Direttiva 2006/49
Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/49/CE rifonde la disciplina comunitaria sull’adeguatezza patrimoniale di imprese di investimento ed enti creditizi, coordinandola con MiFID e con la direttiva 2006/48/CE. Stabilisce requisiti minimi di capitale iniziale, definisce i fondi propri e impone la copertura dei principali rischi di mercato, dei grandi fidi e di alcuni profili di rischio operativo e di controparte. Prevede ampi margini di discrezionalità tecnica e prudenziale per le autorità nazionali, oltre a numerose deroghe e disposizioni transitorie.
Adeguatezza patrimoniale di imprese di investimento ed enti creditizi: requisiti di capitale iniziale, fondi propri, copertura dei rischi di mercato, grandi fidi, vigilanza e informativa prudenziale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti nelle direttive 2004/39/CE e 2006/48/CE, nonché, per taluni profili di vigilanza su base consolidata, a gruppi che comprendono imprese di investimento e società di partecipazione finanziaria o mista. Disciplina l’attività in bilancio e fuori bilancio con particolare riguardo al portafoglio di negoziazione, ai rischi di posizione, cambio, merci, regolamento e controparte, ai grandi fidi e all’informativa al pubblico. Sono previste esclusioni e adattamenti per talune imprese di investimento di dimensioni limitate, per imprese che prestano solo servizi di consulenza/trasmissione ordini senza detenere denaro o strumenti dei clienti, e per specifici regimi transitori o deroghe nazionali; gli Stati membri possono imporre requisiti più rigorosi.
Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)
La direttiva 2006/49/CE rifonde la precedente disciplina europea sull’adeguatezza patrimoniale, coordinandola con la direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari e con la direttiva 2006/48/CE sugli enti creditizi. L’impostazione è tipicamente armonizzatrice minima: la direttiva vincola gli Stati membri quanto ai risultati da conseguire, ma lascia spazio a norme nazionali più rigorose e a margini di discrezionalità tecnica e prudenziale.
Finalità e struttura della disciplina
L’obiettivo centrale è assicurare che imprese di investimento ed enti creditizi dispongano di risorse patrimoniali sufficienti a coprire i rischi rilevanti, in particolare quelli di mercato, di cambio, di regolamento, di controparte, di concentrazione e, in alcuni casi, operativi. Il testo mira anche a preservare il buon funzionamento del mercato interno, evitare distorsioni concorrenziali e favorire convergenza delle prassi di vigilanza tra autorità nazionali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento definiti nelle direttive richiamate, nonché, per la vigilanza consolidata, a gruppi che comprendano tali enti e società di partecipazione finanziaria o mista. Alcune disposizioni riguardano anche imprese di investimento di paesi terzi riconosciute o gruppi che non comprendono enti creditizi, con adattamenti specifici.
Sono previste esclusioni rilevanti per:
- imprese che prestano solo consulenza in materia di investimenti e/o ricezione e trasmissione ordini senza detenere denaro o titoli dei clienti;
- imprese locali;
- talune imprese di investimento di dimensioni o caratteristiche operative contenute, per le quali sono previsti requisiti alternativi o semplificati;
- gruppi che beneficiano di deroghe consolidate ai sensi degli articoli 22, 24 e 25.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 chiarisce nozioni essenziali per l’applicazione uniforme della direttiva: impresa di investimento, ente, fondi propri, capitale, strumenti finanziari, mercati regolamentati, warrant, titoli convertibili, operazioni pronti contro termine e di prestito titoli, imprese madri/figlie, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione mista. Tali definizioni sono funzionali soprattutto alla disciplina del portafoglio di negoziazione, dei requisiti patrimoniali consolidati e delle esposizioni verso controparti e gruppi collegati.
Capitale iniziale delle imprese di investimento
Gli articoli 5-9 fissano requisiti minimi di capitale iniziale, modulati in funzione dell’attività autorizzata:
- 125.000 EUR per imprese che non trattano strumenti finanziari per conto proprio né si impegnano irrevocabilmente all’acquisto, ma detengono denaro e/o titoli dei clienti e prestano raccolta/trasmissione ordini, esecuzione ordini o gestione di portafogli;
- possibilità per gli Stati membri di ridurre tale importo a 50.000 EUR se l’impresa non è autorizzata a detenere denaro/titoli della clientela, a trattare per conto proprio o ad impegnarsi irrevocabilmente all’acquisto;
- 50.000 EUR per imprese locali che beneficiano della libertà di stabilimento o di prestazione di servizi;
- per le imprese di investimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), 50.000 EUR oppure una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale pari ad almeno 1.000.000 EUR per richiesta e 1.500.000 EUR annui, oppure combinazioni equivalenti;
- per le medesime imprese, se registrate anche ai sensi della direttiva 2002/92/CE, 25.000 EUR oppure copertura assicurativa pari ad almeno 500.000 EUR per richiesta e 750.000 EUR annui, oppure combinazione equivalente;
- 730.000 EUR per le altre imprese di investimento.
