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Direttiva 2006/48

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde la disciplina UE sugli enti creditizi, fissando un quadro comune per autorizzazione, esercizio dell’attività, vigilanza prudenziale e cooperazione tra autorità competenti. Stabilisce requisiti minimi armonizzati in materia di fondi propri, requisiti patrimoniali per rischio di credito, rischio operativo, grandi fidi e partecipazioni, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità in diversi ambiti tecnici. Regola inoltre stabilimento e prestazione di servizi transfrontalieri, rapporti con i paesi terzi, consolidamento di gruppo, informative al pubblico e poteri sanzionatori, con un ampio apparato di allegati tecnici.

Rifusione della disciplina UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi, sul loro esercizio e sulla vigilanza prudenziale, con armonizzazione di fondi propri, requisiti patrimoniali, grandi fidi, consolidamento, controlli di governance e informativa al mercato.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli enti creditizi autorizzati negli Stati membri e disciplina sia l’accesso all’attività sia il suo esercizio, incluse la vigilanza prudenziale, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi nell’Unione. Alcune disposizioni si estendono alle società di partecipazione finanziaria e mista con sede nella Comunità, agli enti finanziari filiazioni di enti creditizi, nonché, in materie specifiche, alle succursali di enti di paesi terzi. Sono previste esclusioni permanenti per talune categorie di soggetti indicati all’articolo 2, tra cui le banche centrali degli Stati membri, gli uffici dei conti correnti postali e altri organismi elencati nominativamente. La direttiva contiene inoltre regole transitorie e finali che incidono sul periodo 2006-2012 e oltre, con disposizioni speciali per alcuni portafogli, metodi e mercati nazionali.

Direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

La direttiva rifonde la disciplina dell’accesso all’attività bancaria e della vigilanza prudenziale, nel quadro del mercato interno dei servizi finanziari. Essa mira a garantire un livello armonizzato di tutela dei risparmiatori e di parità concorrenziale, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità soprattutto nei dettagli tecnici e nell’eventuale applicazione di regole più rigorose.

Obiettivi e struttura generale

La finalità principale è facilitare l’attività degli enti creditizi nell’Unione mediante il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e l’applicazione del principio della vigilanza dello Stato membro d’origine. La direttiva si inserisce nel contesto del piano d’azione per i servizi finanziari e del processo di convergenza prudenziale, con un’impostazione “evolutiva” che consente tre grandi pilastri tecnici: fondi propri, requisiti patrimoniali e informativa.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La disciplina si applica agli enti creditizi, alla loro autorizzazione, al loro esercizio e alla vigilanza prudenziale, oltre che ad alcuni profili delle società di partecipazione finanziaria e mista, degli enti finanziari filiazioni e delle succursali di enti di paesi terzi. Sono escluse in modo permanente, tra le altre, le banche centrali degli Stati membri, gli uffici dei conti correnti postali e una serie di organismi pubblici e speciali elencati nominativamente all’articolo 2.

Autorizzazione, requisiti di accesso e revoca

L’accesso all’attività bancaria richiede autorizzazione preventiva. La domanda deve contenere un programma di attività e le autorità competenti non possono basare il rigetto su “esigenze economiche del mercato”. Il capitale iniziale minimo è fissato in 5 milioni di EUR; gli Stati membri possono però autorizzare alcune categorie di enti con capitale non inferiore a 1 milione di EUR, informandone la Commissione.

Tra i requisiti essenziali figurano:

  • presenza di almeno due persone che dirigano effettivamente l’ente e abbiano onorabilità ed esperienza adeguate;
  • informativa preventiva sugli azionisti o soci con partecipazioni qualificate;
  • assenza di stretti legami tali da ostacolare la vigilanza;
  • sede legale e amministrazione centrale collocate nello Stato membro d’origine secondo le regole dell’articolo 11.

La decisione di diniego deve essere motivata e presa entro 6 mesi dalla domanda completa, comunque entro 12 mesi. La revoca è possibile solo nei casi tassativi dell’articolo 17, inclusa la perdita dei requisiti o l’insufficienza dei fondi propri, ed è anch’essa motivata e notificata alla Commissione.

Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi

Gli enti creditizi autorizzati in uno Stato membro possono esercitare in tutta l’Unione le attività dell’allegato I tramite succursale o servizi transfrontalieri. La procedura è imperniata su una notifica allo Stato membro d’origine, che trasmette le informazioni all’ospitante; quest’ultimo dispone di 2 mesi per organizzare la vigilanza e, se del caso, imporre condizioni per motivi di interesse generale.

Per gli enti finanziari filiazioni di enti creditizi l’accesso al regime di passaporto è condizionato a requisiti rigorosi: controllo consolidato, garanzia solidale delle imprese madri, esercizio effettivo delle attività e rispetto della vigilanza consolidata. Gli Stati membri ospitanti non possono esigere un’autorizzazione separata per le succursali di enti già autorizzati in altri Stati membri.

Rapporti con i paesi terzi

La direttiva vieta di riservare alle succursali di enti con sede fuori dall’Unione un trattamento più favorevole rispetto alle succursali di enti dell’Unione. La Commissione può negoziare accordi con paesi terzi per disciplinare la vigilanza consolidata su base geografica ampia e per garantire lo scambio di informazioni utile ai fini prudenziali.

Vigilanza prudenziale: ripartizione delle competenze e cooperazione

La vigilanza prudenziale spetta in via generale allo Stato membro d’origine, mentre lo Stato membro ospitante conserva competenze specifiche, in particolare sulla liquidità delle succursali e sull’attuazione della politica monetaria. Le autorità competenti devono collaborare strettamente, scambiandosi informazioni su direzione, gestione, proprietà, liquidità, solvibilità, grandi fidi, organizzazione amministrativa e controllo interno.

La direttiva prevede inoltre:

  • accesso e verifiche in loco delle succursali da parte delle autorità d’origine;
  • segreto d’ufficio rigoroso per le informazioni riservate;
  • deroghe limitate per scambi con banche centrali, organismi di compensazione, autorità di vigilanza di altri settori e, in casi specifici, autorità di paesi terzi.

Fondi propri e struttura patrimoniale

La nozione di fondi propri è definita in modo dettagliato, distinguendo tra elementi di base, elementi supplementari e deduzioni. La direttiva limita l’ammontare degli elementi supplementari includibili e disciplina deduzioni per partecipazioni, strumenti ibridi, crediti subordinati e altre voci. Sono previste regole specifiche per enti di diritto pubblico, società cooperative e gruppi consolidati.

Gli Stati membri conservano discrezionalità nel decidere se utilizzare o meno taluni elementi ulteriori e possono fissare limiti più restrittivi. La nozione di fondi propri è centrale sia per il calcolo dei requisiti di solvibilità sia per i limiti ai grandi fidi e alle partecipazioni qualificate.

Requisiti patrimoniali minimi e copertura dei rischi

L’articolo 75 impone agli enti creditizi di mantenere fondi propri almeno pari alla somma dei requisiti per:

  • rischio di credito e rischio di diluizione: 8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;
  • rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione;
  • rischio di cambio e di prezzo delle merci;
  • rischio operativo.

Questa impostazione si innesta su un sistema tecnico complesso, articolato in metodo standardizzato e metodo IRB per il rischio di credito, nonché in metodi base, standardizzato e avanzato per il rischio operativo.

Rischio di credito: metodo standardizzato e IRB

La direttiva prevede due approcci alternativi:

  • il metodo standardizzato, basato su classi di esposizioni e rating esterni di ECAI o agenzie per il credito all’esportazione riconosciute;
  • il metodo IRB, basato su rating interni e parametri stimati dall’ente creditizio, previa autorizzazione.

Il metodo IRB richiede sistemi di rating robusti, indipendenti, documentati e validati, con requisiti di osservazione storica, stime di PD, LGD, fattori di conversione e durata, nonché verifiche interne, prove di stress e un forte coinvolgimento degli organi di gestione. La direttiva consente un’applicazione progressiva per classi di esposizioni o unità operative, ma solo sotto stretto controllo delle autorità.

