del limite da 25 a 30.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla commercializzazione delle sementi di cereali disciplinata dalla direttiva 66/402/CEE. L’intervento riguarda specificamente il contenuto della tabella dell’allegato III relativo al peso massimo dei lotti di sementi per talune specie di cereali, tra cui triticum aestivum, triticum durum, triticum spelta, secale cereale, triticosecale, oryza sativa, avena sativa e hordeum vulgare. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito.

Modifica del peso massimo dei lotti di sementi di cereali

La direttiva 2006/55/CE della Commissione interviene sulla direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. Il provvedimento si inserisce nel contesto dell’aggiornamento delle norme internazionali sui pesi massimi dei lotti di sementi di alcune specie cerealicole e mira ad allineare la disciplina dell’Unione a tali sviluppi.

Obiettivo e contenuto della modifica

L’unica modifica normativa sostanziale consiste nell’aggiornamento del parametro numerico contenuto nella seconda colonna della tabella dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE. L’articolo 1 dispone infatti la sostituzione del valore "25" con "30", con conseguente innalzamento del peso massimo dei lotti di sementi previsto dalla disciplina unionale.

Ambito materiale

La modifica riguarda la commercializzazione delle sementi di cereali disciplinata dalla direttiva 66/402/CEE. I considerando richiamano in particolare alcune specie oggetto della revisione internazionale: triticum aestivum, triticum durum, triticum spelta, secale cereale, triticosecale, oryza sativa, avena sativa e hordeum vulgare. Il testo fornito non introduce nuove definizioni né nuove categorie di operatori.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva.

Le disposizioni nazionali di recepimento devono inoltre contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La scelta delle modalità del riferimento è lasciata agli Stati membri, confermando un margine di discrezionalità quanto alla tecnica normativa di trasposizione.

Obblighi informativi verso la Commissione

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede un ulteriore obbligo di notifica: gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. Si tratta di un adempimento tipico delle direttive di armonizzazione, utile a verificare l’effettiva trasposizione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3. L’articolo 4 indica espressamente gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Adeguamento dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE

L’articolo 1 sostituisce nella seconda colonna della tabella dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE il valore "25" con "30", innalzando così il peso massimo dei lotti di sementi previsto dalla disciplina sulle sementi di cereali.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione delle disposizioni nazionali essenziali

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicommercio dei prodotti agricoli

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