L’articolo 10 introduce un regime transitorio per imprese già esistenti prima del 31 dicembre 1995: gli Stati membri possono confermarne l’autorizzazione anche se i fondi propri sono inferiori ai nuovi minimi, purché non scendano sotto il livello di riferimento semestrale calcolato sulla base dei fondi propri medi giornalieri. In caso di cambio di controllo, fusione o altre circostanze, possono operare ulteriori deroghe, ma con limiti temporali e con il vincolo che i fondi propri non scendano sotto i livelli minimi prescritti.
Portafoglio di negoziazione e regole di gestione
L’articolo 11 definisce il portafoglio di negoziazione come l’insieme delle posizioni in strumenti finanziari e merci detenute per negoziazione o copertura del rischio inerente ad altri elementi del medesimo portafoglio. Le posizioni devono essere destinate a una successiva vendita a breve termine o detenute per trarre vantaggio da differenze di prezzo o di tasso nel breve periodo.
La direttiva richiede che gli enti:
- adottino strategie, politiche e procedure documentate per l’assegnazione delle posizioni al trading book;
- abbiano sistemi di controllo e gestione coerenti con l’allegato VII;
- effettuino valutazioni prudenziali e indipendenti;
- mantengano verifiche periodiche, stress test e procedure di revisione interna.
Fondi propri: criteri generali e componenti speciali
Il capo IV disciplina i fondi propri. L’articolo 12 definisce i fondi propri di base, mentre l’articolo 13 dispone che, salvo eccezioni, i fondi propri siano determinati secondo la direttiva 2006/48/CE, con possibilità per le autorità competenti di consentire metodi alternativi per i soli fini dei requisiti patrimoniali di mercato.
La disciplina prevede:
- limiti e condizioni per i prestiti subordinati inclusi nei fondi propri;
- durata minima iniziale di due anni;
- impossibilità di rimborso se ciò farebbe scendere i fondi propri sotto il 100 % della copertura patrimoniale complessiva;
- obbligo di notifica alle autorità quando i fondi propri scendono sotto il 120 % della copertura richiesta;
- limiti quantitativi al ricorso a prestiti subordinati, con soglie più elevate autorizzabili dalle autorità competenti in casi compatibili con la prudenza.
L’articolo 15 elenca le attività non liquide da dedurre, tra cui immobilizzazioni materiali, partecipazioni in enti creditizi o finanziari facenti parte dei fondi propri, investimenti non prontamente negoziabili, perdite di esercizio in filiazioni, depositi non rimborsabili entro 90 giorni, crediti non rimborsabili entro 90 giorni e giacenze in natura, salvo copertura già equivalente o più rigorosa.
L’articolo 16 disciplina adattamenti per imprese appartenenti a gruppi che beneficiano della deroga consolidata dell’articolo 22. L’articolo 17 introduce regole speciali per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio quando si applicano taluni metodi della direttiva 2006/48/CE, in particolare per la gestione delle rettifiche di valore e delle perdite attese su esposizioni di controparte.
Requisiti patrimoniali minimi e copertura dei rischi
Gli articoli 18-21 stabiliscono che gli enti debbano mantenere fondi propri almeno pari alla somma dei requisiti patrimoniali per:
- il portafoglio di negoziazione, calcolato secondo gli articoli 28-32 e gli allegati pertinenti;
- tutte le altre attività, secondo gli allegati III e IV e, se del caso, l’allegato V.
Sono previste deroghe per enti con attività di trading contenute. In particolare, l’articolo 18 consente alle autorità competenti di autorizzare un metodo semplificato se le operazioni di trading non superano normalmente il 5 % del totale, e comunque non oltre il 6 % in ogni momento, e se le posizioni di trading non superano determinati importi assoluti (15 milioni o 20 milioni di EUR).
L’articolo 20 rinvia al requisito generale di cui all’articolo 75 della direttiva 2006/48/CE, ma ammette deroghe per alcune categorie di imprese di investimento. L’articolo 21 prescrive per le imprese di investimento un requisito aggiuntivo pari a un quarto delle spese fisse generali dell’esercizio precedente; se l’attività è iniziata da meno di un anno, si fa riferimento al piano di attività preventivo. Le autorità possono adattare tale obbligo in caso di variazioni sostanziali dell’attività.
Vigilanza consolidata e deroghe infragruppo
Gli articoli 22-27 definiscono il quadro della vigilanza consolidata per i gruppi di imprese di investimento. Le autorità possono derogare ai requisiti consolidati quando tutte le imprese del gruppo rientrano in categorie meno complesse e ciascuna impresa dell’UE soddisfa individualmente i requisiti patrimoniali, deducendo inoltre le passività potenziali verso entità che verrebbero altrimenti consolidate.