Definizioni tecniche e trattamento delle esposizioni

Le esposizioni sono classificate in categorie dettagliate, tra cui amministrazioni centrali, enti, imprese, retail, immobili, posizioni scadute, cartolarizzazioni, organismi di investimento collettivo e altre attività. La direttiva disciplina in modo molto preciso:

  • l’identificazione delle esposizioni al dettaglio e delle PMI;
  • il trattamento di esposizioni a breve termine;
  • le esposizioni in strumenti di capitale;
  • i finanziamenti specializzati;
  • le regole sui crediti commerciali acquistati;
  • il riconoscimento di rating esterni e il loro uso coerente e non selettivo.

Attenuazione del rischio di credito

Le tecniche di attenuazione del rischio di credito sono ammesse solo se giuridicamente efficaci, opponibili e supportate da procedure interne adeguate. L’allegato VIII distingue protezione finanziata e non finanziata, con requisiti specifici per:

  • compensazione in bilancio;
  • accordi di netting per repo e securities lending;
  • garanzie reali finanziarie;
  • garanzie immobiliari;
  • crediti ceduti in garanzia;
  • garanzie personali e derivati su crediti.

La direttiva prevede anche il trattamento dei disallineamenti di valuta e di durata e regole dettagliate per il calcolo delle rettifiche per volatilità e dell’esposizione corretta integralmente.

Cartolarizzazione

La cartolarizzazione è disciplinata in modo molto articolato, sia per le forme tradizionali sia per quelle sintetiche. È possibile escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo patrimoniale solo se il rischio è stato trasferito in misura significativa a terzi e sono soddisfatte condizioni di sostanza economica, separazione giuridica e assenza di controllo effettivo del cedente.

Sono previsti:

  • trattamenti differenziati per posizioni con rating e prive di rating;
  • regole per linee di liquidità e anticipi per cassa;
  • requisiti aggiuntivi per cartolarizzazioni con clausole di ammortamento anticipato;
  • limiti di capitale e facoltà di deduzione alternativa per posizioni al 1250 %.

Rischio operativo

Il rischio operativo è coperto tramite:

  • metodo base, pari al 15 % dell’indicatore rilevante;
  • metodo standardizzato, con diverse percentuali per aree di attività;
  • metodi avanzati di misurazione, soggetti ad autorizzazione e a requisiti qualitativi e quantitativi rigorosi.

La direttiva richiede integrazione nei processi di gestione, dati interni ed esterni, scenari di stress, controlli indipendenti, uso di assicurazioni solo entro limiti quantitativi e condizioni stringenti, nonché una disciplina di uso combinato dei metodi solo in via eccezionale.

Grandi fidi e concentrazione dei rischi

I grandi fidi sono definiti come esposizioni pari o superiori al 10 % dei fondi propri. Il limite ordinario verso un singolo cliente o gruppo di clienti collegati è il 25 % dei fondi propri; il totale dei grandi fidi non può superare l’800 % dei fondi propri. Sono previste numerose esenzioni e opzioni nazionali, ma resta centrale l’obbligo di monitoraggio, notifica e controllo prudenziale della concentrazione.

Partecipazioni qualificate fuori dal settore finanziario

La direttiva limita le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie al 15 % dei fondi propri per singola impresa e al 60 % complessivo. Sono previste eccezioni temporanee o strutturali, ad esempio per partecipazioni temporanee in operazioni di sostegno finanziario o per alcune partecipazioni assicurative, con possibilità per gli Stati membri di esigere coperture patrimoniali ulteriori.

Governo interno, processo ICAAP e revisione prudenziale

Gli enti creditizi devono avere strategie e processi per valutare e mantenere costantemente il capitale interno adeguato ai propri rischi. Le autorità competenti devono riesaminare almeno annualmente dispositivi, strategie, processi e meccanismi, valutando anche il rischio di tasso d’interesse nel banking book e potendo imporre misure se il valore economico dell’ente subisce una riduzione superiore al 20 % dei fondi propri a seguito di shock sui tassi.

Vigilanza consolidata, gruppi bancari e conglomerati

La direttiva rafforza la vigilanza su base consolidata e impone la cooperazione fra autorità competenti nei gruppi bancari e nei conglomerati finanziari. L’autorità della vigilanza consolidata coordina raccolta e diffusione delle informazioni, pianificazione e risposta in situazioni ordinarie ed emergenziali. Sono disciplinati il consolidamento integrale e proporzionale, l’inclusione delle società di partecipazione finanziaria, le verifiche in loco, la gestione dei gruppi misti e i rapporti con le autorità di paesi terzi in caso di vigilanza equivalente o non equivalente.

