Direttiva 2006/53
Direttiva 2006/53/CE della Commissione, del 7 giugno 2006 , recante modifica della direttiva 90/642/CEE per quanto concerne le quantità massime di residui di fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina comunitaria dei residui massimi di antiparassitari fissata dalla direttiva 90/642/CEE, sulla base di nuove informazioni su impieghi di fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin. La Commissione, dopo aver valutato l’esposizione cronica e, per alcune sostanze, anche quella acuta dei consumatori, stabilisce nuovi LMR per numerosi prodotti vegetali e inserisce alcune nuove voci nell’elenco degli ortaggi. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro l’8 dicembre 2006 e applicarla dal 9 dicembre 2006, con una data successiva per le disposizioni relative al pyraclostrobin.
Modifica della direttiva 90/642/CEE per aggiornare e fissare le quantità massime di residui (LMR) di fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin in diversi prodotti di origine vegetale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nel diritto interno, e riguarda i prodotti di origine vegetale disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE, in particolare frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Incide sui livelli massimi di residui di specifici antiparassitari nei prodotti alimentari commercializzabili nel mercato comunitario; introduce anche nuove voci nell’allegato I per "foglie e steli di brassica" e "rucola" nella categoria degli ortaggi a foglia ed erbe fresche. Sono richiamati i casi in cui i residui derivano da impieghi autorizzati, da mancanza di impieghi autorizzati o da impieghi in paesi terzi, nonché le ipotesi di fissazione al limite inferiore di determinazione analitica.
Direttiva 2006/53/CE della Commissione: modifica dei limiti massimi di residui per specifici antiparassitari
La direttiva interviene sulla direttiva 90/642/CEE, aggiornata in materia di residui massimi di antiparassitari nei e sui prodotti di origine vegetale. L’obiettivo è adeguare i livelli massimi di residui per fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin sulla base di nuove informazioni sugli impieghi autorizzati e delle valutazioni di esposizione dei consumatori.
Contesto e finalità
La Commissione richiama, nei considerando, il quadro della direttiva 91/414/CEE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che lascia agli Stati membri la competenza a rilasciare le autorizzazioni per l’uso su specifiche colture, ma sulla base di valutazioni di sicurezza per la salute umana, degli animali e per l’ambiente. Viene ribadito che i livelli massimi di residui devono riflettere l’impiego minimo efficace dei prodotti fitosanitari e devono essere compatibili con i limiti tossicologici rilevanti, in particolare con l’assunzione alimentare dei consumatori.
Ambito materiale e prodotti interessati
La direttiva riguarda i prodotti alimentari di origine vegetale già disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE e, in concreto, aggiorna i limiti per numerose categorie:
- frutta fresca, secca o congelata;
- ortaggi freschi, congelati o secchi;
- legumi da granella;
- semi oleosi;
- patate;
- tè;
- luppolo.
L’allegato I è inoltre modificato nella categoria degli ortaggi a foglia ed erbe fresche, con l’inserimento di "foglie e steli di brassica" e "rucola". L’allegato II, parte A, è sostituito per le colonne relative alle sostanze attive oggetto della modifica.
Criteri di fissazione dei LMR
La Commissione indica che i nuovi valori sono determinati dopo valutazioni dell’esposizione dei consumatori:
- esposizione cronica, per evitare il superamento dell’assunzione giornaliera accettabile;
- esposizione acuta, per le sostanze per le quali esiste una dose acuta di riferimento, ossia pimetrozina, linuron, triadimenol, pyraclostrobin e fenbutatin ossido.
Per le altre sostanze, la Commissione afferma che le informazioni disponibili non rendono necessaria una valutazione a breve termine. Quando i dati non consentono un diverso valore, i limiti sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica.
Nuovi valori e disciplina provvisoria
L’allegato sostituito contiene i nuovi LMR, espressi in mg/kg, per i diversi gruppi di prodotti e per le sostanze interessate. In più punti è indicato che taluni limiti sono provvisori, mediante il simbolo "(p)", e il testo precisa che ciò avviene a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. I considerando aggiungono che la fissazione o modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti provvisori per fenexamid, ciazofamid, linuron, pimetrozina e pyraclostrobin secondo la direttiva 91/414/CEE e il suo allegato VI. È inoltre indicato che un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per consentire eventuali ulteriori usi di tali sostanze e che, decorso tale periodo, i limiti provvisori dovrebbero diventare definitivi.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede recepimento nel diritto interno. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro l’8 dicembre 2006 le misure necessarie;
- applicare tali misure dal 9 dicembre 2006;
- applicare però le disposizioni relative al pyraclostrobin solo dal 21 aprile 2007;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza.
Tecnica di trasposizione e obblighi informativi
Il recepimento deve contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredato in sede di pubblicazione ufficiale; la scelta della modalità del riferimento è lasciata agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati della direttiva 90/642/CEE
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 90/642/CEE nella categoria "2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi", sottocategoria "v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche, a) Lattughe e simili", inserendo tra "Scarola" e "Altri" le voci "Foglie e steli di brassica" e "Rucola". L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato II, parte A, conformemente all’allegato della direttiva, che sostituisce le colonne relative a fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin con i nuovi valori massimi di residui.
Criteri sostanziali per la fissazione dei limiti massimi di residui
Nei considerando la Commissione richiama la necessità di tenere conto della valutazione dei rischi per la salute umana, animale e per l’ambiente effettuata ai sensi della direttiva 91/414/CEE. I LMR sono fissati sulla base dell’uso minimo efficace dei prodotti fitosanitari e devono restare tossicologicamente accettabili; per talune sostanze la valutazione considera sia l’esposizione cronica sia l’esposizione acuta dei consumatori, al fine di non superare l’assunzione giornaliera accettabile o la dose acuta di riferimento. Quando gli impieghi autorizzati non producono residui rilevabili, mancano impieghi autorizzati o mancano i dati necessari, i limiti sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro l’8 dicembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 9 dicembre 2006, salvo quelle relative al pyraclostrobin, applicabili dal 21 aprile 2007. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza.
Obblighi di forma e comunicazione alla Commissione
Quando recepiscono la direttiva, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta nazionale. L’articolo 3, paragrafo 2, impone inoltre la trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 5, i destinatari sono gli Stati membri.
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