Il gruppo deve disporre di sistemi di controllo delle fonti di capitale e di finanziamento delle varie entità. In caso di deroga, le autorità possono imporre misure alternative di controllo dei rischi, in particolare dei grandi fidi, anche per entità stabilite fuori dall’Unione.
L’articolo 26 consente, in assenza di deroga, talune compensazioni su base consolidata tra posizioni di trading, cambi e merci di enti appartenenti allo stesso gruppo, anche con imprese di paesi terzi se soddisfano condizioni di equivalenza prudenziale e di libertà di trasferimento dei fondi. L’articolo 27 rinvia alle regole della direttiva 2006/48/CE per il calcolo consolidato dei fondi propri.
Grandi fidi
Gli articoli 28-32 applicano agli enti la disciplina dei grandi fidi già prevista per gli enti creditizi, con adattamenti per le esposizioni del portafoglio di negoziazione. Le esposizioni verso singoli clienti e gruppi collegati devono essere calcolate includendo componenti di trading e non trading, con specifiche regole per notifiche e limiti.
L’articolo 31 consente, in presenza di condizioni stringenti, superamenti temporanei dei limiti di concentrazione, purché:
- il superamento derivi dal portafoglio di negoziazione;
- l’ente disponga di copertura patrimoniale aggiuntiva;
- entro 10 giorni non si superi il 500 % dei fondi propri;
- oltre i 10 giorni il superamento complessivo non superi il 600 % dei fondi propri;
- i casi siano notificati trimestralmente.
L’articolo 32 impone alle autorità di prevenire aggiramenti artificiosi delle soglie tramite trasferimenti temporanei o operazioni fittizie. L’allegato VI quantifica la copertura patrimoniale aggiuntiva in funzione dell’entità del superamento, con coefficienti dal 200 % al 900 %.
Valutazione delle posizioni e informativa
L’articolo 33 impone la valutazione prudente delle posizioni di trading secondo l’allegato VII, con valorizzazione almeno giornaliera e utilizzo di modelli solo in assenza di prezzi di mercato disponibili o in combinazione con essi, previa approvazione delle autorità.
L’articolo 35 impone obblighi di comunicazione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine. Le frequenze minime sono differenziate:
- mensile per le imprese di cui all’articolo 9;
- trimestrale per le imprese di cui all’articolo 5, paragrafo 1;
- semestrale per le imprese di cui all’articolo 5, paragrafo 3;
- per gli enti creditizi, con la stessa frequenza prevista dalla direttiva 2006/48/CE.
Le imprese devono inoltre notificare immediatamente i casi di inadempimento delle controparti in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli/merci.
Autorità competenti, cooperazione e informativa al pubblico
L’articolo 36 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e attribuire loro tutti i poteri necessari, compreso il controllo della composizione del portafoglio di negoziazione. L’articolo 37 disciplina l’applicazione mutatis mutandis di norme della direttiva 2006/48/CE alla vigilanza delle imprese di investimento.
L’articolo 38 richiede una cooperazione stretta tra autorità competenti, soprattutto per libera prestazione di servizi e succursali, e tutela le informazioni scambiate con il segreto d’ufficio. L’articolo 39 estende alle imprese di investimento i requisiti di informativa al pubblico previsti per gli enti creditizi dal titolo V, capo 5, della direttiva 2006/48/CE.
Poteri di esecuzione e adattamenti tecnici
Gli articoli 41 e 42 conferiscono alla Commissione poteri di adattamento tecnico su definizioni, importi del capitale iniziale, classificazioni prudenziali e allegati tecnici, tramite comitologia e con il limite di non modificare gli elementi essenziali della direttiva. Il periodo di adozione delle misure tecniche è limitato e soggetto a riesame del Parlamento europeo e del Consiglio.
Disposizioni transitorie e deroghe
Gli articoli 43-48 contengono numerose misure transitorie, tra cui:
- applicazioni graduali di talune regole su modelli interni e grandi fidi;
- deroga temporanea per imprese di investimento specializzate in determinati strumenti finanziari e attività energetiche;
- possibilità di applicare percentuali specifiche al comparto trading and sales fino al 31 dicembre 2012 per talune imprese;
- regole speciali per imprese con portafogli di negoziazione limitati e numero medio di dipendenti non superiore a 100;
- disciplina transitoria per modelli di rischio specifici riconosciuti prima del 1o gennaio 2007.
Recepimento, entrata in vigore e abrogazione
L’articolo 49 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2006 le norme necessarie per conformarsi alle principali disposizioni elencate, con applicazione dal 1o gennaio 2007. La direttiva richiede inoltre la comunicazione alla Commissione delle norme nazionali di recepimento e di una tavola di concordanza.