Informativa pubblica degli enti creditizi

La direttiva introduce obblighi di disclosure estesi, finalizzati alla disciplina di mercato e alla comparabilità. Gli enti creditizi devono pubblicare informazioni su strategia, governo societario, fondi propri, requisiti patrimoniali, rischio di credito, rischio operativo, cartolarizzazioni, rischio di tasso d’interesse, strumenti di attenuazione del rischio e, per le esposizioni in strumenti di capitale, valore di bilancio e fair value. È possibile omettere dati non rilevanti, esclusivi o riservati, purché la motivazione sia resa pubblica.

Poteri di attuazione e comitologia

La Commissione può adottare adattamenti tecnici e misure di attuazione secondo la procedura del comitato bancario europeo, senza incidere sulle disposizioni essenziali della direttiva. È previsto un limite temporale e una possibile revisione legislativa delle deleghe di esecuzione.

Disposizioni transitorie e finali, recepimento e abrogazione

Gli articoli 152-155 introducono numerose misure transitorie per il passaggio al nuovo quadro prudenziale, incluse soglie progressive per i fondi propri e periodi di adattamento per IRB, rischio operativo, grandi fidi, alcune esposizioni immobiliari e alcune partecipazioni. La Commissione deve riesaminare periodicamente l’impatto ciclico della disciplina e riferire al Parlamento e al Consiglio.

L’articolo 157 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2006 le misure necessarie per il recepimento delle disposizioni indicate, con applicazione generale dal 1° gennaio 2007. Per l’articolo 87, paragrafo 9, e per l’articolo 105, l’applicazione è differita al 1° gennaio 2008. L’articolo 158 abroga la direttiva 2000/12/CE, mantenendo gli effetti degli obblighi di recepimento delle direttive elencate nell’allegato XIII. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e ambito soggettivo

L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: accesso all’attività degli enti creditizi, esercizio dell’attività e vigilanza prudenziale. L’articolo 4 contiene le definizioni chiave, tra cui ente creditizio, autorizzazione, succursale, autorità competenti, Stato membro d’origine e ospitante, partecipazione qualificata, società di partecipazione finanziaria e mista, rischio operativo, cartolarizzazione e altri concetti tecnici. L’articolo 2 elenca le attività e gli organismi esclusi dall’ambito di applicazione.

Divieto di raccolta di depositi da parte di non autorizzati

L’articolo 5 vieta alle persone o imprese che non sono enti creditizi di raccogliere professionalmente depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, salvo le eccezioni espressamente previste per Stati, autorità pubbliche o casi disciplinati dal diritto nazionale o dell’Unione con adeguata tutela di depositanti e investitori.

Autorizzazione all’attività e condizioni di accesso

Gli articoli 6-15 prevedono che l’attività possa iniziare solo previa autorizzazione, sulla base di una domanda corredata da programma di attività. È vietato subordinare l’autorizzazione alle esigenze economiche del mercato (art. 8). Il capitale iniziale minimo è fissato a 5 milioni di EUR (art. 9, par. 1), con facoltà per gli Stati membri di autorizzare alcune categorie con capitale non inferiore a 1 milione di EUR e con obbligo di notifica alla Commissione (art. 9, par. 2). Sono richiesti fondi propri non inferiori al capitale iniziale, almeno due persone che dirigano effettivamente l’ente con onorabilità ed esperienza adeguate, adeguata informazione sugli azionisti qualificati e assenza di stretti legami ostativi alla vigilanza (artt. 10-12). Le decisioni di diniego devono essere motivate e adottate entro 6 mesi dalla domanda completa, comunque entro 12 mesi (art. 13). Ogni autorizzazione va notificata alla Commissione e inserita in un elenco pubblicato (art. 14). Gli articoli 15 e 16 impongono consultazioni preventive con altre autorità competenti e vietano agli Stati membri ospitanti di richiedere una nuova autorizzazione o un fondo di dotazione per succursali di enti autorizzati in altri Stati membri.