L’articolo 52 abroga la direttiva 93/6/CEE, come modificata, salvo gli obblighi relativi ai termini di attuazione delle direttive elencate nell’allegato VIII. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 53) e è destinata agli Stati membri (art. 54).
Disposizioni principali
Oggetto e facoltà di requisiti aggiuntivi nazionali
L’articolo 1 stabilisce requisiti di adeguatezza patrimoniale, regole di calcolo e vigilanza prudenziale per imprese di investimento ed enti creditizi. Gli Stati membri possono imporre prescrizioni supplementari o più rigorose (art. 1, par. 2).
Applicazione mutatis mutandis di norme della direttiva 2006/48/CE
L’articolo 2 estende alle imprese di investimento, con adattamenti, numerose disposizioni della direttiva 2006/48/CE in materia di vigilanza consolidata e cooperazione tra autorità, compresi i casi di gruppi senza enti creditizi.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, ente creditizio, impresa di investimento, ente, impresa di investimento riconosciuta di paese terzo, strumenti finanziari, impresa madre/figlia, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione mista e autorità competenti. Per la vigilanza consolidata, le imprese di investimento includono anche quelle di paesi terzi.
Capitale iniziale
Gli articoli 5-9 fissano il capitale iniziale minimo: 125.000 EUR per imprese che detengono denaro/titoli dei clienti e prestano raccolta/trasmissione ordini, esecuzione ordini o gestione di portafogli; 50.000 EUR per imprese locali e per talune imprese che non detengono beni dei clienti e non operano per conto proprio; 25.000 EUR o 500.000/750.000 EUR di copertura assicurativa per consulenti/receiver-transmitter registrati anche ai sensi della direttiva 2002/92/CE; 730.000 EUR per le altre imprese di investimento. Sono previste deroghe per imprese esistenti pre-31.12.1995 e soglie minime di mantenimento (art. 10).
Portafoglio di negoziazione
L’articolo 11 definisce il portafoglio di negoziazione come l’insieme delle posizioni in strumenti finanziari e merci detenute per negoziazione o copertura del rischio inerente; gli enti devono adottare strategie, politiche e controlli conformi all’allegato VII.
Fondi propri e loro composizione
Il capo IV (artt. 12-17) disciplina i fondi propri, rinviando in linea di principio alla direttiva 2006/48/CE ma introducendo correttivi specifici per il rischio di mercato. Sono regolati fondi propri di base, strumenti subordinati, limiti quantitativi, attività non liquide da dedurre e regole speciali per gruppi e per esposizioni di controparte.
Copertura dei rischi di mercato e requisiti patrimoniali minimi
Gli articoli 18-21 impongono agli enti di mantenere fondi propri almeno pari alla copertura del portafoglio di negoziazione e di tutte le attività, con metodi standard e, per taluni enti minori, metodi semplificati o deroghe. L’articolo 21 impone alle imprese di investimento un requisito pari a un quarto delle spese fisse generali dell’esercizio precedente.
Vigilanza consolidata e deroghe di gruppo
Gli articoli 22-27 disciplinano la vigilanza su base consolidata, la possibilità di deroga per gruppi composti solo da imprese di investimento rientranti in categorie meno rischiose, gli obblighi di monitoraggio dei rischi e i criteri per compensazioni infragruppo. Sono previste cautele specifiche se il gruppo non comprende enti creditizi.
Grandi fidi
Gli articoli 28-32 applicano agli enti la disciplina dei grandi fidi della direttiva 2006/48/CE, con regole speciali per esposizioni da portafoglio di negoziazione, limiti, notifiche, superamenti temporanei e misure anti-elusione. L’allegato VI quantifica la copertura patrimoniale aggiuntiva sui superamenti.
Valutazione prudente e informativa
L’articolo 33 impone la valutazione quotidiana e prudente delle posizioni di negoziazione; l’articolo 35 introduce obblighi di notifica alle autorità, con frequenze diverse per categorie di imprese, mentre gli articoli 36-39 disciplinano autorità competenti, cooperazione, segreto d’ufficio e requisiti di informativa al pubblico.
Poteri di esecuzione, deroghe transitorie e riesami
Gli articoli 41-42 attribuiscono alla Commissione poteri di adattamento tecnico tramite comitologia, con limiti alle modifiche essenziali e sospensione temporanea di talune disposizioni tecniche. Gli articoli 43-48 contengono numerose disposizioni transitorie, deroghe temporanee e riesami, in particolare per grandi fidi, requisiti di trading e imprese di investment banking specializzate.
Recepimento, applicazione e abrogazione
L’articolo 49 impone il recepimento entro il 31 dicembre 2006 delle principali disposizioni elencate e la loro applicazione dal 1o gennaio 2007. L’articolo 52 abroga la direttiva 93/6/CEE e le sue modifiche, con salvezza dei termini di attuazione previsti. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (art. 53).
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