Revoca dell’autorizzazione e denominazione

L’articolo 17 disciplina i casi tassativi di revoca dell’autorizzazione, tra cui mancato uso entro 12 mesi, cessazione oltre 6 mesi, false dichiarazioni, perdita dei requisiti e insufficienza dei fondi propri. La revoca deve essere motivata e comunicata alla Commissione. L’articolo 18 consente l’uso della stessa denominazione nel territorio UE, con possibili aggiunte esplicative per evitare confusione.

Partecipazioni qualificate e controllo societario

Gli articoli 19-21 impongono obblighi di notifica preventiva per acquisizioni, aumenti o riduzioni di partecipazioni qualificate e attribuiscono alle autorità competenti un termine massimo di 3 mesi per opporsi se la qualità dell’acquirente non garantisce una gestione sana e prudente. L’articolo 21 prevede misure correttive e sanzioni, compresa la sospensione dei diritti di voto, la nullità o annullabilità dei voti in caso di acquisizione nonostante l’opposizione. Sono previste consultazioni in caso di acquisizioni tra gruppi finanziari transfrontalieri (art. 15, par. 2 e 3).

Governance e dispositivi organizzativi

L’articolo 22 impone solidi dispositivi di governo societario, struttura organizzativa chiara, processi di identificazione e gestione dei rischi e adeguati controlli interni. I criteri tecnici sono dettagliati nell’allegato V, che copre governo societario, rischio di credito, rischio residuo, concentrazione, cartolarizzazione, mercato, tasso di interesse, rischio operativo e liquidità.

Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi

Gli articoli 23-37 disciplinano il passaporto europeo per enti creditizi e, in parte, per enti finanziari filiazioni di enti creditizi che rispettino condizioni stringenti (art. 24). Lo Stato membro d’origine comunica le informazioni alla competente autorità ospitante, che dispone di 2 mesi per organizzare la vigilanza e imporre condizioni per motivi di interesse generale (art. 26). Le succursali possono iniziare l’attività al ricevimento della comunicazione o allo spirare del termine. Sono previsti poteri di vigilanza e intervento dello Stato membro ospitante, obblighi di cooperazione e notifiche reciproche, nonché la possibilità di esercitare la libera prestazione di servizi con notifica preliminare (art. 28).

Rapporti con paesi terzi

Gli articoli 38 e 39 vietano alle succursali di enti con sede fuori dell’Unione di beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto alle succursali di enti dell’Unione e consentono alla Comunità di concludere accordi con paesi terzi per la vigilanza consolidata e lo scambio di informazioni. Le autorità competenti notificano alla Comunità le autorizzazioni rilasciate alle succursali di enti di paesi terzi.

Ripartizione delle responsabilità di vigilanza

L’articolo 40 affida la vigilanza prudenziale allo Stato membro d’origine, ferma la ripartizione di competenze con lo Stato membro ospitante. L’articolo 41 mantiene allo Stato ospitante la vigilanza sulla liquidità delle succursali e sulla politica monetaria locale. Gli articoli 42-43 prevedono stretta cooperazione e ispezioni in loco, con possibilità di intervento delle autorità di origine presso le succursali estere.

Segreto d’ufficio, scambio di informazioni e revisori

Gli articoli 44-52 disciplinano il segreto d’ufficio, i limiti all’uso delle informazioni riservate, lo scambio di informazioni tra autorità competenti, con autorità monetarie, organismi di compensazione e organismi di vigilanza di altri settori. L’articolo 53 impone ai revisori il dovere di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni che indicano violazioni sostanziali, rischio per la continuità aziendale o rifiuto con riserve della certificazione dei bilanci.

Sanzioni e ricorsi

L’articolo 54 consente alle autorità competenti di irrogare sanzioni o adottare misure correttive contro enti creditizi e dirigenti responsabili. L’articolo 55 garantisce il ricorso giurisdizionale contro le decisioni adottate in applicazione della direttiva e anche contro il silenzio protratto oltre 6 mesi sulla domanda di autorizzazione.

Fondi propri: composizione, limiti e consolidamento

Gli articoli 56-67 definiscono la nozione di fondi propri e i relativi elementi di base, supplementari e deduzioni, con regole sui limiti quantitativi: i fondi propri supplementari non possono superare il 100 % dei fondi propri di base e alcuni elementi sono limitati al 50 % (art. 66). È prevista la possibilità di includere ulteriori elementi a determinate condizioni (art. 63), nonché regole specifiche per enti cooperativi, enti pubblici e prestiti subordinati (art. 64). Il consolidamento dei fondi propri su base consolidata è disciplinato dall’art. 65.

Requisiti prudenziali minimi e loro applicazione

Gli articoli 68-75 fissano le regole sul livello di applicazione dei requisiti su base individuale, subconsolidata o consolidata e prevedono talune esenzioni per filiazioni e gruppi, purché siano soddisfatte condizioni di trasferimento dei fondi propri e di gestione del rischio. L’articolo 71 richiede, per gli enti creditizi imprese madri o controllati da società di partecipazione finanziaria madri, il rispetto dei requisiti consolidati. L’articolo 72 estende specifici obblighi di informativa a filiazioni importanti di gruppi UE. L’articolo 74 prevede che il calcolo del rispetto dei requisiti sia effettuato almeno due volte l’anno.

Livello minimo di fondi propri e copertura dei rischi

L’articolo 75 impone un livello minimo di fondi propri almeno pari alla somma dei requisiti per rischio di credito e diluizione (8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, per il portafoglio bancario), rischio di posizione, di regolamento, di controparte e altri rischi di mercato, rischio di cambio e delle merci, e rischio operativo.

Requisiti patrimoniali per il rischio di credito: metodo standardizzato e IRB

Gli articoli 76-89 disciplinano due modelli per il rischio di credito: metodo standardizzato e metodo basato sui rating interni (IRB), con classificazione delle esposizioni in classi omogenee e regole per il calcolo degli importi ponderati per il rischio. Il metodo standardizzato rinvia all’uso di rating esterni riconosciuti e alle tabelle dell’allegato VI; l’IRB richiede autorizzazione espressa, sistemi di rating solidi, uso coerente e validato dei parametri PD, LGD, fattori di conversione e durata, e applicazione progressiva approvata dalle autorità competenti. L’articolo 89 consente talune eccezioni e trattamenti alternativi per specifiche classi, incluse esposizioni sovrane e strumenti di capitale.

Attenuazione del rischio di credito e cartolarizzazione

Gli articoli 90-101 disciplinano il riconoscimento di tecniche di attenuazione del rischio di credito finanziate e non finanziate, nonché delle cartolarizzazioni. L’ente deve dimostrare la validità giuridica, l’applicabilità e l’efficacia della protezione del credito. Gli articoli 94-101 disciplinano il trasferimento significativo del rischio di credito, il trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione, il riconoscimento dei rating esterni, il rischio di supporto implicito e le esposizioni cartolarizzate con clausole di rimborso anticipato. Sono previsti fattori di ponderazione anche molto elevati, fino al 1250 %, per posizioni rischiose o prive di rating in assenza di idonee condizioni.

Rischio operativo

Gli articoli 102-105 impongono requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo mediante metodo base, metodo standardizzato e metodi avanzati di misurazione. Le autorizzazioni ai metodi più sofisticati richiedono criteri qualitativi e quantitativi, inclusa integrazione nei processi di gestione, validazione, prove di stress e uso di dati interni, esterni e analisi di scenario.

Grandi fidi

Gli articoli 106-119 stabiliscono che i fidi verso un singolo cliente o gruppo di clienti collegati diventano "grandi fidi" dal 10 % dei fondi propri. Il limite ordinario è del 25 % dei fondi propri per singolo cliente/gruppo e l’insieme dei grandi fidi non può superare l’800 % dei fondi propri (art. 111). Sono previste regole sulla notifica, sul riconoscimento delle garanzie e su numerose esenzioni e ponderazioni, con facoltà nazionale di adottare limiti più restrittivi. L’articolo 119 impone alla Commissione una relazione sul funzionamento della sezione entro il 31 dicembre 2007.

Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

Gli articoli 120-122 limitano le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie al 15 % dei fondi propri per singola impresa e al 60 % complessivo dei fondi propri, salvo circostanze eccezionali. Sono previste esclusioni per partecipazioni temporanee e facoltà di deroga per talune partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Processo interno di valutazione del capitale e revisione prudenziale

Gli articoli 123-124 impongono agli enti creditizi strategie e processi per valutare e mantenere il capitale interno adeguato ai rischi, con revisione periodica. Le autorità competenti riesaminano dispositivi, strategie, processi e meccanismi almeno annualmente e possono imporre misure se il valore economico di un ente si riduce di oltre il 20 % dei fondi propri per shock sui tassi di interesse. Gli articoli 125-132 disciplinano la vigilanza consolidata, il coordinamento fra autorità, le informazioni rilevanti, le decisioni congiunte e la cooperazione in caso di emergenza.

Vigilanza consolidata, gruppi e società di partecipazione

Gli articoli 125-127 definiscono l’autorità competente per la vigilanza consolidata nei gruppi bancari e impongono l’inclusione delle società di partecipazione finanziaria nella vigilanza. L’articolo 128 richiede il coordinamento tra più autorità nazionali quando coesistono competenze prudenziali. L’articolo 133 disciplina le forme di consolidamento integrale o proporzionale; l’articolo 134 regola ulteriori casi di influenza notevole o direzione unitaria; l’articolo 135 impone requisiti di onorabilità ed esperienza per i dirigenti di società di partecipazione finanziaria.

Misure correttive, gruppi misti e collaborazione intersettoriale

L’articolo 136 autorizza l’imposizione di misure correttive e di requisiti patrimoniali specifici superiori al minimo quando un ente non soddisfa i requisiti della direttiva. Gli articoli 137-142 disciplinano i gruppi misti, l’accesso alle informazioni, i controlli in loco, le operazioni infragruppo con società di partecipazione mista e le sanzioni verso società di partecipazione finanziaria e mista.

Paesi terzi e vigilanza equivalente

L’articolo 143 prevede la verifica di equivalenza della vigilanza consolidata dei paesi terzi e, in mancanza di equivalenza, l’applicazione analogica della direttiva o di altre tecniche di vigilanza idonee, incluse strutture di partecipazione finanziaria nell’UE. L’articolo 144 impone alle autorità competenti di pubblicare testi normativi, opzioni esercitate, criteri di revisione e dati statistici aggregati in formato comune e con accesso elettronico centralizzato.

Informativa al pubblico degli enti creditizi

Gli articoli 145-149 impongono un articolato regime di disclosure al pubblico, con possibilità di omettere informazioni non rilevanti, esclusive o riservate. Le informazioni vanno pubblicate almeno annualmente, e più spesso se necessario, con poteri alle autorità di imporre frequenza, formato e strumenti di verifica. L’obiettivo è rafforzare la disciplina di mercato e la comparabilità tra enti.

Poteri di attuazione e procedura di comitato

Gli articoli 150-151 attribuiscono alla Commissione il potere di adottare adattamenti tecnici e misure di attuazione tramite la procedura di comitato, senza modificare le disposizioni essenziali. È previsto un controllo del Parlamento e del Consiglio e un limite temporale all’esercizio di alcune competenze di esecuzione, con possibile rinnovo legislativo.

Disposizioni transitorie

Gli articoli 152-155 contengono regole transitorie per l’introduzione dei nuovi requisiti patrimoniali e dei nuovi metodi IRB e di rischio operativo. Sono previsti livelli progressivi di patrimonializzazione per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, soglie temporanee più favorevoli per talune esposizioni e un rinvio o riduzione dei requisiti di esperienza triennale per l’IRB e di altri criteri fino al 31 dicembre 2009 o 2012, a seconda dei casi.

Revisione periodica e termine di recepimento

L’articolo 156 impone alla Commissione una verifica periodica dell’impatto ciclico della direttiva, con relazione biennale e riesame entro il 1° gennaio 2012. L’articolo 157 stabilisce che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni necessarie per il recepimento delle modifiche sostanziali e le applichino dal 1° gennaio 2007; per l’articolo 87, paragrafo 9, e l’articolo 105, l’applicazione è differita al 1° gennaio 2008. L’articolo 158 abroga la direttiva 2000/12/CE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione delle direttive elencate nell’allegato XIII.

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